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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50522/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17160/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lesioni personali volontarie aggravate, resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen. quanto al reato di lesioni, alla determinazione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una nuova ricostruzione dei fatti (cfr., in particolare, pagg. 5 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17160/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lesioni personali volontarie aggravate, resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen. quanto al reato di lesioni, alla determinazione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una nuova ricostruzione dei fatti (cfr., in particolare, pagg. 5 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 50522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris