CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 31S51 F621P), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 23; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00134550433), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1025/2016 (pubblicata in data 25 agosto 2016 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.3111/’17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare la sua carenza di potere per aver autorizzato lo scarico fognario – in favore del fabbricato confinante con la sua proprietà con provvedimento comunale n. 45/96 –per un tratto attraversante il cortile insistente sulla proprietà della stessa e, conseguentemente, per sentir dichiarare l’inefficacia di detto provvedimento autorizzativo. Si costituiva in giudizio il citato Comune, il quale – in via pregiudiziale – eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in via subordinata, instava per il rigetto nel merito della domanda attorea. Con sentenza n. 441/2010, l’adito Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (appartenendo essa al giudice amministrativo), condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali. 2. Decidendo sull’appello proposto dalla Papiri e nella costituzione dell’appellato Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1025/2016 (pubblicata il 25 agosto 2016), nel respingere il primo motivo del gravame, confermava la decisione di prime cure con la quale era stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, e rigettava gli altri due (di cui l’ultimo riguardante la contestazione della quantificazione delle spese legali operata con la sentenza di primo grado, siccome da ritenersi sproporzionata al valore della causa); condannava, infine, l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte marchigiana osservava che, nel caso di specie, essendo stato impugnato in via principale un provvedimento autorizzativo del citato Comune, si versava in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva – nell’ambito della materia urbanistica ed edilizia - del giudice amministrativo prevista “ratione temporis” dall’art. 34 del d. lgs. n. 80/1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000. Rilevava detta Corte che, solo ove l’appellante avesse lamentato l’illegittimità di un comportamento materiale del Comune appellato, la controversia sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, nel mentre, nel caso di specie, tale giurisdizione era esclusa in radice dall’esistenza del provvedimento amministrativo mediante il quale il citato Comune aveva esercitato il potere attribuitogli dalla legge in materia di scarichi. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’appellante [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo – non indicante alcuna norma ipoteticamente violata, né specificamente evincibile dal suo svolgimento - la Papiri deduce che, nel caso di specie, sarebbe venuta a cessare la materia del contendere, dal momento che – come asseritamente prospettato – essa ricorrente aveva fatto presente (documentando la relativa circostanza nella comparsa conclusionale del giudizio di appello) che l’esercizio dello scarico sul cortile di sua proprietà era cessato (con rimozione del relativi tubi nel 2011), poiché esso era stato trasferito dal confinante dalla parte opposta del cortile sulla pubblica fognatura limitrofa alla strada pubblica. 2. Con il secondo motivo – anch’esso sprovvisto dell’indicazione delle norme eventualmente violate – la ricorrente censura la statuizione adottata con l’impugnata sentenza del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che, invece, la stessa – sulla base del “petitum sostanziale” dedotto in giudizio – aveva chiesto l’accertamento della carenza di potere e, quindi, del comportamento del Comune ad emettere l’autorizzazione allo scarico e non il poteredi detto ente. 3. Con il terzo motivo – anche questo privo di qualsiasi indicazione di norma violata – risulta censurata l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva illegittimamente deciso sul motivo di gravame sulle spese di lite di primo grado, siccome liquidate in modo sproporzionato rispetto al valore dichiarato della causa (in euro 2.820,00), con conseguente erroneità della quantificazione anche delle spese del giudizio di secondo, che avrebbero dovuto, anche esse, porre riferimento allo scaglione tabellare fino ad euro 5.200,00. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile per il mancato rispetto del necessario requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., siccome proposto senza l’indicazione di alcuna violazione di legge ed afferente a questione nuova, che non risulta essere stata fatta valere ritualmente nel giudizio di appello, siccome riconducibile all’assunta rilevanza di un documento sopravvenuto (una sentenza passata in giudicato, peraltro attinente ad altro oggetto, ovvero ad una causa sul rispetto di distanze legali tra privati) la cui produzione non è stata autorizzata dalla Corte di appello, avvenuta, peraltro, senza la garanzia del contraddittorio e alla quale era stato fatto riferimento solo in comparsa conclusionale. 5.La seconda censura attiene ad una questione di giurisdizione (su cui la Corte di appello si è pronunciata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario), con riferimento alla quale –ad avviso del collegio - non sussiste la necessit à di rimetterne la decisione alle Sezioni unite, versandosi nell’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 374, comma 1, c.p.c., trattandosi di questione su cui le stesse Sezioni unite hanno già avuto modo di pronunciarsi. La stessa è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Nel caso di specie, trattasi di una domanda relativa alla contestazione - nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (unica parte convenuta in giudizio, senza alcuna estensione del contraddittorio anche nei confronti del terzo confinante in favore del quale era stato rilasciato il provvedimento amministrativo e senza far, quindi, valere nei suoi confronti una pretesa di carattere privatistico) - della sua carenza di potere in ordine all’adozione del provvedimento di autorizzazione allo scarico fognario attraversante la proprietà della ricorrente, con conseguente caducazione degli effetti di tale provvedimento. Premesso che ai fini della determinazione della giurisdizione deve aversi riguardo al “petitum sostanziale” della pretesa esercitata, bisogna sottolineare che la situazione prospettata dalla Papiri non pone in discussione la carenza di potere in astratto dell’indicato Ente – ossia l’attribuzione in capo allo stesso del potere di autorizzare l’apertura del contestato scarico –bensì la carenza di potere in concreto, ossia la sussistenza dei presupposti per il concreto esercizio di tale potere; situazione, quest’ultima, che, dopo l’introduzione dell’articolo 21 septies della legge 240 del 1991, va ricondotta nell'area della annullabilità, in quanto riguarda non l' an ma il quomodo dell’esercizio della potestà pubblica: da ciò consegue che la posizione fatta valere dall’odierna ricorrente è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo, e, in quanto tale, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., SU, nn. 5097/2018 e 7643/2020). Pertanto, inquadrata nei predetti termini, la questione di giurisdizione va disattesa, con la conferma, sul punto, della pronuncia della Corte marchigiana. 6. Anche l’ultimo motivo non coglie nel segno e va, perciò, respinto. Con esso, la ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha riformato la pronuncia sulla regolazione delle spese operata dal Tribunale, nonché nella parte in cui, con la stessa, ha disciplinato le spese del giudizio di secondo grado, denunciando, al riguardo, la supposta violazione dell’art. 91 c.p.c. per asserito superamento dei limiti tabellari da considerarsi applicabili in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, come dalla stessa Papiri indicato nell’atto introduttivo (ovvero nella misura di euro 2.820,00). Senonché, ad avviso del collegio, deve evidenziarsi che la prospettazione della ricorrente sconta un vizio di impostazione di fondo, ovvero la riferibilità della causa al richiamato valore, mentre in realtà il valore da prendere a parametro di riferimento era quello indeterminabile, poiché la controversia involgeva una questione di giurisdizione in relazione all’accertamento della pretesa carenza di potere in capo al Comune controricorrente ad emettere il provvedimento autorizzativo allo scarico in favore del proprietario dell’immobile confinante. Pertanto, è da ritenersi corretta la decisione della Corte di appello che ha posto riguardo al precisato valore indeterminabile (in ordine alla natura della controversia), procedendo alla liquidazione degli onorari del giudizio di primo grado nella misura di euro 3.500,00 (contenuta nel limite massimo dell’importo quantificabile in base alla voce tabellare di riferimento). Allo stesso modo, il giudice di secondo grado ha legittimamente provveduto alla liquidazione delle spese e dei compensi del relativo giudizio, basandola sullo stesso criterio riferito al valore indeterminabile della causa, ragion per cui le contestazioni circa l’asserito superamento dei limiti tabellari relative allo scaglione fino ad euro 5.200,00 non possono avere alcun seguito, essendo, invece, necessario – in via consequenziale a quanto prima specificato – che venissero confutate le distinte liquidazioni operate con la sentenza di appello avendo, però, come parametro di riferimento lo scaglione applicabile, per l’appunto, per le cause di valore indeterminabile (ovvero a quello compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00). 7.In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella c