CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 1991
Cassazione n. 03818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TQ2DK) nato il 20/04/1991 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Udine del 6.10.2021 che ha condannato l'imputato per il delitto di possesso passaporto falso di cui all'art.497 bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto presentato oltre il termine prescritto. In particolare: - la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 12 marzo 2024, nelle forme del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - il dispositivo è stato comunicato alle parti; - il termine per il deposito della motivazione è spirato il 10 giugno 2024; - la sentenza è stata depositata tempestivamente il 10 giugno 2024 entro il termine di 90 giorni indicato per il deposito della motivazione (che sarebbero decorsi il 10 giugno 2024); ne consegue che non era dovuto nessun avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., previsto solo nell'ipotesi in cui il deposito sia successivo alla scadenza dei termini individuati dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. pen. - il termine per l'impugnazione decorrente dal 10 giugno 2024, vale a dire dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo (cfr. Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, Travaglini, Rv. 285976 - 01) è maturato in data 25 luglio 2024; - non si computano gli ulteriori quindici giorni ex art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. in quanto nel caso di procedimento cartolare in appello l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024); - il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante trasmissione al deposito portale atti penali soltanto il 14 ottobre 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammend