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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25202/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Patti, in data 18 gennaio 2021, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975.

Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge in relazione alla motivazione circa la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 - primo motivo; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione - secondo motivo), sono doglianze riproduttive dell'appello e, comunque, manifestamente infondate.

Considerato, infatti, che la lettura della motivazione consente di rilevare il ragionamento, non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, svolto dal giudice di secondo grado in ordine all'insussistenza della particolare tenuità dell'offesa, posto che i precedenti del Salvia sono stati reputati, riguardando reati concernenti detenzione e porto di armi, anche clandestine, espressione dell'abitualità della condotta, nel senso precisato dall'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.

Rilevato, sul punto, che le sentenze di condanna sub 2 e 3 del certificato penale del ricorrente, segnalate dalla difesa, riguardano procedimenti in cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e che, come sostenuto da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in termini, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347).

Considerato, sul punto, che la pronunciata sospensione condizionale della pena, quando produce l'effetto estintivo del reato, in presenza dei presupposti necessari, non rimuove gli effetti penali della condanna diversi da quelli previsti dall'art. 167 cod. pen., tanto che di tale reato deve, comunque, tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457).

Rilevato, infine, che le giustificazioni espresse dalla Corte territoriale, circa il diniego della speciale circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, risultano conformi all'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 cit., deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere (nella specie descritte a pag. 4 della sentenza impugnata e a pag. 3, segnalando che uno dei due coltelli aveva la punta acuminata), ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Patti, in data 18 gennaio 2021, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975. Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge in relazione alla motivazione circa la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 - primo motivo; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione - secondo motivo), sono doglianze riproduttive dell'appello e, comunque, manifestamente infondate. Considerato, infatti, che la lettura della motivazione consente di rilevare il ragionamento, non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, svolto dal giudice di secondo grado in ordine all'insussistenza della particolare tenuità dell'offesa, posto che i precedenti del Salvia sono stati reputati, riguardando reati concernenti detenzione e porto di armi, anche clandestine, espressione dell'abitualità della condotta, nel senso precisato dall'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. Rilevato, sul punto, che le sentenze di condanna sub 2 e 3 del certificato penale del ricorrente, segnalate dalla difesa, riguardano procedimenti in cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e che, come sostenuto da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in termini, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347). Considerato, sul punto, che la pronunciata sospensione condizionale della pena, quando produce l'effetto estintivo del reato, in presenza dei presupposti necessari, non rimuove gli effetti penali della condanna diversi da quelli previsti dall'art. 167 cod. pen., tanto che di tale reato deve, comunque, tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457). Rilevato, infine, che le giustificazioni espresse dalla Corte territoriale, circa il diniego della speciale circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, risultano conformi all'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 cit., deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere (nella specie descritte a pag. 4 della sentenza impugnata e a pag. 3, segnalando che uno dei due coltelli aveva la punta acuminata), ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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