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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26375/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, comma 3, in relazione al 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 4

I. 110/1975 (capo D) (fatti commessi in Rimini il 31 dicembre 2022); - che l'impugnativa nell'interesse dell'imputato, a firma del difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla stregua del delitto di tentato furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <<Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale>> (Sez.

U, n. 31:345 del 23/03/2017, Rv. 270076), il fatto per come accertato è stato correttamente sussunto nello schema del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., essendosi l'imputato introdotto in una struttura alberghiera, che, benché non allo stato impiegata nell'attività aziendale, era tuttavia, medio -tempore, utilizzata dal figlio del titolare come propria abitazione, come comprovato dalla circostanza che le lavatrici a servizio della struttura medesima erano in funzione per assecondare le esigenze domestiche di quello (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, comma 3, in relazione al 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 4 I. 110/1975 (capo D) (fatti commessi in Rimini il 31 dicembre 2022); - che l'impugnativa nell'interesse dell'imputato, a firma del difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla stregua del delitto di tentato furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <<Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale>> (Sez. U, n. 31:345 del 23/03/2017, Rv. 270076), il fatto per come accertato è stato correttamente sussunto nello schema del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., essendosi l'imputato introdotto in una struttura alberghiera, che, benché non allo stato impiegata nell'attività aziendale, era tuttavia, medio -tempore, utilizzata dal figlio del titolare come propria abitazione, come comprovato dalla circostanza che le lavatrici a servizio della struttura medesima erano in funzione per assecondare le esigenze domestiche di quello (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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