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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23361/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; –ricorrente– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del suddetto difensore; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Oggetto:Servitù di passaggio costituita con contratto sinallagmatico –Preesistenza della servitù – Interesse. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persone del liquidatore e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 1896/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 1/7/2018 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1992 , la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed altri, premesso che , con scrittura privata del 14 ottobre 1988, i proprietari della strada di lottizzazione Sant'Egidio si erano obbligati a cedere una servitù di passaggio sulla strada a favore del comparto edilizio in progettazione nell’attigua zona PEEP, costituita da fabbr icato a schiera di cinque alloggi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo era rimasto inadempiente all’obbligo assunto di realizzare sia i lavori di completamento della strada, con imposizione di una quota una tantum di 400.000 lire per alloggio per ciascun proprietario, sia la strada necessaria per il collegamento con la PEEP , e che pertanto avevano dovuto commissionare i lavori a terzi, convennero in giudizio il predetto [OSCURATO:PERSONA] davanti al T ribunale di Pesaro, onde sentirlocondannare al pagamento della somma dovuta per la realizzazione di una strada di lottizzazione in Sant'Egidio di Novilara, al netto della quota una tantum a carico dei medesimi attori.

Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì la carenza di legittimazione attiva e di interesse degli attori, derivando l'obbligo di costruire la strada dalla scrittura privata del 14 ottobre 1988, sottoscritta da soggetti diversi da essi, dedusse che il contratto stipulato era affetto da errore ex art. 1428 cod. civ., essendo egli già titolare del diritto di servitù di cui l'obbligo di costruire la strada costituiva il corrispettivo per la sua costituzione in virtù della scrittura invocata dagli attori, e chiese pertanto il rigetto della domanda, previo annullamento del contratto del 14 ottobre 1988.

Con sentenza n. 744 del 1999 , il T ribunale, nel dare atto dell'errore in cui era in corso il convenuto, già titolare della servitù di passaggio risalente a contratto di vendita intercorso tra il suo dante causa, Pagnini T emistocle ( venditore), e G aldenzi M aris e VinozziLoretta (acquirenti), annull ò il contratto del 14 ottobre 1988 soltanto nei confronti di questi ultimi, accolse l'eccezione di carenza di legittimazione attiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., non avendo la società fornito la prova di un valido titolo di proprietà sui lotti interessati dalla servitù di passaggio, ritenne la piena validità della scrittura del 14 ottobre 1988 nei confronti degli altri contraenti, in relazione ai quali il P agnini non aveva acqu isito in precedenza titolo per l'esercizio della servitù di passaggio, e condannò quest'ultimo al pagamento della somma di 11.017.888 lire in favore degli attori firmatari della medesima scrittura.

Il giudizio di gravame, interposto daPagnini Claudio, nel quale resistettero tutte le altre parti, proponendo appello incidentale, si concluse con la sentenzan. 543 del 8 settembre 2009, con la quale la Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto dal convenuto, annullò il contratto del 14 ot tobre 1988 , non soltanto con riguardo al rogito intervenuto il 3 Febbraio 1983 tra [OSCURATO:PERSONA] e G aldenzi Maris e V ignozzi Loretta , ma anche con le altre parti del giudizio, e , per l'effetto, dichiar ò che nulla doveva l'appellante agli appellati, condannando questi ultimi alla restituzione delle somme percepite in conseguenza della sentenza di primo grado.

Il giudizio di legittimità, incardinato dagli attori in primo grado, si conclusecon la sentenza n. 19492 del 2015, con la quale questa Corte cassò la sentenza impugnata e rinvi ò, anche per le spese , alla Corte d'Appello di Bologna, avendo reputato fondato il terzo motivo di doglianza che afferiva alla denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’acritica adesione alle conclusioni del c.t.u., secondo cui la servitù di passaggio concessa con scrittura privata del 14 ottobre 1988 coincideva perfettamente con la servitù di passaggio concessa al dante causa di [OSCURATO:PERSONA] con i quattro atti pubblici rogati dal notaio Ferri,senza t ener conto dei rilievi mossi dal tecnico di parte attrice, potenzialmente idonei , invece, a dimostrare la non coincidenza della servitù di passaggio prevista nella scrittura del 14 ottobre 1988 con quella costituita con gli altri pubblici per notaio Ferri del 1982 edel 1983.

Il giudizio di appello, incardinato in seguito ad atto di riassunzione notificato il 28 dicembre 2015 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Giusti iolanda e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] , quale l iquidatore e socio accomandatario dellaEdilmombaroccio [OSCURATO:SOCIETA]., col quale furono riproposte le medesime conclusioni contenute nelle comparse di costituzione con appello incidentale davanti alla Corte d'appello di Ancona, e nel quale si costituì Pagni ni Claudio, si concluse con la sentenza n. 1896/2018, pubblicata il 11 luglio 2018, con la quale la Corte d'appello di Bologna, accertata la validità della scrittura privata del 14 ottobre 1988,dichiarò la legittimazione attiva di tutti gli attori, condann ò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 7.568,06, oltre alla rivalutazione monetaria dal 20 ottobre 1992 e agli interessi al tasso legale vigente sul capitale via via rivalutato dalla medesima data alla pubblicazione della sentenza e su tale importo gli interessi legali dalla sentenza al saldo, rigett ò la domanda riconvenzionale di annullamento della scrittura privata del 14 ottobre 1988 proposta da P agnini Claudio , e condann ò quest’ultimoa rifondere alle controparti le spese di tutti i gradi del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con diverso difensore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. sono, invece, rimasti intimati.

Considerato che: 1.1 Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dall'art . 2909cod. civ., in punto di giudicato implicito interno , in relazione all'art. 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 324 cod. proc. civ., in punto di giudicato formale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione attiva degli attori e appellanti incidentali in ragione della partecipazione degli stessi alla stipula della scrittura privata del 19/10/1988, senza verificare la sussistenza di giudicati impliciti interni idonei a caducare il diritto di agire di alcune parti, così operando come se fosse giudice di appello e non giudice del rinvio.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio e, dunque, soggetta alle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, avrebbe dovuto rilevare l’intervenuto giudicato implicito sulla carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di G iusti Iolanda,per i quali era stata dichiarata, sia in primo che in secondo grado, la carenza di legittimazione attiva, senza che la questione fosse stata oggetto di impugnativa davanti alla Corte di Cassazione, investita unicamente del compito di giudicare sulla validità e pregnanza della c.t.u. e sul conseguente vizio di motivazione, sicché non soltanto l’accertamento sulla carenza di legittimazione dei predetti aveva acquisito autorità di cosa giudicata formale, in quanto non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione, ma aveva acquisito l’effetto vincolante del giudicato sostanziale, con conseguente nullità della sentenza sul punto. 1.2 Il motivo è infondato.

Occorre, innanzitutto, evidenziare come la legitimatio ad causam costituisca una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice non una sentenza favorevole, bensì una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per lalegittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva,attiva o passiva, del rapporto stesso, con la conseguenza che sono questioni di legitimatio ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tali potere o dovere, mentre non sono tali quelle afferenti alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale, vale a dire quelle concernenti l'identificazione dei soggettiattivi o passivi di esso.

L'esistenza dell'azione, quindi, non può confondersi con l'esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio, nemmeno sotto il ristretto angolo visuale della pertinenza del diritto stesso, sicché devono considerarsi questioni di merito quelle riguardanti l'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e la titolarità passiva del rapporto sostanziale, le quali non sono pertanto rilevabili d'ufficio e possono formare oggetto di riesame da parte del giudice dell'impugnazione solo nei limiti dedotti specificamente dalla parte impugnante.

Correlativamente, le questioni stesse, come attinenti alla titolarità del rapporto sostanziale e quindi all'identificazione in concreto dei soggetti di esso, non sono sottratte alla disponibilità delle parti e sono coperte dalgiudicato, anche implicito, che su di esse si sia formato nel corso del processo per effetto delle sentenze pronunciate in precedenti gradi e della loro mancata impugnazione in ordine al punto specifico (in tal senso, Cass., 18/1/1973, n. 180).

Ciò significa che l'accertamento della legittimazione ad agire ha carattere preliminare e deve essere condotto sulla base della sola causa petendi dedotta in giudizio, es aminata nei suoi elementi essenziali, per poter quindi procedere, ove tale indagine abbia avuto risultato positivo, all'accertamento vero e proprio circa la titolarità del diritto (Cass., Sez.

L, 11/2/1978, n. 640), restando soltanto il primo accertamento soggetto al giudizio di legittimità, siccome riconducibile alla qualificazione giuridica dell'azione ed alla individuazione della relativa legittimazione, ed essendo il secondo demandato, invece, al giudice di merito e soggetto al sindacato di legittimitàsoltanto sotto il profilo motivazionale, siccome afferente ad una situazione di fatto favorevole all'accoglimento (od al rigetto) della pretesa concretamente proposta (Cass., Sez. 2, 9/10/1975, n. 3204; Cass., Sez. 3, 3/2/1995, n. 1321).

Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti dei precedenti gradi del giudizio che il giudice di primo grado aveva espressamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della loro estraneità al rapporto nascente dalla scrittura del 14/10/1988, siccome non firmatari della stessa, e della mancata dimostrazione, da parte loro, di un valido titolo di proprietà sui lotti interessati dalla servitù di passaggio.

Il susseguente giudizio d’appello, nel quale la questione era stata riproposta, si era, invece, concluso con la declaratoria di annullamento del contratto del 14/10/1988 in quanto affetto da errore ricondotto alla reputata identità delle due servitù costituite rispettivamente con gli atti pubblici del 1982-1983 e la scrittura del 1988 e considerato essenziale e riconoscibile da tutte le parti in causa, senza che venisse presa posizione sul motivo afferente alla questione del dichiarato difetto di legittimazione attiva di parte degli attori, la quale non risulta essere stata riproposta in sede di legittimità.

Tuttavia, l’omesso esame di questo motivo d’appello, da parte dei giudici del gravame aditi per la prima volta, di cui non vi è, peraltro, alcun cenno neppure nella parte dedicata allo svolgimento del processo della sentenza odiernamente impugnata, non comporta che su di esso vi sia stato un rigetto implicito, come vorrebbe, invece, il ricorrente, posto che i giudici di merito non si erano soffermati in alcun modo sulla questione, ma si erano limitati ad esaminare il solo rilievo afferente all’annullabilità della scrittura, giudicandolo fondato, ciò che aveva sostanzialmente comportato l’implicito assorbimento degli ulteriori motivi proposti.

Ciò significa che, con riferimento alla riproposizione, in sede di rinvio, della censura non esaminata dal giudice di appello, deve trovare ingresso il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sicché, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (Cass., Sez. 5, 26/5/2023, n. 4934; Cass., Sez. 2, 24/1/2011, n. 1566).

Ne consegue che correttamente i giudici del rinvio hanno espressamente preso posizione sulla questione afferente alla legittimazione attiva di parte degli attori e riproposta davanti ad essi, giudicandola sussistente, sicché il motivo deve, in ragione di ciò, dichiararsi infondato.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., in relazione all'art . 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia sulla coincidenza della servitù di passaggio indicata con la scrittura privata del 14 ottobre 1988 con quella concessa al d ante causa di [OSCURATO:PERSONA] con i quattro atti pubblici rogati dal notaio Ferri tra il 1982 e il 1983 , in relazione all'art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello dichiarato valida la scrittura privata del 14 ottobre 1998 , in assenza di motivi di annullamento, sostenendo chenon fosse ravvisabile alcuna falsa rappresentazione della realtà, attesa l’insussistenza della dedotta coincidenza tra la servitù costituita con gli atti notarili degli anni 1982 - 1983 , ritenuta limitata al solo tratto adiacente la proprietà del dante causa del ricorrente e ricadente nel Fg. 5, mapp. 72/a, e quella identificata nella scrittura del 14 ottobre1988.

Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici avevano tenuto conto del solo prospetto prodotto dalle controparti, ma non anche degli allegati alla perizia del c.t.u. e di c.t.p. di parte e, segnatamente, del frazionamento relativo agli atti del 1982 e 1983, rogati dal notaio Ferri, da cui emergeva che la servitù di passaggio costituita, con essi, in favore del suo dante causa, [OSCURATO:PERSONA], ricadeva sull’intero percorso indicato come mappale 72/f e non sulla sola porzione di confin e con il mappale 72/a, richiamato negli atti al solo fine di determinare la posizione del fondo dominante (ossia il tratto di terreno sito a destra rispetto a chi imbocca la strada mappale 72/f provenendo da quella di Sant’Egidio), ma non di ridurre la servitù ad un solo tratto della strada posta sul predetto mappale, e che vi era dunque totale coincidenza con la servitù costituita successivamente con la scrittura del 14/10/1988, con la conseguenza che si era avuta una falsa interpretazione d e ll'art . 1362 cod. civ. e la violazione del principio che impone ai giudici di esaminare il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo, senza ignorare elementi di prova astrattamente decisivi.

3. Co l terzo motivo, si lamenta, infine, la vio lazione e falsa applicazione dell'art. 1027 cod. civ., in relazione all'art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che il ricorrente non fosse titolare di alcuna servitù di passaggio sulla strada mappale 72/f, in q uanto il fondo, su cui ineriva detta servitù, era stato espropriato al suo d ante causa dal Comune di Pesaro, senza considerare che, alla stregua del principio dell’inseparabilità della servitù dal diritto reale, avente ad oggetto il fondo dominante a favore del quale è stata costituita, e dell’automatico e necessario trasferimento della stessa insieme al fondo cui accede, la servitù in esame aveva seguito il fondo catastalmente identificato al Fg. 5, mappale 72/a, in favore del quale era stata costituita, indipendentemente dal fatto che questo non fosse stato compravenduto , ma espropriato .

Inoltre, non soltanto non era stata fornita alcuna prova atta a dimostrare che l'espropriazione per realizzare un'area PEEP avess e avuto l'effetto di purgare la servitù in parola, ma le ipotesi di decadenza dalla servitù erano solo quelle di cui al tassativo elenco contenuto nel codice civile, tra cui non rientrava l’espropriazione del bene, con la conseguenza che, in ottemperanza all’art. 1027 cod. civ., la servitù costituita con gli atti del periodo 1982/1983 dal dante causa del ricorrente aveva seguito l’area censita al mappale 72/a, indipendentemente dall’intervenuta espropriazione, e che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna necessità di concludere la scrittura privata del 14/10/1988 con le controparti, siccome avente diritto ex se ad usufruire della servitù di passaggio sulla strada mappale 72/f.

4. Le doglianze proposte dal ricorrente con la seconda e terza censura, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono inammissibili.

La seconda, in particolare, è volta ad un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’identità o meno delle servitù costituite rispettivamente con gli atti del 1982- 1983 e la scrittura del 1988 e ciò articolando, sulla questione sopra prospettata, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità -, senza però indicare quale fosse il “fatto storico” omesso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (in questi termini Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112), non potendo considerarsi tale, nell’accezione voluta dal legislatore e più volte chiarita da questa Corte, la documentazione indicata nel motivo, peraltro ampiamente esaminata dai giudici di merito (che hanno richiamato in motivazione sia il contenuto dei contratti, sia le planimetrie allegate alla c.t.u. e quelle riprodotte nell’atto di riassunzione).

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 6 - 3 , 24/06/2020, n. 12387), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983).

Peraltro, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez.

L, 13/6/2014, n. 13485), costituendo suo unico limite quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).

L’inammissibilità della seconda censura, con conseguente formazione del giudicato sulla relativa argomentazione, in quanto in sé idonea a giustificare autonomamente la decisione, comporta il venir meno dell’interesse all’analisi della terza censura, costituente una delle due rationes decidendi fondanti la statui zione dei giudici d’appello.

Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; –ricorrente– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del suddetto difensore; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Oggetto:Servitù di passaggio costituita con contratto sinallagmatico –Preesistenza della servitù – Interesse. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persone del liquidatore e socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 1896/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 1/7/2018 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1992 , la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed altri, premesso che , con scrittura privata del 14 ottobre 1988, i proprietari della strada di lottizzazione Sant'Egidio si erano obbligati a cedere una servitù di passaggio sulla strada a favore del comparto edilizio in progettazione nell’attigua zona PEEP, costituita da fabbr icato a schiera di cinque alloggi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo era rimasto inadempiente all’obbligo assunto di realizzare sia i lavori di completamento della strada, con imposizione di una quota una tantum di 400.000 lire per alloggio per ciascun proprietario, sia la strada necessaria per il collegamento con la PEEP , e che pertanto avevano dovuto commissionare i lavori a terzi, convennero in giudizio il predetto [OSCURATO:PERSONA] davanti al T ribunale di Pesaro, onde sentirlocondannare al pagamento della somma dovuta per la realizzazione di una strada di lottizzazione in Sant'Egidio di Novilara, al netto della quota una tantum a carico dei medesimi attori. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì la carenza di legittimazione attiva e di interesse degli attori, derivando l'obbligo di costruire la strada dalla scrittura privata del 14 ottobre 1988, sottoscritta da soggetti diversi da essi, dedusse che il contratto stipulato era affetto da errore ex art. 1428 cod. civ., essendo egli già titolare del diritto di servitù di cui l'obbligo di costruire la strada costituiva il corrispettivo per la sua costituzione in virtù della scrittura invocata dagli attori, e chiese pertanto il rigetto della domanda, previo annullamento del contratto del 14 ottobre 1988. Con sentenza n. 744 del 1999 , il T ribunale, nel dare atto dell'errore in cui era in corso il convenuto, già titolare della servitù di passaggio risalente a contratto di vendita intercorso tra il suo dante causa, Pagnini T emistocle ( venditore), e G aldenzi M aris e VinozziLoretta (acquirenti), annull ò il contratto del 14 ottobre 1988 soltanto nei confronti di questi ultimi, accolse l'eccezione di carenza di legittimazione attiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., non avendo la società fornito la prova di un valido titolo di proprietà sui lotti interessati dalla servitù di passaggio, ritenne la piena validità della scrittura del 14 ottobre 1988 nei confronti degli altri contraenti, in relazione ai quali il P agnini non aveva acqu isito in precedenza titolo per l'esercizio della servitù di passaggio, e condannò quest'ultimo al pagamento della somma di 11.017.888 lire in favore degli attori firmatari della medesima scrittura. Il giudizio di gravame, interposto daPagnini Claudio, nel quale resistettero tutte le altre parti, proponendo appello incidentale, si concluse con la sentenzan. 543 del 8 settembre 2009, con la quale la Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto dal convenuto, annullò il contratto del 14 ot tobre 1988 , non soltanto con riguardo al rogito intervenuto il 3 Febbraio 1983 tra [OSCURATO:PERSONA] e G aldenzi Maris e V ignozzi Loretta , ma anche con le altre parti del giudizio, e , per l'effetto, dichiar ò che nulla doveva l'appellante agli appellati, condannando questi ultimi alla restituzione delle somme percepite in conseguenza della sentenza di primo grado. Il giudizio di legittimità, incardinato dagli attori in primo grado, si conclusecon la sentenza n. 19492 del 2015, con la quale questa Corte cassò la sentenza impugnata e rinvi ò, anche per le spese , alla Corte d'Appello di Bologna, avendo reputato fondato il terzo motivo di doglianza che afferiva alla denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’acritica adesione alle conclusioni del c.t.u., secondo cui la servitù di passaggio concessa con scrittura privata del 14 ottobre 1988 coincideva perfettamente con la servitù di passaggio concessa al dante causa di [OSCURATO:PERSONA] con i quattro atti pubblici rogati dal notaio Ferri,senza t ener conto dei rilievi mossi dal tecnico di parte attrice, potenzialmente idonei , invece, a dimostrare la non coincidenza della servitù di passaggio prevista nella scrittura del 14 ottobre 1988 con quella costituita con gli altri pubblici per notaio Ferri del 1982 edel 1983. Il giudizio di appello, incardinato in seguito ad atto di riassunzione notificato il 28 dicembre 2015 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Giusti iolanda e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] , quale l iquidatore e socio accomandatario dellaEdilmombaroccio [OSCURATO:SOCIETA]., col quale furono riproposte le medesime conclusioni contenute nelle comparse di costituzione con appello incidentale davanti alla Corte d'appello di Ancona, e nel quale si costituì Pagni ni Claudio, si concluse con la sentenza n. 1896/2018, pubblicata il 11 luglio 2018, con la quale la Corte d'appello di Bologna, accertata la validità della scrittura privata del 14 ottobre 1988,dichiarò la legittimazione attiva di tutti gli attori, condann ò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 7.568,06, oltre alla rivalutazione monetaria dal 20 ottobre 1992 e agli interessi al tasso legale vigente sul capitale via via rivalutato dalla medesima data alla pubblicazione della sentenza e su tale importo gli interessi legali dalla sentenza al saldo, rigett ò la domanda riconvenzionale di annullamento della scrittura privata del 14 ottobre 1988 proposta da P agnini Claudio , e condann ò quest’ultimoa rifondere alle controparti le spese di tutti i gradi del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con diverso difensore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. sono, invece, rimasti intimati. Considerato che: 1.1 Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dall'art . 2909cod. civ., in punto di giudicato implicito interno , in relazione all'art. 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 324 cod. proc. civ., in punto di giudicato formale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione attiva degli attori e appellanti incidentali in ragione della partecipazione degli stessi alla stipula della scrittura privata del 19/10/1988, senza verificare la sussistenza di giudicati impliciti interni idonei a caducare il diritto di agire di alcune parti, così operando come se fosse giudice di appello e non giudice del rinvio. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio e, dunque, soggetta alle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, avrebbe dovuto rilevare l’intervenuto giudicato implicito sulla carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di G iusti Iolanda,per i quali era stata dichiarata, sia in primo che in secondo grado, la carenza di legittimazione attiva, senza che la questione fosse stata oggetto di impugnativa davanti alla Corte di Cassazione, investita unicamente del compito di giudicare sulla validità e pregnanza della c.t.u. e sul conseguente vizio di motivazione, sicché non soltanto l’accertamento sulla carenza di legittimazione dei predetti aveva acquisito autorità di cosa giudicata formale, in quanto non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione, ma aveva acquisito l’effetto vincolante del giudicato sostanziale, con conseguente nullità della sentenza sul punto. 1.2 Il motivo è infondato. Occorre, innanzitutto, evidenziare come la legitimatio ad causam costituisca una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice non una sentenza favorevole, bensì una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per lalegittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva,attiva o passiva, del rapporto stesso, con la conseguenza che sono questioni di legitimatio ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tali potere o dovere, mentre non sono tali quelle afferenti alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale, vale a dire quelle concernenti l'identificazione dei soggettiattivi o passivi di esso. L'esistenza dell'azione, quindi, non può confondersi con l'esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio, nemmeno sotto il ristretto angolo visuale della pertinenza del diritto stesso, sicché devono considerarsi questioni di merito quelle riguardanti l'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e la titolarità passiva del rapporto sostanziale, le quali non sono pertanto rilevabili d'ufficio e possono formare oggetto di riesame da parte del giudice dell'impugnazione solo nei limiti dedotti specificamente dalla parte impugnante. Correlativamente, le questioni stesse, come attinenti alla titolarità del rapporto sostanziale e quindi all'identificazione in concreto dei soggetti di esso, non sono sottratte alla disponibilità delle parti e sono coperte dalgiudicato, anche implicito, che su di esse si sia formato nel corso del processo per effetto delle sentenze pronunciate in precedenti gradi e della loro mancata impugnazione in ordine al punto specifico (in tal senso, Cass., 18/1/1973, n. 180). Ciò significa che l'accertamento della legittimazione ad agire ha carattere preliminare e deve essere condotto sulla base della sola causa petendi dedotta in giudizio, es aminata nei suoi elementi essenziali, per poter quindi procedere, ove tale indagine abbia avuto risultato positivo, all'accertamento vero e proprio circa la titolarità del diritto (Cass., Sez. L, 11/2/1978, n. 640), restando soltanto il primo accertamento soggetto al giudizio di legittimità, siccome riconducibile alla qualificazione giuridica dell'azione ed alla individuazione della relativa legittimazione, ed essendo il secondo demandato, invece, al giudice di merito e soggetto al sindacato di legittimitàsoltanto sotto il profilo motivazionale, siccome afferente ad una situazione di fatto favorevole all'accoglimento (od al rigetto) della pretesa concretamente proposta (Cass., Sez. 2, 9/10/1975, n. 3204; Cass., Sez. 3, 3/2/1995, n. 1321). Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti dei precedenti gradi del giudizio che il giudice di primo grado aveva espressamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della loro estraneità al rapporto nascente dalla scrittura del 14/10/1988, siccome non firmatari della stessa, e della mancata dimostrazione, da parte loro, di un valido titolo di proprietà sui lotti interessati dalla servitù di passaggio. Il susseguente giudizio d’appello, nel quale la questione era stata riproposta, si era, invece, concluso con la declaratoria di annullamento del contratto del 14/10/1988 in quanto affetto da errore ricondotto alla reputata identità delle due servitù costituite rispettivamente con gli atti pubblici del 1982-1983 e la scrittura del 1988 e considerato essenziale e riconoscibile da tutte le parti in causa, senza che venisse presa posizione sul motivo afferente alla questione del dichiarato difetto di legittimazione attiva di parte degli attori, la quale non risulta essere stata riproposta in sede di legittimità. Tuttavia, l’omesso esame di questo motivo d’appello, da parte dei giudici del gravame aditi per la prima volta, di cui non vi è, peraltro, alcun cenno neppure nella parte dedicata allo svolgimento del processo della sentenza odiernamente impugnata, non comporta che su di esso vi sia stato un rigetto implicito, come vorrebbe, invece, il ricorrente, posto che i giudici di merito non si erano soffermati in alcun modo sulla questione, ma si erano limitati ad esaminare il solo rilievo afferente all’annullabilità della scrittura, giudicandolo fondato, ciò che aveva sostanzialmente comportato l’implicito assorbimento degli ulteriori motivi proposti. Ciò significa che, con riferimento alla riproposizione, in sede di rinvio, della censura non esaminata dal giudice di appello, deve trovare ingresso il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sicché, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (Cass., Sez. 5, 26/5/2023, n. 4934; Cass., Sez. 2, 24/1/2011, n. 1566). Ne consegue che correttamente i giudici del rinvio hanno espressamente preso posizione sulla questione afferente alla legittimazione attiva di parte degli attori e riproposta davanti ad essi, giudicandola sussistente, sicché il motivo deve, in ragione di ciò, dichiararsi infondato. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., in relazione all'art . 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia sulla coincidenza della servitù di passaggio indicata con la scrittura privata del 14 ottobre 1988 con quella concessa al d ante causa di [OSCURATO:PERSONA] con i quattro atti pubblici rogati dal notaio Ferri tra il 1982 e il 1983 , in relazione all'art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello dichiarato valida la scrittura privata del 14 ottobre 1998 , in assenza di motivi di annullamento, sostenendo chenon fosse ravvisabile alcuna falsa rappresentazione della realtà, attesa l’insussistenza della dedotta coincidenza tra la servitù costituita con gli atti notarili degli anni 1982 - 1983 , ritenuta limitata al solo tratto adiacente la proprietà del dante causa del ricorrente e ricadente nel Fg. 5, mapp. 72/a, e quella identificata nella scrittura del 14 ottobre1988. Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici avevano tenuto conto del solo prospetto prodotto dalle controparti, ma non anche degli allegati alla perizia del c.t.u. e di c.t.p. di parte e, segnatamente, del frazionamento relativo agli atti del 1982 e 1983, rogati dal notaio Ferri, da cui emergeva che la servitù di passaggio costituita, con essi, in favore del suo dante causa, [OSCURATO:PERSONA], ricadeva sull’intero percorso indicato come mappale 72/f e non sulla sola porzione di confin e con il mappale 72/a, richiamato negli atti al solo fine di determinare la posizione del fondo dominante (ossia il tratto di terreno sito a destra rispetto a chi imbocca la strada mappale 72/f provenendo da quella di Sant’Egidio), ma non di ridurre la servitù ad un solo tratto della strada posta sul predetto mappale, e che vi era dunque totale coincidenza con la servitù costituita successivamente con la scrittura del 14/10/1988, con la conseguenza che si era avuta una falsa interpretazione d e ll'art . 1362 cod. civ. e la violazione del principio che impone ai giudici di esaminare il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo, senza ignorare elementi di prova astrattamente decisivi. 3. Co l terzo motivo, si lamenta, infine, la vio lazione e falsa applicazione dell'art. 1027 cod. civ., in relazione all'art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che il ricorrente non fosse titolare di alcuna servitù di passaggio sulla strada mappale 72/f, in q uanto il fondo, su cui ineriva detta servitù, era stato espropriato al suo d ante causa dal Comune di Pesaro, senza considerare che, alla stregua del principio dell’inseparabilità della servitù dal diritto reale, avente ad oggetto il fondo dominante a favore del quale è stata costituita, e dell’automatico e necessario trasferimento della stessa insieme al fondo cui accede, la servitù in esame aveva seguito il fondo catastalmente identificato al Fg. 5, mappale 72/a, in favore del quale era stata costituita, indipendentemente dal fatto che questo non fosse stato compravenduto , ma espropriato . Inoltre, non soltanto non era stata fornita alcuna prova atta a dimostrare che l'espropriazione per realizzare un'area PEEP avess e avuto l'effetto di purgare la servitù in parola, ma le ipotesi di decadenza dalla servitù erano solo quelle di cui al tassativo elenco contenuto nel codice civile, tra cui non rientrava l’espropriazione del bene, con la conseguenza che, in ottemperanza all’art. 1027 cod. civ., la servitù costituita con gli atti del periodo 1982/1983 dal dante causa del ricorrente aveva seguito l’area censita al mappale 72/a, indipendentemente dall’intervenuta espropriazione, e che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna necessità di concludere la scrittura privata del 14/10/1988 con le controparti, siccome avente diritto ex se ad usufruire della servitù di passaggio sulla strada mappale 72/f. 4. Le doglianze proposte dal ricorrente con la seconda e terza censura, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono inammissibili. La seconda, in particolare, è volta ad un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’identità o meno delle servitù costituite rispettivamente con gli atti del 1982- 1983 e la scrittura del 1988 e ciò articolando, sulla questione sopra prospettata, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità -, senza però indicare quale fosse il “fatto storico” omesso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (in questi termini Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112), non potendo considerarsi tale, nell’accezione voluta dal legislatore e più volte chiarita da questa Corte, la documentazione indicata nel motivo, peraltro ampiamente esaminata dai giudici di merito (che hanno richiamato in motivazione sia il contenuto dei contratti, sia le planimetrie allegate alla c.t.u. e quelle riprodotte nell’atto di riassunzione). L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 6 - 3 , 24/06/2020, n. 12387), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983). Peraltro, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485), costituendo suo unico limite quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056). L’inammissibilità della seconda censura, con conseguente formazione del giudicato sulla relativa argomentazione, in quanto in sé idonea a giustificare autonomamente la decisione, comporta il venir meno dell’interesse all’analisi della terza censura, costituente una delle due rationes decidendi fondanti la statui zione dei giudici d’appello. Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’ar
Sentenza Cassazione n. 23361/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris