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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24818/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5567/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 28; - ricorrente - contro M5t Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 20; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 301/2015 del 5 ottobre 2015, notificata il 18 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 3 aprile 2009, premesso di essere stati nominati rispettivamente Direttore amministrativo e Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992, hanno esposto che il loro rapporto di lavoro era stato regolato con contratti di diritto privato quinquennali stipulati il 15 dicembre 2006 che prevedevano un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo pro capite di C 115.686,36, pari all'80°/0 del compenso base attribuito al Direttore generale e, comunque, non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva della dirigenza apicale del SSN.

Essi hanno dedotto che negli anni erano inl:ervenuti diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del SSN che avevano rideterminato il tetto del compenso dei dirigenti apicali, con la conseguenza che essi avevano diritto alla corresponsione, per l'intero periodo di espletamento dell'incarico, del trattamento economico non inferiore a quello previsto per i Dirigenti capi dipartimento del SSN come stabilito dai menzionati Contratti collettivi.

I ricorrenti hanno chiesto, quindi, la condanna dell'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a pagare la differenza fra quanto percepito ed il dovuto.

Si è costituita l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta (da ora ASP di Caltanissetta), succeduta all'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto delle domande in quanto i rapporti in questione erano regolati dai soli contratti di diritto privato quinquennali stipulati tra le parti sulla base della retribuzione fissa ivi determinata ed accettata nel rispetto dell'autonomia negoziale.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 6 luglio 2011, ha accolto il ricorso.L'ASP di Caltanissetta ha proposto appello che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 301/2015, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'ASP di Caltanissetta ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai sensi dell'art.390 c.p.c., che risulta essere stato notificato al difensore di parte controricorrente, che vi ha apposto il suo visto.

Ne consegue che va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, attesa l'adesione di parte controricorrente alla rinuncia.

In ragione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5567/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 28; - ricorrente - contro M5t Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 20; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 301/2015 del 5 ottobre 2015, notificata il 18 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 3 aprile 2009, premesso di essere stati nominati rispettivamente Direttore amministrativo e Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992, hanno esposto che il loro rapporto di lavoro era stato regolato con contratti di diritto privato quinquennali stipulati il 15 dicembre 2006 che prevedevano un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo pro capite di C 115.686,36, pari all'80°/0 del compenso base attribuito al Direttore generale e, comunque, non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva della dirigenza apicale del SSN. Essi hanno dedotto che negli anni erano inl:ervenuti diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del SSN che avevano rideterminato il tetto del compenso dei dirigenti apicali, con la conseguenza che essi avevano diritto alla corresponsione, per l'intero periodo di espletamento dell'incarico, del trattamento economico non inferiore a quello previsto per i Dirigenti capi dipartimento del SSN come stabilito dai menzionati Contratti collettivi. I ricorrenti hanno chiesto, quindi, la condanna dell'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a pagare la differenza fra quanto percepito ed il dovuto. Si è costituita l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta (da ora ASP di Caltanissetta), succeduta all'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto delle domande in quanto i rapporti in questione erano regolati dai soli contratti di diritto privato quinquennali stipulati tra le parti sulla base della retribuzione fissa ivi determinata ed accettata nel rispetto dell'autonomia negoziale. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 6 luglio 2011, ha accolto il ricorso.L'ASP di Caltanissetta ha proposto appello che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 301/2015, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'ASP di Caltanissetta ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai sensi dell'art.390 c.p.c., che risulta essere stato notificato al difensore di parte controricorrente, che vi ha apposto il suo visto. Ne consegue che va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, attesa l'adesione di parte controricorrente alla rinuncia. In ragione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte, - dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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