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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13690/2026

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relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/06/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895/67, commesso in Palermo il 09/10/2017; [OSCURATO:PERSONA] che è del tutto generica l'unica censura,secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe compiutamente motivato sui motivi di appello, poiché il ricorrente non individua i passaggi argomentativi asseritamente lacunosi a fronte di una motivazione che esamina partitamente in otto pagine, uno per uno, i motivi contenuti nell'atto di impugnazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/06/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895/67, commesso in Palermo il 09/10/2017; [OSCURATO:PERSONA] che è del tutto generica l'unica censura,secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe compiutamente motivato sui motivi di appello, poiché il ricorrente non individua i passaggi argomentativi asseritamente lacunosi a fronte di una motivazione che esamina partitamente in otto pagine, uno per uno, i motivi contenuti nell'atto di impugnazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris