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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 38128/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 20 gennaio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 21 dicembre 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale con riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 2 sentenza impugnata), che fa leva sulla tipologia ed entità dei redditi non dichiarati, con cui il ricorrente omette ogni confronto; rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la gravità del mendacio, irrilevante essendo la mancata ammissione, quantunque per cause diverse: p. 3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 20 gennaio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 21 dicembre 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale con riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 2 sentenza impugnata), che fa leva sulla tipologia ed entità dei redditi non dichiarati, con cui il ricorrente omette ogni confronto; rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la gravità del mendacio, irrilevante essendo la mancata ammissione, quantunque per cause diverse: p. 3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore I
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