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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 17312/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18436/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Mantova e [OSCURATO:PERSONA] e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, come da procura in atti. - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 20.3.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo chequest'ultima aveva acquistato a suo nome, in assenza di un ordine, titoli obbligazionari per un importo complessivo di euro 17.938,96.

Domandava accertarsi la nullità e pronunciarsi insubordine l'annullamento o la risoluzione per inadempimento dei contratti, con conseguente condanna della banca alla restituzione, in proprio favore, della somma investita e al risarcimento del danno.

Nella resistenza della banca il Tribunale di Varese respingeva le domande attrici, ritenendo che il disconoscimento degli ordini di acquisto eseguito dagli attori fosse stato tardivo.

2. Era interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Milano, con sentenza depositata il 14 luglio 2011, riformava la sentenza di primo grado dichiarando la nullità delle operazioni di investimento afferenti i titoli oggetto di negoziazione; condannava così l'appellata alla restituzione della somma di euro 17.938,96, oltre interessi legali, nonché alla restituzione dell'ulteriore somma di euro 7.865,00 — pure maggiorata di interessi — corrispondente a quanto versato dalla appellante in esecuzione della sentenza impugnata.

Osservava la Corte distrettuale che non poteva ritenersi concluso un valido contratto di negoziazione per difetto della forma scritta: spiegava che risultava prodotto, da parte della appellante, un modulo contrattuale datato 12 febbraio 1998, privo della sottoscrizione del funzionario della banca; altra copia del documento contrattuale, recante la stessa data, era stata poi prodotta dalla banca e tale scritto recava, oltre alla apparente firma di [OSCURATO:PERSONA], la denominazione della banca e la sigla del suo funzionario.

Rilevava tuttavia il giudice distrettuale che le domande di nullità, di annullamento e di risoluzione proposte dalla appellante escludevano che la produzione del modulo operata dalla banca potesse «valere a integrare un valido contratto».

3. La sentenzadella Corte di appello veniva impugnata per cassazione, con l'articolazione di due motivi, dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di BustoGarolfo e [OSCURATO:SOCIETA] e la Corte di cassazione con la sentenza n. 9067/2017, cassava con rinvio la predetta sentenza.

La corte di cassazione, con la sentenza da ultimo indicata, rilevava che: a) la Corte di appello avevadato atto della produzione, da parte della banca, di una seconda copia del modulo già versato in atti da [OSCURATO:PERSONA]; b) il documento in questione, a differenza del primo, presentava, oltre alla sottoscrizione apparente della controricorrente, la sigla del funzionario dell'istituto di credito; c) il giudice distrettuale aveva tuttavia escluso che la detta produzione potesse «integrare un valido contratto», dal momento che l'attrice aveva proposto una domanda di nullità contrattuale (oltre che di annullamento e di risoluzione), manifestando, con ciò, una volontà opposta rispetto a quella espressa al fine di dar vita al vincolo contrattuale; d) in tal modo, però, la Corte territoriale avevamostratodi aver assimilato, neltrattamento giuridico, il documento sottoscritto dalla parte che lo aveva prodotto in giudizio al documento non sottoscritto dalla medesima, essendosi i l giudice distrettuale ispirato al principio per cui,in tema di contratti in relazione ai quali la legg e richiede la forma scritta ad substantiam , la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc , essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano, sicché tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia medio temporerevocato la proposta; e) diverso era invece il caso che si prospettava nella fattispecie in esame, in quanto si era qui in presenza di un documento recante la sottoscrizione della banca e in una ipotesi siffatta non aveva alcun senso invocare la regola sopra indica ta — che era basata sulla sostanziale equipollenza tra la produzione in giudizio del documento e la sottoscrizione dello stesso — giacché esso risulta va in realtà già firmato dalla parte; f) in tale ipotesi, il giudice del merito avrebbe dovuto prendere inconsiderazione il documento tenendo conto che esso era assistito, come scrittura privata, da una presunzione di veridicità per quanto atteneva alla riferibilità di esso ai suoi sottoscrittori ; g ) il disconoscimento operato dalla stessa Galboni, con la nota contenente la formulazione definitiva delle conclusioni in primo grado, non poteva ritenersi tardivo, non incorrendo esso nella preclusione di cui all'art. 10, comma 2 d.lgs. cit..

4. Riassunta la causa da parte di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e BuguggiateS.c.a.r.I., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Ivana S cazza, nella loroqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, la Corte di appello di Milano nella sentenza n. 1216/2019, depositata in data 20.3.2019 e qui ricorsa di nuovo per cassazione, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Varese, ha condannato la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e BuguggiateS.c.a.r.I. a restituire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 17.938,96, oltre interessi al saggio legale dal 5.10.2006 al saldo, oltre la somma di euro 7.885, pagata dalla Galboni in esecuzione della riformata sentenza di primo grado, e al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidati in euro 10.577,50 per i giudizi di primo e secondo grado, in euro 5.220 per il giudizio di cassazione e in euro 6.615 per il giudizio di rinvio.

La corte del merito ha ritenuto che: a) in ordine alla questione legata al dedotto profilo di nullità per difetto di prova scritta del contratto quadro per servizi di investimento stipulato in data 12.2.1998 da [OSCURATO:PERSONA] conBanca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., dopo la sentenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto tempestivo il disconoscimento della documentazione prodotta dalla banca da parte della investitrice, la circostanza che l’istituto di credito non avesse prodotto in giudizio l’originale del documento in questione era divenuta in realtà irrilevante, in quanto gli stessi appellanti, eredi della Galboni, avevano comunque sostenuto che il contratto quadro per servizi di investimento del 12.2.1998 doveva ritenersi validamente concluso in forma scritta, anche se riportante, nella copia da loro stessi prodotta in giudizio, la sola sottoscrizione della cliente, in conformità ai principi da ultimo affermati da Cass. Sez.

Un.n. 898/2018, con l’ulteriore conseguenza che il contratto quadro per servizi di investimento doveva ritenersi valido e non affetto da nullità per difetto di forma scritta; b) in relazione all’ulteriore questione dell’esistenza degli ordini di acquisto dei titoli oggetto della controversia - considerato che i due documenti relativi agli ordini di servizio erano stati prodotti dalla banca, unitamente alla copia del contratto quadro di investimenti, e considerato che l’atto di disconoscimento era stato prodotto nella stessa comparsa di risposta con la quale era stata disconosciuto anche il contratto quadro- allora doveva ritenersi che la valutazione della Corte di C assazione in ordine a lla tempestività dell’atto di disconoscimento doveva riguardare necessariamente anche gli ordini di acquisto; ha altresì osservato che la banca,né nel giudizio di primo grado,né successivamente alla suddetta decisione della Suprema Corte, aveva ritenuto di produrre nel presente giudizio l’originale dei documenti eventualmente corrispondenti alle copie tempestivamente disconosciute né aveva formulato istanza di verificazione, con la conseguenza che anche i documenti di cui ai n. 12 e 13 (prodotti in giudizio dall’appellata) non potevano essere considerati utilizzabili ai fini del decidere, e con l’ulteriore conseg uenza che, nel caso in esame, non risultava provata la sussistenza di ordiniscritti di acquisto dei titoli, oggetto di causa, proveniente dalla Galboni; ha inoltre evidenziato che non era neanche risultata provata in giudizio l’allegata circostanza secondo cui i predetti ordini di acquisto erano stati prima trasmessi per telefono alla banca dalla Galboni e, successivamente, portati in forma scritta presso la filiale da [OSCURATO:PERSONA], pacificamente delegato ad operare per conto della Galboni; ha inoltre precisato che, secondo l’art. 1 del contratto quadro, era prevista la possibilità che gli ordini di acquisto fossero impartiti telefonicamente, ma in tal caso la prova di tale modalità di acquisto sarebbe stata costituita esclusivamente dall’annotazione dell’ordine sui registri elettronici della banca e che,tuttavia, la banca non aveva prodotto in giudizio alcuna annotazione sul registro elettronico; ha evidenziato che anche la circostanza della trasmissione di tali ordini da parte di [OSCURATO:PERSONA] non era stata dimostrata in giudizio, stante la genericità di affermazioni riferite dal teste [OSCURATO:PERSONA]; ha osservato che sia la Galboni che i suoi eredi avevano contestato in radice la stessa sussistenza di tali ordini di acquisto, disconoscendo anche i documenti prodotti a tal fine dalla banca; c) in mancanza della prova della trasmissione da parte della Galboni degli ordini di acquisto alla banca, quest’ultima era pertanto obbligata a restituire, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., agli odierni appellanti le somme investite nell’acquisto dei predetti titoli, nella misura di euro 17.938,96.

2. La sentenza, pubblicata il 20.3.2019 , è stata impugnata da Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2bis, del d.lgs. n. 5/2003. 1.1 Il motivo è in realtà inammissibile. 1.1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che in nessun modo era stata dunque negata, contestata o smentita la circostanza relativa alla consegna diretta, nelle mani del funzionario della banca, degli ordini scritti da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che solo, nella memoria conclusionale depositata in data 28 febbraio 2007, la parte attrice aveva disconosciuto per la prima volta la propria sottoscrizione, con rilievo pacificamente tardivo. 1.2 La circostanza asserita dalla parte attrice, circa il mancato conferimento di ordini di acquisto alla banca, era stata invece smentita e confutata dalla produzione documentale attuata con la comparsa di costituzione e risposta e, in assenza di una efficace contestazione della conformità di dette copie agli originali, non sarebbe stato più possibile escludere la prova della sussistenza degli ordini di cui qui in parola. 1.3 Si evidenziache, quand’anche si volesse ritenere che nel caso di specie, l’istanza di fissazione dell’udienza notificata da parte convenuta non avesse precluso una successiva contestazione della circostanza afferente la consegna degli ordini da parte dello [OSCURATO:PERSONA], rimarrebbe comunque fermo che tale contestazione non sarebbe stata effettuata dalla attrice neanche negli atti successivi, senza contare che neanche sarebbe servita tale contestazione in quanto era stato accertato che lo Scazza era stato delegato dallaGalboni ad operare sul conto deposito titoli. 1.4 Concorrono plurime ragioni di inammissibilità del motivo. 1.4.1 Da un lato, la circostanza dell’intervenuta contestazione della conformità dei documenti agli originali (come tali attestanti la esistenza degli ordini di acquisto) e della tempestività di tale contestazione risulta coperta dal giudicato interno per le sopra ricordate statuizioni contenute nella precedente pronuncia di questa Corte intervenuta con la sentenza n. 9067/2017 che, cassando con rinvio la precedente pronuncia della Corte territoriale, avevastatuito che il disconoscimento dei predetti documenti era intervenuto tempestivamente e dunque avrebbe dovuto essere preso in considerazione, come poi avvenuto nella sentenza qui di nuovo impugnata, dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio.

Con la conseguenza che le doglianze qui di nuovo riproposte, da un lato, in ordine all’esistenza di una formale contestazione e, dall’altro, in relazione alla sua tempestiva presentazione risultano non più ricevibili in questo giudizio di legittimità, come del resto già lo erano nel giudizio di rinvio il cui provvedimento decisorio è stato qui impugnato. 1.4.2 Sotto altro profilo, non può non rilevarsi come la contestazione in ordine alla dimostrazione da parte della banca dell’esistenza di tali ordini di acquisto tramite la sopra indicata prova documentale e testimoniale, da un lato, si scontra di nuovo con la ratio decidendiprincipale posta a sostegno del rigetto del proposto gravame, e cioè che la documentazione asseritamente probante l’esistenza di tali ordini di acquisto era stata tempestivamente contestata da parte della cliente, con la conseguente inutilizzabilità della stessa in assenza della produzione da parte della banca stessa degli originali di tali documenti, e dall’altro, pretenderebbe -con particolare riferimento alla risultanze della prova testimoniale -una nuova rilettura di tale atto istruttorio per dimostrare la contestata (e negata) circostanza della consegna degli ordini scritti della Galboni alla banca per mezzo del delegato [OSCURATO:PERSONA], scrutinio peraltro sollecitato sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di leggeex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed invece inibito, come noto, al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019). 1.4.3 Le doglianze così proposte -che vorrebbero, tramite la deduzione della prova dell’esistenza di ordini verbali impartiti telefonicamente e poi consegnati successivamente alla banca tramite atto scritto, dimostrare la esistenza di tali ordini di acquisto - neanche prendono in considerazione la ulteriore ratio decidendi posta a sostegno della contestata decisione della Corte territoriale, e cioè che, ai sensi dell’art. 1 del predetto contratto quadro, tale modus operandiavrebbe dovuto essere dimostrato attraverso le relative annotazioni sul registro elettronico della banca, circostanza, invece,rimasta indimostrata in giudizio.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214 e 215 c.p.c. 2.1 Mette in discussione ancora una volta la società ricorrente la validità del disconoscimento degli ordini di acquisto da parte dell’attrice - che avrebbe operato una contestazione degli stessi inidonea a togliere loro la conseguente efficacia probatoria - e p erché diverse sarebbero le conseguenze del disconoscimento della conformità agli originali dei documenti esibiti rispetto al diverso profilo della contestazione dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai predetti ordini di acquisto.

Con la conseguenza che, non avendo la parte attrice attuato una efficace contestazione della conformità delle copie prodotte agli originali, i documenti versati in atti da essa banca ricorrente sarebbero stati idonei a dimostrare la sussistenza degli ordini relativi alle operazioni di investimento oggetto di causa. 2.1 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.2 Occorre anche qui ripetere le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo, dovendosi anche qui sottolineare che tali censure sembrano dimenticare che sulle questioni relative alle modalità di rilievo del disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali e sulla tempestività di tale disconoscimento è già intervenuta questa Corte nella precedente pronuncia di cassazione della sentenza di appello, sentenza che aveva imposto alla Corte a quo di valutare il profilo dell’intervenuto disconoscimento dei predetti ordini di acquisto (poi risolto in senso negativo per la banca, in ragione della mancata produzione degli originali di tali scritture), con la conseguenza che sulle questioni qui proposte deve ritenersi calato inesorabilmente il giudicato interno. 2.3 Senza contare che le censure dimenticano di considerare che l’attrice, oltre all’eccezione di conformità agli originali, aveva anche dedotto la non autenticità delle sottoscrizioni, senza che la banca provvedesse in tal caso alla produzione degli originali dei documenti così contestati.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione degli artt. 8, 10 e 13 del d.lgs. n. 5/2003. 3.1 Anche in tal caso le censure sono in realtà inammissibili perché vorrebbero, ancora una volta, rimettere in discussione la questione della tempestività del sopra ricordato disconoscimento, sul quale invece si è già pronunciata questa Corte nella precedente pronuncia del 2017.

4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., sulle modalità di liquidazione delle spese nella fase di rinvio. 4.1 La doglianza è infondata.

La Corte di merito ha infatti applicato nella predetta liquidazione i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali ilgiudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Sez. 3, Sentenza n. 26084 del 30/11/2005; Cass.

S ez. 3 , Sentenza n. 9690 del 18/06/2003).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18436/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Mantova e [OSCURATO:PERSONA] e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, come da procura in atti. - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 20.3.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo chequest'ultima aveva acquistato a suo nome, in assenza di un ordine, titoli obbligazionari per un importo complessivo di euro 17.938,96. Domandava accertarsi la nullità e pronunciarsi insubordine l'annullamento o la risoluzione per inadempimento dei contratti, con conseguente condanna della banca alla restituzione, in proprio favore, della somma investita e al risarcimento del danno. Nella resistenza della banca il Tribunale di Varese respingeva le domande attrici, ritenendo che il disconoscimento degli ordini di acquisto eseguito dagli attori fosse stato tardivo. 2. Era interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Milano, con sentenza depositata il 14 luglio 2011, riformava la sentenza di primo grado dichiarando la nullità delle operazioni di investimento afferenti i titoli oggetto di negoziazione; condannava così l'appellata alla restituzione della somma di euro 17.938,96, oltre interessi legali, nonché alla restituzione dell'ulteriore somma di euro 7.865,00 — pure maggiorata di interessi — corrispondente a quanto versato dalla appellante in esecuzione della sentenza impugnata. Osservava la Corte distrettuale che non poteva ritenersi concluso un valido contratto di negoziazione per difetto della forma scritta: spiegava che risultava prodotto, da parte della appellante, un modulo contrattuale datato 12 febbraio 1998, privo della sottoscrizione del funzionario della banca; altra copia del documento contrattuale, recante la stessa data, era stata poi prodotta dalla banca e tale scritto recava, oltre alla apparente firma di [OSCURATO:PERSONA], la denominazione della banca e la sigla del suo funzionario. Rilevava tuttavia il giudice distrettuale che le domande di nullità, di annullamento e di risoluzione proposte dalla appellante escludevano che la produzione del modulo operata dalla banca potesse «valere a integrare un valido contratto». 3. La sentenzadella Corte di appello veniva impugnata per cassazione, con l'articolazione di due motivi, dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di BustoGarolfo e [OSCURATO:SOCIETA] e la Corte di cassazione con la sentenza n. 9067/2017, cassava con rinvio la predetta sentenza. La corte di cassazione, con la sentenza da ultimo indicata, rilevava che: a) la Corte di appello avevadato atto della produzione, da parte della banca, di una seconda copia del modulo già versato in atti da [OSCURATO:PERSONA]; b) il documento in questione, a differenza del primo, presentava, oltre alla sottoscrizione apparente della controricorrente, la sigla del funzionario dell'istituto di credito; c) il giudice distrettuale aveva tuttavia escluso che la detta produzione potesse «integrare un valido contratto», dal momento che l'attrice aveva proposto una domanda di nullità contrattuale (oltre che di annullamento e di risoluzione), manifestando, con ciò, una volontà opposta rispetto a quella espressa al fine di dar vita al vincolo contrattuale; d) in tal modo, però, la Corte territoriale avevamostratodi aver assimilato, neltrattamento giuridico, il documento sottoscritto dalla parte che lo aveva prodotto in giudizio al documento non sottoscritto dalla medesima, essendosi i l giudice distrettuale ispirato al principio per cui,in tema di contratti in relazione ai quali la legg e richiede la forma scritta ad substantiam , la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc , essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano, sicché tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia medio temporerevocato la proposta; e) diverso era invece il caso che si prospettava nella fattispecie in esame, in quanto si era qui in presenza di un documento recante la sottoscrizione della banca e in una ipotesi siffatta non aveva alcun senso invocare la regola sopra indica ta — che era basata sulla sostanziale equipollenza tra la produzione in giudizio del documento e la sottoscrizione dello stesso — giacché esso risulta va in realtà già firmato dalla parte; f) in tale ipotesi, il giudice del merito avrebbe dovuto prendere inconsiderazione il documento tenendo conto che esso era assistito, come scrittura privata, da una presunzione di veridicità per quanto atteneva alla riferibilità di esso ai suoi sottoscrittori ; g ) il disconoscimento operato dalla stessa Galboni, con la nota contenente la formulazione definitiva delle conclusioni in primo grado, non poteva ritenersi tardivo, non incorrendo esso nella preclusione di cui all'art. 10, comma 2 d.lgs. cit.. 4. Riassunta la causa da parte di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e BuguggiateS.c.a.r.I., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Ivana S cazza, nella loroqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, la Corte di appello di Milano nella sentenza n. 1216/2019, depositata in data 20.3.2019 e qui ricorsa di nuovo per cassazione, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Varese, ha condannato la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e BuguggiateS.c.a.r.I. a restituire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 17.938,96, oltre interessi al saggio legale dal 5.10.2006 al saldo, oltre la somma di euro 7.885, pagata dalla Galboni in esecuzione della riformata sentenza di primo grado, e al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidati in euro 10.577,50 per i giudizi di primo e secondo grado, in euro 5.220 per il giudizio di cassazione e in euro 6.615 per il giudizio di rinvio. La corte del merito ha ritenuto che: a) in ordine alla questione legata al dedotto profilo di nullità per difetto di prova scritta del contratto quadro per servizi di investimento stipulato in data 12.2.1998 da [OSCURATO:PERSONA] conBanca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., dopo la sentenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto tempestivo il disconoscimento della documentazione prodotta dalla banca da parte della investitrice, la circostanza che l’istituto di credito non avesse prodotto in giudizio l’originale del documento in questione era divenuta in realtà irrilevante, in quanto gli stessi appellanti, eredi della Galboni, avevano comunque sostenuto che il contratto quadro per servizi di investimento del 12.2.1998 doveva ritenersi validamente concluso in forma scritta, anche se riportante, nella copia da loro stessi prodotta in giudizio, la sola sottoscrizione della cliente, in conformità ai principi da ultimo affermati da Cass. Sez. Un.n. 898/2018, con l’ulteriore conseguenza che il contratto quadro per servizi di investimento doveva ritenersi valido e non affetto da nullità per difetto di forma scritta; b) in relazione all’ulteriore questione dell’esistenza degli ordini di acquisto dei titoli oggetto della controversia - considerato che i due documenti relativi agli ordini di servizio erano stati prodotti dalla banca, unitamente alla copia del contratto quadro di investimenti, e considerato che l’atto di disconoscimento era stato prodotto nella stessa comparsa di risposta con la quale era stata disconosciuto anche il contratto quadro- allora doveva ritenersi che la valutazione della Corte di C assazione in ordine a lla tempestività dell’atto di disconoscimento doveva riguardare necessariamente anche gli ordini di acquisto; ha altresì osservato che la banca,né nel giudizio di primo grado,né successivamente alla suddetta decisione della Suprema Corte, aveva ritenuto di produrre nel presente giudizio l’originale dei documenti eventualmente corrispondenti alle copie tempestivamente disconosciute né aveva formulato istanza di verificazione, con la conseguenza che anche i documenti di cui ai n. 12 e 13 (prodotti in giudizio dall’appellata) non potevano essere considerati utilizzabili ai fini del decidere, e con l’ulteriore conseg uenza che, nel caso in esame, non risultava provata la sussistenza di ordiniscritti di acquisto dei titoli, oggetto di causa, proveniente dalla Galboni; ha inoltre evidenziato che non era neanche risultata provata in giudizio l’allegata circostanza secondo cui i predetti ordini di acquisto erano stati prima trasmessi per telefono alla banca dalla Galboni e, successivamente, portati in forma scritta presso la filiale da [OSCURATO:PERSONA], pacificamente delegato ad operare per conto della Galboni; ha inoltre precisato che, secondo l’art. 1 del contratto quadro, era prevista la possibilità che gli ordini di acquisto fossero impartiti telefonicamente, ma in tal caso la prova di tale modalità di acquisto sarebbe stata costituita esclusivamente dall’annotazione dell’ordine sui registri elettronici della banca e che,tuttavia, la banca non aveva prodotto in giudizio alcuna annotazione sul registro elettronico; ha evidenziato che anche la circostanza della trasmissione di tali ordini da parte di [OSCURATO:PERSONA] non era stata dimostrata in giudizio, stante la genericità di affermazioni riferite dal teste [OSCURATO:PERSONA]; ha osservato che sia la Galboni che i suoi eredi avevano contestato in radice la stessa sussistenza di tali ordini di acquisto, disconoscendo anche i documenti prodotti a tal fine dalla banca; c) in mancanza della prova della trasmissione da parte della Galboni degli ordini di acquisto alla banca, quest’ultima era pertanto obbligata a restituire, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., agli odierni appellanti le somme investite nell’acquisto dei predetti titoli, nella misura di euro 17.938,96. 2. La sentenza, pubblicata il 20.3.2019 , è stata impugnata da Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2bis, del d.lgs. n. 5/2003. 1.1 Il motivo è in realtà inammissibile. 1.1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che in nessun modo era stata dunque negata, contestata o smentita la circostanza relativa alla consegna diretta, nelle mani del funzionario della banca, degli ordini scritti da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che solo, nella memoria conclusionale depositata in data 28 febbraio 2007, la parte attrice aveva disconosciuto per la prima volta la propria sottoscrizione, con rilievo pacificamente tardivo. 1.2 La circostanza asserita dalla parte attrice, circa il mancato conferimento di ordini di acquisto alla banca, era stata invece smentita e confutata dalla produzione documentale attuata con la comparsa di costituzione e risposta e, in assenza di una efficace contestazione della conformità di dette copie agli originali, non sarebbe stato più possibile escludere la prova della sussistenza degli ordini di cui qui in parola. 1.3 Si evidenziache, quand’anche si volesse ritenere che nel caso di specie, l’istanza di fissazione dell’udienza notificata da parte convenuta non avesse precluso una successiva contestazione della circostanza afferente la consegna degli ordini da parte dello [OSCURATO:PERSONA], rimarrebbe comunque fermo che tale contestazione non sarebbe stata effettuata dalla attrice neanche negli atti successivi, senza contare che neanche sarebbe servita tale contestazione in quanto era stato accertato che lo Scazza era stato delegato dallaGalboni ad operare sul conto deposito titoli. 1.4 Concorrono plurime ragioni di inammissibilità del motivo. 1.4.1 Da un lato, la circostanza dell’intervenuta contestazione della conformità dei documenti agli originali (come tali attestanti la esistenza degli ordini di acquisto) e della tempestività di tale contestazione risulta coperta dal giudicato interno per le sopra ricordate statuizioni contenute nella precedente pronuncia di questa Corte intervenuta con la sentenza n. 9067/2017 che, cassando con rinvio la precedente pronuncia della Corte territoriale, avevastatuito che il disconoscimento dei predetti documenti era intervenuto tempestivamente e dunque avrebbe dovuto essere preso in considerazione, come poi avvenuto nella sentenza qui di nuovo impugnata, dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio. Con la conseguenza che le doglianze qui di nuovo riproposte, da un lato, in ordine all’esistenza di una formale contestazione e, dall’altro, in relazione alla sua tempestiva presentazione risultano non più ricevibili in questo giudizio di legittimità, come del resto già lo erano nel giudizio di rinvio il cui provvedimento decisorio è stato qui impugnato. 1.4.2 Sotto altro profilo, non può non rilevarsi come la contestazione in ordine alla dimostrazione da parte della banca dell’esistenza di tali ordini di acquisto tramite la sopra indicata prova documentale e testimoniale, da un lato, si scontra di nuovo con la ratio decidendiprincipale posta a sostegno del rigetto del proposto gravame, e cioè che la documentazione asseritamente probante l’esistenza di tali ordini di acquisto era stata tempestivamente contestata da parte della cliente, con la conseguente inutilizzabilità della stessa in assenza della produzione da parte della banca stessa degli originali di tali documenti, e dall’altro, pretenderebbe -con particolare riferimento alla risultanze della prova testimoniale -una nuova rilettura di tale atto istruttorio per dimostrare la contestata (e negata) circostanza della consegna degli ordini scritti della Galboni alla banca per mezzo del delegato [OSCURATO:PERSONA], scrutinio peraltro sollecitato sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di leggeex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed invece inibito, come noto, al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019). 1.4.3 Le doglianze così proposte -che vorrebbero, tramite la deduzione della prova dell’esistenza di ordini verbali impartiti telefonicamente e poi consegnati successivamente alla banca tramite atto scritto, dimostrare la esistenza di tali ordini di acquisto - neanche prendono in considerazione la ulteriore ratio decidendi posta a sostegno della contestata decisione della Corte territoriale, e cioè che, ai sensi dell’art. 1 del predetto contratto quadro, tale modus operandiavrebbe dovuto essere dimostrato attraverso le relative annotazioni sul registro elettronico della banca, circostanza, invece,rimasta indimostrata in giudizio. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214 e 215 c.p.c. 2.1 Mette in discussione ancora una volta la società ricorrente la validità del disconoscimento degli ordini di acquisto da parte dell’attrice - che avrebbe operato una contestazione degli stessi inidonea a togliere loro la conseguente efficacia probatoria - e p erché diverse sarebbero le conseguenze del disconoscimento della conformità agli originali dei documenti esibiti rispetto al diverso profilo della contestazione dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai predetti ordini di acquisto. Con la conseguenza che, non avendo la parte attrice attuato una efficace contestazione della conformità delle copie prodotte agli originali, i documenti versati in atti da essa banca ricorrente sarebbero stati idonei a dimostrare la sussistenza degli ordini relativi alle operazioni di investimento oggetto di causa. 2.1 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.2 Occorre anche qui ripetere le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo, dovendosi anche qui sottolineare che tali censure sembrano dimenticare che sulle questioni relative alle modalità di rilievo del disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali e sulla tempestività di tale disconoscimento è già intervenuta questa Corte nella precedente pronuncia di cassazione della sentenza di appello, sentenza che aveva imposto alla Corte a quo di valutare il profilo dell’intervenuto disconoscimento dei predetti ordini di acquisto (poi risolto in senso negativo per la banca, in ragione della mancata produzione degli originali di tali scritture), con la conseguenza che sulle questioni qui proposte deve ritenersi calato inesorabilmente il giudicato interno. 2.3 Senza contare che le censure dimenticano di considerare che l’attrice, oltre all’eccezione di conformità agli originali, aveva anche dedotto la non autenticità delle sottoscrizioni, senza che la banca provvedesse in tal caso alla produzione degli originali dei documenti così contestati. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione degli artt. 8, 10 e 13 del d.lgs. n. 5/2003. 3.1 Anche in tal caso le censure sono in realtà inammissibili perché vorrebbero, ancora una volta, rimettere in discussione la questione della tempestività del sopra ricordato disconoscimento, sul quale invece si è già pronunciata questa Corte nella precedente pronuncia del 2017. 4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., sulle modalità di liquidazione delle spese nella fase di rinvio. 4.1 La doglianza è infondata. La Corte di merito ha infatti applicato nella predetta liquidazione i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali ilgiudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Sez. 3, Sentenza n. 26084 del 30/11/2005; Cass. S ez. 3 , Sentenza n. 9690 del 18/06/2003). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 de
Sentenza Cassazione n. 17312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris