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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12786/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è finalizzato ad ottenere, mediante la riproposizione di apodittiche doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione contestato e alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen., è privo di concreta specificità perché è fondato su generici profili di censura che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 3; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è altresì fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne nell'esercizio del suo potere discrezionale (si veda, in particolare, pag. 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è finalizzato ad ottenere, mediante la riproposizione di apodittiche doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione contestato e alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen., è privo di concreta specificità perché è fondato su generici profili di censura che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 3; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è altresì fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne nell'esercizio del suo potere discrezionale (si veda, in particolare, pag. 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 12786/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris