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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46130/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] KISHTA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 bis, codice strada (in Buggiano, il 26/3/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la difesa ha contestato la valutazione degli elementi di prova e il giudizio di merito in ordine alla dinamica dei fatti, formulando censure intese a sollecitare a questa Corte di legittimità una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito, preclusa in questa sede (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), senza neppure confrontarsi con il ragionamento seguito dai giudici del gravame i quali hanno escluso la cooperazione nel reato colposo dell'altra conducente (la MICHELOTTI) ravvisando, in maniera del tutto coerente con i principi più volte affermati in materia, il concorso di condotte colpose autonome e indipendenti, escludendo l'elisione del nesso causale tra la condotta del KISHTA così come accertata e l'evento lesivo; considerato che l'eventuale prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello (tenuto conto delle sospensioni del relativo termine per i rinvii disposti alle udienze del 7/10/2019 e 10/1/2020, oltre a quella per il periodo pandennico da Covid-19), non rileva atteso che la inammissibilità del ricorso non ha consentito la valida instaurazione del rapporto processuale (sez. 2, n. 29518 del 11/5/2023, Lefons, Rv. 284800-01; Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01); rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'l'incorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] KISHTA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 bis, codice strada (in Buggiano, il 26/3/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la difesa ha contestato la valutazione degli elementi di prova e il giudizio di merito in ordine alla dinamica dei fatti, formulando censure intese a sollecitare a questa Corte di legittimità una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito, preclusa in questa sede (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), senza neppure confrontarsi con il ragionamento seguito dai giudici del gravame i quali hanno escluso la cooperazione nel reato colposo dell'altra conducente (la MICHELOTTI) ravvisando, in maniera del tutto coerente con i principi più volte affermati in materia, il concorso di condotte colpose autonome e indipendenti, escludendo l'elisione del nesso causale tra la condotta del KISHTA così come accertata e l'evento lesivo; considerato che l'eventuale prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello (tenuto conto delle sospensioni del relativo termine per i rinvii disposti alle udienze del 7/10/2019 e 10/1/2020, oltre a quella per il periodo pandennico da Covid-19), non rileva atteso che la inammissibilità del ricorso non ha consentito la valida instaurazione del rapporto processuale (sez. 2, n. 29518 del 11/5/2023, Lefons, Rv. 284800-01; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01); rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'l'incorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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