CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocatiMaria [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3849/2019, depositata il 9/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 3849/2019, depositata il 9/10/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. avversol'avviso di liquidazione n. 20141T006215000, con cui l’ufficio avevaliquidato maggiori imposte di registro (in euro 1.066.974,00), ipotecaria ecatastale (in euro 50,00 ciascuna), oltre interessi ed oneri (per un importocomplessivo di euro 1.115.823,10), riqualificando come cessione d'aziendail conferimento di ramo d'azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] diVenezia e la successiva cessione delle quote societarie di quest’ultimasocietà da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] deMontmartre. Alla base della decisione la considerazione che, in base allaformulazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, anteriore allanovella introdotta dall’art. 1, comma 87, lett. a), legge n. 205/2017,l’ufficio “può riqualificare come cessione d’azienda la vendita totalitariadelle quote di una società, senza essere tenuto a provare l’intento elusivodelle parti, allorquando sia in punto di fatto verificabile l’identità dellafunzione economica dei due atti”.Avverso la sentenza le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] diVenezia s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso percassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con memoria, mentrel’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 87, lett. a), legge n. 205/2017, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR affermato la natura innovativa di tale norma, escludendone la portatainterpretativa e l’efficacia retroattiva.2. Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. delleNumero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026disposizioni concernenti l'imposta di registro, c.d. T.U.R.), in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deducendo l’errore delgiudice di appello nel ritenere il conferimento di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la cessione dellapartecipazione sociale a [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. equivalenti - sulpiano della tassazione - alla cessione di azienda dalla conferente ([OSCURATO:SOCIETA]) alla società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA].3. Col terzo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciaresull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art.53 d.lgs. n. 546/1992.4. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminarepreliminarmente il terzo motivo, infondato e, quindi, da rigettare.4.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, «non ricorre il viziodi omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un puntospecifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicitadi rigetto sul medesimo», ovvero qualora la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (v., in tal senso, tra lemolte, Cass. 456/2024; 12131/2023; 2773/2023; 17011/2022;29953/2020; 12652/2020; s. u. 10012/2021; 24953/2020; 29191/2017;20311/2011).4.2. E’ il caso di specie, in cui la CTR, esaminando il meritodell’appello, ha implicitamente ritenuto infondata l’eccezione diinammissibilità del gravame per difetto di specificità, sicché, alla streguadegli esposti principi, non ricorre il vizio di omessa pronuncia.5. Le altre due censure, da esaminarsi congiuntamente, sono fondatee vanno accolte.Numero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/20265.1. L'art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205(cd. legge di bilancio 2018) ha modificato l'art. 20 TUR in tema di"interpretazione degli atti", la cui previgente formulazione ("L'imposta èapplicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli attipresentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente") trova, per effetto dell’intervento normativo del 2017,una più chiara definizione.5.2. Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sullaforma, l’art. 1, comma 87, lett. a), cit., nel prevedere che "L'imposta èapplicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'attopresentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo,prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvoquanto disposto dagli articoli successivi", ha espressamente circoscrittol'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione ed aisoli elementi da esso desumibili, privando di rilevanza gli elementievincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibiliad indici esterni o fonti extratestuali.5.3. Con l'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145(bilancio di previsione per l'anno 2019) si è poi precisato che "l'art. 1,comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisceinterpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del T.U. di cui al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131".5.4. La ratio di questa norma è definire, esplicitandola con la forzadella legge, la natura dell’intervento legislativo del 2017, che non si eraautoqualificato, affermandone il carattere di interpretazione autentica e diconseguenza determinandone l'efficacia retroattiva.5.5. L’attribuzione, per effetto di espressa previsione normativa, dellaportata di interpretazione autentica all'art.1, comma 87, legge n.205/2017 fuga così ogni dubbio in ordine alla retroattività di questaNumero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026disposizione, che risulta, quindi, applicabile - fermi i rapporti diregistrazione ormai esauriti - anche agli atti negoziali posti in essere primadel 1° gennaio 2018.5.6. Questi interventi legislativi - tali da imprimere alla materia unassetto ricostruttivo radicalmente diverso da quello fatto proprio dallapregressa giurisprudenza di legittimità - sono stati vagliati sotto vari profilidalla Consulta.5.7. Con una prima pronuncia (sentenza n. 158/2020), la CorteCostituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell'art.20 TUR con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost. e che, quindi, "la disciplinacensurata non si pone in contrasto né con il principio di capacitàcontributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria". Ciòperché, contrariamente all'interpretazione proposta dalla Corte diCassazione (secondo cui i fatti espressivi della capacità contributiva, afondamento dell'imposta di registro, sono gli effetti giuridici desumibili,anche aliunde, dalla causa concreta del negozio contenuto nell'attopresentato per la registrazione), il legislatore, riferendo la tassazioneall'isolato atto portato a registrazione, ha inteso individuare, qualepresupposto impositivo dell'imposta di registro, nell'ambito della suadiscrezionalità, esercitata entro i limiti della coerenza e ragionevolezza,esclusivamente gli effetti giuridici desumibili dal negozio contenutonell'atto presentato per la registrazione, in modo conforme alla originestorica dell'imposta di registro quale “imposta d'atto”.5.8. Peraltro, secondo la Consulta, l'interpretazione evolutiva di dettoart. 20, incentrata sulla nozione di "causa reale", provocherebbeincoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzionedell’art. 10 bis legge n. 212/2000, consentendo all'Amministrazionefinanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare lagaranzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore delcontribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di "indebiti"Numero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026vantaggi fiscali e di operazioni "prive di sostanza economica", precludendodi fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale(invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale edell'Unione Europea)5.9. Queste conclusioni sono state ribadite dalla medesima Corte conla sentenza n. 39 del 2021, che ha ritenuto non fondata anche laquestione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1084, della legge30 dicembre 2018, n. 145, escludendo l’irragionevolezza della scelta diriconoscere efficacia retroattiva ad un intervento normativo che hacarattere di sistema, come quello del 2017, il quale ha fissato uno deicontenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semantico di unasingola disposizione, a quello dell’intero «impianto sistematico delladisciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro», dove lasua origine storica di “imposta d’atto” «non risulta superata dal legislatorepositivo».5.10. Si è, quindi, affermata “la legittimità di un intervento chequando esso sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzioneinterpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che siè sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicatapiù opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”.5.11. Erra, quindi, la C.T.R. nel ritenere la fattispecie negoziale oggettodi tassazione regolata dall’art. 20 TUR, nella formulazione anterioreall’intervento normativo del 2017, sull’errato presupposto che la disciplinaex art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, noncostituisca interpretazione autentica dell’art. 20 e, comunque, non siaretroattiva.5.12. Ciò posto, preso atto del mutato quadro di riferimento, cuibisogna aver riguardo nella fattispecie in esame, interpretando la nuovadisciplina secondo i criteri ricostruttivi di compatibilità costituzionaleNumero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026dettati dal giudice delle leggi, va fatta applicazione del principio secondocui, in tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria,nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla naturaintrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione,senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, purcollegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve lediverse ipotesi espressamente regolate. L'amministrazione finanziaria nonpuò, cioè, ai fini della tassazione dell’atto, riqualificarlo facendo ricorso acontenuti diversi da quelli propri delle clausole contrattuali ed estranei aglielementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, ovverotravalicando lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile (trale tante, Cass., 4315/2021; 4319/2021; 9065/2021; 10688/2021;14318/2021; 14342/2021; 25601/2021; 29620/2021; 29623/2021;35220/2021; 38003/2021; 590/2022; 715/2022; 16482/2022;14535/2023; 24668/2023; 34901/2023; 7470/2024; 16953/2024).5.13. L'accesso ad elementi negoziali o comportamentali estrinseci è,invece, consentito nella diversa ottica (estranea all'art.20) dell'emersionedi un abuso del diritto ed elusione fiscale, nel qual caso - però -l'amministrazione finanziaria deve osservare il contraddittorio preventivo,il procedimento e le garanzie tutte di cui all'art.10- bis legge 27 luglio2000, n. 212 (chiaramente, nelle sole fattispecie successive alla suaentrata in vigore, cioè al 1° gennaio 2016).5.14. Orbene, nel caso di specie, non è controverso che la vicenda dacui è scaturita l'adozione dell'avviso di accertamento impugnato sia laseguente: con atto del 24/2/2014, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haconferito a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’azienda di sua proprietà“avente ad oggetto l’attività economica alberghiera sinteticamentedenominata [OSCURATO:PERSONA]” e, con successivo atto del 31/3/2014, lamedesima Accor ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]l’intera sua quota di partecipazione di La porta di [OSCURATO:SOCIETA].; alleNumero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026suddette società è stato notificato avviso di liquidazione, col qualel'Agenzia delle Entrate, sulla premessa che tali atti negoziali fossero statiposti in essere al solo scopo di trasferire l'azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA], ha recuperato le maggiori imposte(di registro, ipotecaria e catastale) dovute.5.15. Date queste premesse, la CTR ha ritenuto corretta la tassazione,potendo l’ufficio “riqualificare come cessione d’azienda la venditatotalitaria delle quote di una società, senza essere tenuto a provarel’intento elusivo delle parti, allorquando sia in punto di fatto verificabilel’identità della funzione economica dei due atti”.5.16. Evidente, quindi, la violazione dell’art. 20 TUR, che, come giàdetto, esclude la riqualificazione negoziale 'per estrinseco' o percollegamento negoziale, non potendo l'amministrazione - in forza di taledisposizione – travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risultainquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibilediversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici, soltantoin ragione del risultato concreto perseguito dalle parti.5.17. Peraltro, nemmeno è condivisibile equiparare la cessionetotalitaria di quote societarie alla cessione di azienda (v. Cass.16953/2024, cit.). Se, infatti, da un punto di vista economico, si puòastrattamente ipotizzare che la situazione di chi ceda l'azienda siaassimilabile a quella di chi cede l'intera partecipazione societaria, postoche in entrambi i casi, in qualche modo, si "monetizza" il valore delcomplesso dei beni aziendali, ciò nondimeno dal punto di vista giuridico ledue situazioni sono completamente diverse.5.18. Ed invero, la cessione totalitaria di quote societarie è soggettaad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessioned'azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti chedella continuazione della medesima attività imprenditoriale, sicché deveancora una volta ribadirsi il principio secondo cui le operazioni strutturateNumero registro generale 13757/2020Numero sezionale 4024/2026Numero di raccolta generale 15016/2026Data pubblicazione 19/05/2026mediante conferimento d'azienda seguìto dalla cessione di partecipazionidella società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessioned'azienda, non essendo richiesta – ai sensi dell’art. 20 TUR - alcunavalutazione circa l'esistenza o meno di valide ragioni economiche atte agiustificare l'operazione medesima (Cass. 16953/2024, cit.; 7470/2024,cit.).5.19. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e lacausa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può esseredecisa con l'accoglimento dell’originario ricorso delle contribuenti.6. Il sopravvenire del complesso iter normativo ed interpretativoinnanzi richiamato giustifica la compensazione delle spese sia dei gradi dimerito che del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,accoglie l’originario ricorso delle contribuenti ed annulla l’avviso diliquidazione impugnato; compensa le spese giudiziali.Il PresidenteUgo Candia