CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte, n. 229/03/2025, depositata in data 24 marzo2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2026 del [OSCURATO:PERSONA].1. Nel PVC redatto il 6 ottobre 2020 all’esito di una verificafiscale condotta nei confronti della società contribuente, esercentel’attività di ‘sviluppo di software e di piattaforme informatiche’,venivano sollevate le seguenti contestazioni:Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026a) l’indebita detrazione di IVA (per Euro 13.659,00) relativaData pubblicazione 29/09/2026alle prestazioni rese dalle società “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:SOCIETA].” nelcorso del 2013 e fatturate nel 2014, stante la loro non inerenza;b) l’indeducibilità ai fini IRES ed IRAP dei costi per autovetture(per Euro 32.819,00) e l’indetraibilità ai fini IVA dei relativi costi.Le contestazioni confluivano nell’avviso di accertamento n.T7E030602579/2019, impugnato dalla società innanzi allaCommissione tributaria provinciale (poi Corte di giustizia di primogrado) di Torino deducendo:- l’inesistenza di un gruppo di imprese;- riguardo al rilievo sub a), l’inerenza dei costi fatturati dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” e dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, oggetto di altro avviso diaccertamento ai fini II.DD., annullato dalla CTP di Torino consentenza n. 161/01/2020;- in ogni caso, il rilievo afferiva solo l’IVA ed era pacifico che lesocietà fornitrici l’avessero versata, senza danno erariale per loStato;- riguardo al rilievo sub b), il diritto alla deducibilità dei costiper le autovetture ed alla detraibilità ai fini IVA;- l’inapplicabilità di qualsiasi sanzione.La CGT-1 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando laripresa sub a); in particolare, rimarcava che la ricorrente avessericevuto, per le stesse fatture, altro avviso di accertamento (ai finiII.DD.) impugnato ed annullato dalla CTP di Torino nel 2020 (condecisione confermata dalla CTR nel 2022); il rilievo dell’IVA 2014 sucosti di competenza del 2013 non poteva non essere consideratoillegittimo, in quanto i detti costi erano stati oggetto di una verifica(ai fini II.DD.) dichiarata illegittima. Circa la non inerenza dei costi,la CGT-1 premetteva che il relativo concetto ai fini IVA fosse diversoda quello utilizzato dal legislatore per il reddito di impresa (art. 109t.u.i.r.) e considerato dall’Ufficio nell’avviso impugnato; affermava,poi, la prevalenza del concetto di neutralità, di matrice comunitaria,su quello di inerenza quando, come nella specie, il cedente aveva giàNumero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026versato l’IVA; richiamava, quindi, diverse decisioni della Corte diData pubblicazione 29/09/2026Giustizia Europea. In ogni caso, riteneva fornita dalla ricorrente laprova dell’inerenza sotto il profilo qualitativo.Il rilievo sub b) veniva, invece, confermato: la CGT-1 ritenevain parte qua corretto l’operato dell’Agenzia, non potendo la societàricorrente essere qualificata come soggetto esercente attività diagenzia o di rappresentante di commercio per la mera iscrizione nelruolo degli agenti di commercio.2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, chiedendo la riforma dellasentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole. La contribuentesi costituiva eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità delgravame erariale e spiegando appello incidentale voltoall’annullamento dell’avviso nella sua interezza.La CGT-2 accoglieva l’appello principale e rigettava quelloincidentale. Rilevava, in primo luogo, che alcun effetto utile nelgiudizio potesse avere la sentenza della CTR n. 869/2022, in quantonon ancora passata in giudicato e perché fondata su questioniprettamente formali; inoltre, la natura e la consistenza delleprestazioni contestate non erano state provate dalla contribuentenon essendo all’uopo sufficiente la descrizione generica contenutanelle fatture; di qui, l’impossibilità di affermarne l’inerenza,necessaria ai fini della detrazione IVA. Il gravame incidentale era,invece, respinto poiché il dato formale dell’iscrizione alla Camera diCommercio ed all’Enasarco era ritenuto insufficiente, in difetto dellaprova dell’effettivo svolgimento di attività di agente, al fine diottenere la maggior detrazione dei costi per le autovetture.3. Per la cassazione della citata sentenza la società ha propostoricorso affidato a sei motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 settembre 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. MicheleDi Mauro, ha depositato memoria scritta con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026In data 4 settembre 2026 la ricorrente ha depositato memoriaNumero di raccolta generale 25941/2026ex art. 380bis1 c.p.c., nella quale ha, tra l’altro, conteDastat aputbob licalezio ne 29/09/2026conclusioni rese dalla Procura Generale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza per violazionedegli artt. 100, 112, 324 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.» pernon avere la CGT-2 dichiarato l’inammissibilità del primo motivo diappello erariale, con il quale erano state travisate le ragioni poste abase della decisione della CTP. Invero, l’Ufficio aveva imputato algiudice di prime cure l’erroneo convincimento che fosse maturato ungiudicato esterno sulla scorta della sentenza n. 869/2022 della CTRpiemontese; sostiene, invece, la contribuente che la CTP non avevain alcun modo esteso il giudicato formatosi nel giudizio relativo al2013, tanto è vero che l’espressione ‘giudicato esterno’ non compareaffatto nella motivazione della sentenza di primo grado. Di qui,l’eccepita inammissibilità del motivo di appello, in quanto non erastata impugnata l’autonoma ratio decidendi, ovvero la riconosciutaillegittimità della verifica effettuata sui costi di competenza 2013 dacui è derivato il recupero dell’IVA nel 2014.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Appare opportuno riportare il contenuto degli atti e dellesentenze dei pregressi gradi (riportati nel ricorso per cassazione), ilcui esame è consentito a questa Corte essendo stato dedotto un vizioprocessuale (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.):-la CTP di Torino motivava l’accoglimento del ricorso inrelazione al primo rilievo nei seguenti termini: «i costi in oggettofatturato ad [OSCURATO:SOCIETA] nell’esercizio 2014, con competenza 2013per un importo di € 62.000,00 che sono state oggetto di appositoavviso di accertamento emesso nel 2013 ai fini delle imposte diretteNumero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026mentre la ripresa IVA di € 13.659,80 costituisce l’oggetto delData pubblicazione 29/09/2026presente avviso di accertamento relativo anno 2014.Con riferimento all’avviso di accertamento emesso per il 2013ai fini delle imposte dirette, avente ad oggetto le stesse fattureemesse nel 2014, la società si è vista riconoscere le proprie ragionicon sentenza n. 161/1/2020 depositata il 15.02.2020.L’anno di competenza della verifica considerata irregolare dallaCommissione è il 2013, ed i costi sono di competenza del 2013, leevidenze fatturali e documentali andavano cercate in tale anno, cosache non è avvenuta.Trattandosi dello stesso rilievo contestato su esercizi diversi,in quanto riferibile ad imposte diverse, la circostanza di aver emessole fatture nell’anno successivo non fa venir meno l’illegittimità delcomportamento tenuto dell’Agenzia.Tale rilievo, che accerta l’IVA fatturata nel 2014 su costi dicompetenza del 2013, che non potevano essere accertati, che sonostati oggetto di una verifica dichiarata illegittima, non può che a suavolta, essere considerato illegittimo»;- il patrono erariale censurava questo capo della decisione neiseguenti termini: «la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torinoha ritenuto che dovesse accertarsi l’illegittimità del rilievo effettuatodall’Ufficio ai fini Iva per l’anno d’imposta 2014, considerandoerroneamente come “cosa giudicata” quanto statuito dalla sentenzadella CTR Piemonte n. 869/2022, depositata il 15.9.2022, che - inconferma della sentenza della CTP Torino n. 161/1/2020 - hadisposto l’annullamento dell’accertamento n. T7E030705381/2018,relativo all’anno d’imposta 2013.La sentenza sul punto è illegittima.[…] Nel caso all’esame, i Giudici di primo grado hannoillegittimamente esteso la decisione relativa al giudizio avente adoggetto l’accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013, in quantosi tratta di pronuncia non definitiva, in considerazione dellasospensione dei termini per l’impugnazione disposta dal comma 199Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026della L. n. 197/2022 e, soprattutto, si tratta di sentenza che ha adData pubblicazione 29/09/2026oggetto fatti non aventi carattere permanente e variabili di anno inanno. La sentenza della CTR Piemonte relativa all’anno d’imposta2013, infatti, ha disposto l’annullamento dell’accertamento emessonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente per vizi procedurali,in quanto i [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che la verifica per l’annod’imposta 2013 non fosse stata regolarmente autorizzata,contrariamente a quanto avvenuto per il 2014 (fatto non contestatoda Controparte).Tale tipo di circostanza non ha evidentemente caratterepermanente e, quindi, il rimando all’intervenuto giudicato esternooperato in sentenza dalla Corte di Giustizia di I grado risultaillegittimo, sia formalmente che sostanzialmente»;- nelle controdeduzioni depositate in appello la società avevaeccepito l’inammissibilità del primo motivo, non cogliendo esso lareale motivazione addotta dal Collegio di prime cure: «ed invero,dalla piana lettura della sentenza gravata emerge inconfutabilmenteche il Giudice a quo non ha in alcun modo esteso il giudicatoformatosi nel giudizio afferente l’anno 2013, non facendo mairiferimento nel provvedimento al “giudicato esterno”. Ed infatti, laCorte di primo grado, nella pronuncia riportata nella parte in fatto,dopo aver premesso che …Con riferimento all’avviso di accertamentoemesso per il 2013 ai fini delle imposte dirette, avente ad oggetto lestesse fatture emesse nel 2014, la società si è vista riconoscere leproprie ragioni con sentenza n. 161/1/2020 depositata il15.02.2020.- L’anno di competenza della verifica consideratairregolare dalla Commissione è il 2013, ed i costi sono di competenzadel 2013, le evidenze fattuali e documentali andavano cercate in taleanno, cosa che non è avvenuta, ha correttamente affermato cheTrattandosi dello stesso rilievo contestato su esercizi diversi, inquanto riferibile ad imposte diverse, la circostanza di aver emesso lefatture nell’anno successivo non fa venir meno l’illegittimità delcomportamento tenuto dell’Agenzia.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026Tale rilievo, che accerta l’IVA fatturata nel 2014 su costi diData pubblicazione 29/09/2026competenza del 2013, che non potevano essere accertati, che sonostati oggetto di una verifica dichiarata illegittima, non può che a suavolta, essere considerato illegittimo.… In altri termini, il Collegio di prime cure, lungi dal fondare ladecisione sull’asserito giudicato intervenuto per l’annualità 2013, hainvece rilevato come l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio in meritoalla verifica dei costi di competenza di tale periodo di imposta,statuita da ultimo con sentenza della CTR Piemonte n. 869/2022 (cfr.doc. n. 6.2.), non poteva che determinare l’illegittimità dell’IVArecuperata nel 2014 al momento di emissione delle fatture. Ciò inquanto i rilevati vizi procedurali della verifica compiuta per il 2013non potevano non esplicare effetti anche sull’IVA, la quale, sebbenerecuperata nel successivo anno di imposta in virtù dell’emissione deidocumenti contabili, derivava dai costi di competenza 2013»;- la CGT-2, infine, ha accolto il motivo di appello evidenziandoche «nel caso non possono invocarsi effetti utili per la decisione dellapresente controversia dalla sentenza CTR Piemonte n. 869/2022 siaperché non passata in giudicato, sia perché la decisione è stata presavalorizzando questioni prettamente formali».1.3. Orbene, conformemente a quanto argomentato dallaProcura Generale, deve ritenersi che unica, almeno in parte qua, siastata la ratio decidendi della pronuncia di prime cure sul primorilievo, ovvero l’effetto espansivo dell’annullamento della ripresa atassazione dei costi di competenza del 2013 (all’esito del giudizioconclusosi con la sentenza della CTR n. 869/2022) nel giudiziorelativo all’IVA del 2014. Non rileva all’uopo il mancato utilizzo, daparte della CTP, dell’espressione ‘giudicato esterno’, dovendobadarsi alla sostanza delle affermazioni contenute nella sentenza.Tale unica ratio è stata contestata nel primo motivo di appellodell’Ufficio, per cui la decisione della CGT-2 si sottrae al viziodenunciato.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/20262. Con il secondo strumento la contribuente lamenta, sempreData pubblicazione 29/09/2026ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza per violazione degli artt. 100, 112, 324 e 329 c.p.c.,nonché dell’art. 2909 c.c., sotto altro e distinto profilo». I giudici diappello, affermando che la sentenza della CTR n. 869/2022 non erapassata in giudicato ed era stata resa valorizzando questioni formali,avrebbero travisato il contenuto del gravame erariale, ampliandoneil tenore, in tal modo violando l’art. 112 c.p.c. L’appello era, infatti,fondato esclusivamente sull’inesistenza del giudicato esterno,giudicato tra l’altro, invece, esistente per non essere stataimpugnata la detta sentenza.2.1. Il motivo, con il quale, a ben vedere, l’unica violazioneargomentata è quella relativa all’art. 112 c.p.c., è inammissibile.2.2. Circa il denunciato travisamento dell’atto di appellodell’ADE, va opportunamente premesso che, per costanteorientamento di questa Corte, «la rilevazione ed interpretazione delcontenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito edè sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nelqual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma dellanorma processuale violata che deve essere dedotto come vizio dilegittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualoracomporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità incui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determinaun vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi unaviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando sitraduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” deifatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un“fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nellaquale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al viziodi “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026civ., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360,Data pubblicazione 29/09/2026comma 1, n. 5, cod. proc. civ.» (Cass. 10/06/2020, n. 11103).In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione el’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate algiudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullitàprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinenteall’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass.06/11/2023, n. 30770).In definitiva, l’interpretazione della domanda giudiziale (e deimotivi di appello) è riservata al giudice del merito e può esserecensurata in sede di legittimità solo quando risulti travisato il suocontenuto.Ai fini del controllo della Corte sulla correttezzadell’interpretazione della domanda giudiziale è, comunque,necessario che il ricorrente, nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, individui in modo chiaro ilcontenuto della parte argomentativa e delle conclusioni dell’attointroduttivo del giudizio riguardanti le domande che sarebbero stateerroneamente interpretate dal giudice di merito e la loro esattacollocazione (v. Cass. 24/07/2025, n. 21128), e i criteri ermeneuticiviolati dal giudice di merito.Nella specie, la doglianza deve essere dichiarata inammissibile,non essendo stata formulata con la specificità richiesta dall’art. 366c.p.c., in quanto la ricorrente si è limitata a trascrivere le paginenove e dieci dell’atto di appello erariale, ma non ha selezionato leparti del primo motivo di appello rilevanti ai fini dell’accoglimento delmotivo di ricorso (sull’argomento, v. anche Cass. 14/10/2021, n.28072; Cass. 21/06/2025, n. 16618) e, soprattutto, non ha indicatoi canoni ermeneutici che in concreto sarebbero stati violati dalla CTRnell’interpretare il suddetto motivo di appello.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/20262.3. Né, infine, rileva nella specie il sopravvenuto (o,Numero di raccolta generale 25941/2026comunque, non segnalato in appello) giudicato della senDtaetan pzubab licnaz.io ne 29/09/2026869/2022 della CTR, atteso che la sentenza in questa sede gravataha escluso qualsiasi incidenza della detta decisione non solo perchénon passata in giudicato ma anche perché fondata su questioniformali (e, in parte qua, la sentenza non è minimamente censurata).3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ancora ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art. 115c.p.c.» per non avere la CGT-2 minimamente considerato ladocumentazione prodotta in iudicio dalla società al fine di provare ipropri assunti, ovvero a) l’inerenza all’attività svolta dell’affidamentoad altre imprese (Area e Panda) di commesse e/o parti di commesse(nei confronti delle società Pearson e FidiToscana); b) la rispondenzaa criteri di ragionevolezza dell’affidamento ad Area e Panda.Il motivo è inammissibile per un duplice ordine diconsiderazioni.3.1. Da un lato, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente siduole, in realtà, di un’erronea ricognizione della fattispecie concretacompiuta dal giudice di merito e mira, pertanto, ad una rivalutazionedei fatti storici non consentita in sede di legittimità, alla stregua delprincipio secondo cui “deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglioche riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme” (ex multis, Cass. 28/11/2024, n. 30670).3.2. Sotto altro aspetto non ricorre alcuna violazione dell’art.115 c.p.c.: invero, per dedurre la violazione della citata normaoccorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta dall’art. 2697 c.c., abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, maNumero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigliNumero di raccolta generale 25941/2026(nessuna delle dette ipotesi ricorre nella specie), non ancDhaeta pcubhbelic aizlio ne 29/09/2026medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (da ultimo, Cass.15/10/2024, n. 26769).4. Con il quarto mezzo la società lamenta, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione dell’art. 19 del D.P.R. n.633 del 1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.» per averela CGT-2, nel denegare il diritto alla detraibilità dell’IVA, violato iprincipi regolatori in tema di onere della prova. Gli elementi previstidalla giurisprudenza nazionale ed unionale al fine di dimostrarel’inerenza ai fini IVA erano stati dimostrati dalla ricorrente.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 19 cit. èravvisabile nella specie, poiché correttamente la CGT-2 ha posto acarico della contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi, nésotto il paradigma dell’art. 2697 c.c. è censurabile la valutazione delcompendio probatorio effettuata dal giudice del merito. L’art. 19 cit.,invero, richiede la prova della connessione degli acquisti con lefinalità imprenditoriali e, quindi, dell’inerenza ai fini della detrazionedella suddetta imposta. Anche in materia di IVA è onere delcontribuente dimostrare, ai fini della richiesta didetrazione/deduzione delle spese sostenute, che le operazionipassive sono state effettuate in stretta connessione con le finalitàimprenditoriali, alla stregua del principio secondo cui «in tema diIVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza delmedesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura dellaspesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazionealla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio diinerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravatodell’onere di dimostrare l’imponibile maturato» (da ultimo, Cass.13/02/2025, n. 3747).Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/2026Parimenti deve essere esclusa la violazione degli artt. 2727 eData pubblicazione 29/09/20262729 c.c.: il ragionamento inferenziale compiuto dal giudice delmerito è, infatti, censurabile con il ricorso per cassazione ex art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., e compete alla Corte controllare se lanorma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente alivello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stataanche a livello di applicazione a fattispecie concrete cheeffettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.Secondo il costante insegnamento di questa Corte «ladeduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primocomma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che sideve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione espiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice dimerito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è statoenunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quellodella precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, unapreliminare attività di individuazione del ragionamentoasseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiutodal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsaapplicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modochiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sottouno o sotto tutti quei paradigmi. Di contro la critica al ragionamentopresuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsaapplicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle qualiil ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito,avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudicedi merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversada quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegaree dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato daiparadigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questaNumero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si èNumero di raccolta generale 25941/2026basato il giudice di merito, quanto se basata altresì Dsatua puabbllticraezio ne 29/09/2026circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in undiverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, indefinitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione dellastessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primocomma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestiofacti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovon. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunciche il giudice di merito l’esame di un fatto principale o secondario,che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazionedel modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione,occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro enon potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di unarisultanza istruttoria» (Cass., Sez. U., 24/01/2018, n. 1785; conf.Cass. 30/06/2021, n. 18611, Cass. 15/11/2021, n. 34248; Cass.21/02/2022, n. 9054).Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente non ha prospettatola violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. nei termini sopra indicati,in quanto non ha spiegato per quale ragione gli elementi presuntivivalorizzati dalla CGT-2 (genericità delle fatture, intreccio di ruoli epartecipazioni tra committente ed esecutore, coincidenza tra lepersone che hanno affidato gli incarichi e quelle che li hannoeseguiti) risulterebbero irrispettosi del paradigma della gravità, o diquello della precisione o di quello della concordanza, e si è limitata aprospettare una diversa ricostruzione delle questioni di fattodibattute tra le parti, contrapponendo, a quelli valorizzati dal giudicedi appello, i diversi elementi indiziari dalla medesima invocati.5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c. la «nullità della sentenza perNumero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026violazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 2 e 4, 53 e 54,Numero di raccolta generale 25941/2026del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4,D cat.ap p.ucbb.l,ic aezio ne 29/09/2026dell’art. 118, comma 1, Disp. Att. c.p.c.». In particolare, la CGT-2avrebbe apoditticamente statuito che la ricorrente non aveva datoprova dell’inerenza dell’IVA afferente ai costi addebitati alle società“Area” e “Panda”.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/202654 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,Numero di raccolta generale 25941/2026non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le ceDnatsa upurbebl icdaziio ne 29/09/2026contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).5.3. Ciò premesso, va rilevato che nella specie la CGT-2 haritenuto non assolto dalla contribuente l’onere probatorio sulla basedi plurimi elementi, ovvero la genericità delle fatture, l’intreccio diruoli e partecipazioni tra committente ed esecutore, la coincidenzatra le persone che hanno affidato gli incarichi e quelle che li hannoeseguiti. La motivazione si pone, quindi, al di sopra del minimocostituzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.6. Con il sesto (ed ultimo) motivo di ricorso la società lamenta,ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. ed in relazione alrigetto dell’appello incidentale, la «violazione e falsa applicazionedegli artt. 109 e 164 del T.U.I.R. nonché degli artt. 19 e 19bis1 delD.P.R. n. 633 del 1972». Sostiene di aver evidenziato “sotto ogniprofilo, sia formale che sostanziale, l’effettività della propria attivitàdi agente di commercio” (pag. 41 del ricorso). In particolare, avevadato conto dell’esistenza di un rapporto contrattuale di agenzia conuna società cliente; riteneva, poi, irrilevante al fine di escludere ladetrazione delle spese per le autovetture l’elemento evidenziatodall’Ufficio, ovvero la mancata emissione di fatture per provvigioninei confronti della cliente, atteso che la valutazione dell’inerenza vacompiuta solo sotto il profilo qualitativo.Numero registro generale 22960/2025Numero sezionale 5867/2026Numero di raccolta generale 25941/20266.1. Anche questo motivo è inammissibile per un duplice ordineData pubblicazione 29/09/2026di ragioni.6.2. Da un lato, come sottolineato dalla Procura Generale, ilricorso, nel riportare le valutazioni dell’Ufficio, non si confronta conil decisum bensì con l’avviso di accertamento impugnato; dall’altro,mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti non consentita in questasede.7. Per tutto quanto esposto il ricorso va integralmenterigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo che segue.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente alpagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.800,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026.Il PresidenteRoberta Crucitti