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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37975/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; thslite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eSe ha concluso chiedendo X.' CiAikwAAKO._vu‘ u.k0 DcAL.

VnV";-.0 A iyuìkuxist. 5-‘3.mr. igUAY.A.re, QS19: • U.Ofp,512— Q)lsAse L QkiQA-0 ckAC,VkA\101-2tvhte‘ , iweLSIkkkkAMUU s Akxvio ea \so M 9' [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti il tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, di [OSCURATO:PERSONA] (capo A); la detenzione e porto illegali di una pistola calibro 7,65 avente matricola n. 676451 (capi B e C); le lesioni personali, aggravate dai futili motivi, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistenti rispettivamente in "escoriazione alla testa" e " escoriazioni alla gamba destra e spalla destra", cagionate da più colpi inferti con un bastone in legno (capo D); fatti commessi in Favara il 25/05/2016.

Con sentenza pronunciata in data 13/02/2017 il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti ai capi A, B e D, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, oltre a pene accessorie e statuizioni civili, e lo ha assolto dalla imputazione di porto illegale di arma comune da sparo ascritta al capo C perché il fatto non sussiste.

Con sentenza pronunciata in data 18/11/2018 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

In data 25 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] insieme a due connazionali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era recato, come bracciante irregolare, nel terreno agricolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA].

La remunerazione pattuita era stata stabilita in C 30,00, da corrispondere alle ore 17,00, orario indicato per la conclusione dell'attività lavorativa.

Alle 17,00, non essendo ancora concluso il lavoro, [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con i tre nigeriani un'ora in più di lavoro e l'ulteriore compenso di C

5. Al momento del pagamento [OSCURATO:PERSONA] si era però rifiutato di saldare l'intero importo, offrendo soltanto la somma di C 30 precedentemente pattuita.

Ne seguiva un alterco, nel corso del quale Fanara colpiva, in in diversi momenti, i tre giovani con un bastone.

A questo punto interveniva il padre dell'imputato che disarmava il figlio, il quale, però, prendeva, dall'auto del padre, una pistola con cui sparava due colpi in aria.

I tre nigeriani, dopo l'esplosione dei colpi di pistola, si davano precipitosamente alla fuga, ma venivano inseguiti dall'imputato che sparava nella loro direzione, colpendo l'[OSCURATO:PERSONA] al piede sinistro, alla coscia e al gluteo.

I tre giovani riuscivano, poi, a trovare soccorso da un automobilista di passaggio.

Successivamente, la polizia giudiziaria rinveniva sui luoghi del fatto due bossoli calibro 7,65.La vicenda era, a grandi linee, confermata dall'imputato, il quale però precisava di essere intervenuto durante una violenta lite tra i giovani e il di lui padre e di aver sparato, dapprima, colpi in aria e, poi, colpi verso il terreno.

Il Tribunale ha ritenuto attendibili le concordi dichiarazioni delle persone offese, che nell'immediatezza avevano riferito le medesime circostanze a terze persone, riscontrate anche dal rinvenimento dei due bossoli ad una certa distanza l'uno dall'altro.

Inoltre, a [OSCURATO:PERSONA] era stata refertata, nell'immediatezza, solo una escoriazione alla mano destra, incompatibile con la colluttazione riferita dall'imputato.

Ritenuta la continuazione tra i reati, più grave il capo A, e riconosciute le attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti, veniva fissata la pena base di anni sette e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione di un anno per il reato di cui al capo B e sei mesi per il reato di cui al capo D; la pena complessiva di nove anni di reclusione veniva infine ridotta per la scelta del rito abbreviato.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per motivi di seguito indicati.

Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria.

La sentenza di appello aveva travisato gli atti di indagine - in particolare il verbale di sequestro della pistola e la relazione dell'esperto — dai quali risultava che nel caricatore erano stati rinvenuti due proiettili, dato che provava che l'imputato aveva interrotto la propria azione e dunque non era animato dal fine di omicidio.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.

L'impugnata sentenza non aveva considerato la direzione dei colpi, prima in aria e poi verso il basso, la interruzione volontaria dell'azione di sparo, la scelta di non inseguire i tre giovani.

Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi.

L'imputato aveva reagito al tentativo dei tre giovani di impossessarsi del mezzo agricolo dove era stato collocato il fieno raccolto.

Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/67.La sentenza di appello non aveva considerato che si trattava di pistola mai usata per commettere delitti, con matricola visibile e rinvenuta su indicazione dello stesso imputato.

Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche.

Il secondo giudice aveva ritenuto l'imputato poco collaborativo, al contrario del Tribunale che, per tale motivo, aveva riconosciuto le attenuanti generiche.

Inoltre, l'imputato aveva reso una versione dei fatti maggiormente attendibile rispetto a quella fornita dalle persone offese.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante dei futili motivi, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; il difensore della parte civile ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, con contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. Quanto al diniego della ipotesi della desistenza volontaria, si deve rilevare che il primo motivo è articolato genericamente e, comunque, manifestamente infondato.

In ordine al profilo motivazionale, il secondo giudice ha fondato il giudizio sul rilievo che l'azione del reo non aveva conseguito l'evento-morte perseguito "solo perché gli extracomunitari, soggetti giovani e dotati di particolare resistenza fisica, continuarono a correre senza sosta", assunto con il quale il motivo non si è confrontato.

La difesa ha dedotto il travisamento di prova in ordine all'accertamento se nella pistola fossero stati, o meno, rinvenuti due proiettili inesplosi.

Ora, il dato, che la sentenza di appello ha ritenuto accertato in senso negativo, è stato valutato in risposta al motivo di appello, ma considerato comunque marginale a fronte del dato costituito dall'azione di fuga dei giovani stranieri.Inoltre, la denuncia di travisamento della prova non è stata corredata della necessaria allegazione dell'atto processuale asseritamente travisato né della indicazione della relativa posizione nel fascicolo processuale.

Si deve poi aggiungere, e ciò da conto della manifesta infondatezza della deduzione difensiva, che nel caso in esame è integrato il tentativo così detto compiuto - è stata realizzata la condotta, non si è verificato l'evento voluto -, mentre l'istituto della desistenza volontaria, nei reati a forma libera, presuppone la diversa fattispecie del tentativo così detto incompiuto, che ricorre quando nemmeno la condotta è stata compiutamente realizzata (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435).

2. In relazione al giudizio sulla sussistenza della volontà omicidiaria il secondo motivo ha contenuto di merito.

A fronte della motivazione della sentenza di appello che, sul punto, ha evidenziato che la persona offesa era stata attinta da due colpi di arma da fuoco, uno dei quali al gluteo destro, e che i colpi erano stati sparati nel corso dell'inseguimento, e dunque con alta probabilità che potessero attingere a zone vitali assai prossime al distretto corporeo colpito, il motivo di ricorso, proponendo un diverso accertamento di fatto, ha evidenziato che i colpi di arma da fuoco non erano stati diretti contro i fuggitivi, bensì in aria e a terrà, e che l'imputato non aveva inseguito i giovani ed aveva interrotto l'azione di sparo senza esaurire il caricatore.

Il motivo, dunque, non propone alcuna censura alla struttura della motivazione, nei limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, ma esprime dissenso rispetto alla decisione di merito motivandolo con riferimento a dati fattuali diversi da quelli accertati dalle sentenze di merito.

3. Anche il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi, ha contenuto di merito.

A fronte della motivazione della sentenza di appello che ha individuato il movente del delitto più grave nella reazione dell'imputato alla pretesa dei giovani lavoratori di ottenere l'integrale compenso pattuito il motivo sostiene che, invece, l'imputato aveva reagito al tentativo degli stranieri di bloccare il mezzo agricolo.

Il ricorso, senza formalizzare una denuncia di travisamento di prove, esplicitamente sollecita "Una corretta lettura degli atti di causa", rimanendo quindi nell'ambito di una prospettiva che è consentita solo nei giudizi di merito.4.

Il quarto motivo impugna il diniego dell'attenuante speciale prevista dalla legislazione sulle armi.

Anche questo motivo ha contenuto di merito.

La sentenza di appello, sul punto, ha evidenziato che l'arma era pienamente efficiente, munita di caricatore ed era stata utilizzata contro le persone, tutte circostanze incompatibili con un giudizio di particolare modestia del fatto.

Il motivo, esprimendo dissenso rispetto al giudizio formulato, vi ha contrapposto la considerazione che non si trattava di arma clandestina, in passato non era mai stata utilizzata per commettere reati ed era stata rinvenuta su indicazione dell'imputato.

Viene quindi compiuta una diversa valutazione dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di inammissibilità.

5. Anche in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti il quinto motivo ha contenuto di merito.

A fronte della motivazione della sentenza di appello, che ha rilevato che l'imputato era stato solo parzialmente collaborativo risultando le sue dichiarazioni in parte non attendibili, che lo stesso era gravato da un precedente specifico e che il trattamento sanzionatorio era stato commisurato in termini prossimi al minimo edittale e dunque non risultava conforme a equità una ulteriore riduzione di pena, il motivo ha ribadito - assumendo posizione contraria al giudizio delle sentenze di merito - che l'imputato era stato pienamente attendibile e quindi la sua collaborazione era stata completa.

Il giudizio di comparazione tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice, che è solo tenuto a darne motivazione con riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., come ha compiuto il giudice di appello evidenziando la ambiguità del comportamento processuale e la capacità a delinquere desumibile dal precedente specifico. 6.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. Inoltre, l'imputato è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; thslite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eSe ha concluso chiedendo X.' CiAikwAAKO._vu‘ u.k0 DcAL. VnV";-.0 A iyuìkuxist. 5-‘3.mr. igUAY.A.re, QS19: • U.Ofp,512— Q)lsAse L QkiQA-0 ckAC,VkA\101-2tvhte‘ , iweLSIkkkkAMUU s Akxvio ea \so M 9' [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti il tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, di [OSCURATO:PERSONA] (capo A); la detenzione e porto illegali di una pistola calibro 7,65 avente matricola n. 676451 (capi B e C); le lesioni personali, aggravate dai futili motivi, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistenti rispettivamente in "escoriazione alla testa" e " escoriazioni alla gamba destra e spalla destra", cagionate da più colpi inferti con un bastone in legno (capo D); fatti commessi in Favara il 25/05/2016. Con sentenza pronunciata in data 13/02/2017 il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti ai capi A, B e D, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, oltre a pene accessorie e statuizioni civili, e lo ha assolto dalla imputazione di porto illegale di arma comune da sparo ascritta al capo C perché il fatto non sussiste. Con sentenza pronunciata in data 18/11/2018 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado. In data 25 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] insieme a due connazionali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era recato, come bracciante irregolare, nel terreno agricolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]. La remunerazione pattuita era stata stabilita in C 30,00, da corrispondere alle ore 17,00, orario indicato per la conclusione dell'attività lavorativa. Alle 17,00, non essendo ancora concluso il lavoro, [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con i tre nigeriani un'ora in più di lavoro e l'ulteriore compenso di C 5. Al momento del pagamento [OSCURATO:PERSONA] si era però rifiutato di saldare l'intero importo, offrendo soltanto la somma di C 30 precedentemente pattuita. Ne seguiva un alterco, nel corso del quale Fanara colpiva, in in diversi momenti, i tre giovani con un bastone. A questo punto interveniva il padre dell'imputato che disarmava il figlio, il quale, però, prendeva, dall'auto del padre, una pistola con cui sparava due colpi in aria. I tre nigeriani, dopo l'esplosione dei colpi di pistola, si davano precipitosamente alla fuga, ma venivano inseguiti dall'imputato che sparava nella loro direzione, colpendo l'[OSCURATO:PERSONA] al piede sinistro, alla coscia e al gluteo. I tre giovani riuscivano, poi, a trovare soccorso da un automobilista di passaggio. Successivamente, la polizia giudiziaria rinveniva sui luoghi del fatto due bossoli calibro 7,65.La vicenda era, a grandi linee, confermata dall'imputato, il quale però precisava di essere intervenuto durante una violenta lite tra i giovani e il di lui padre e di aver sparato, dapprima, colpi in aria e, poi, colpi verso il terreno. Il Tribunale ha ritenuto attendibili le concordi dichiarazioni delle persone offese, che nell'immediatezza avevano riferito le medesime circostanze a terze persone, riscontrate anche dal rinvenimento dei due bossoli ad una certa distanza l'uno dall'altro. Inoltre, a [OSCURATO:PERSONA] era stata refertata, nell'immediatezza, solo una escoriazione alla mano destra, incompatibile con la colluttazione riferita dall'imputato. Ritenuta la continuazione tra i reati, più grave il capo A, e riconosciute le attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti, veniva fissata la pena base di anni sette e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione di un anno per il reato di cui al capo B e sei mesi per il reato di cui al capo D; la pena complessiva di nove anni di reclusione veniva infine ridotta per la scelta del rito abbreviato. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per motivi di seguito indicati. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria. La sentenza di appello aveva travisato gli atti di indagine - in particolare il verbale di sequestro della pistola e la relazione dell'esperto — dai quali risultava che nel caricatore erano stati rinvenuti due proiettili, dato che provava che l'imputato aveva interrotto la propria azione e dunque non era animato dal fine di omicidio. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. L'impugnata sentenza non aveva considerato la direzione dei colpi, prima in aria e poi verso il basso, la interruzione volontaria dell'azione di sparo, la scelta di non inseguire i tre giovani. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi. L'imputato aveva reagito al tentativo dei tre giovani di impossessarsi del mezzo agricolo dove era stato collocato il fieno raccolto. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/67.La sentenza di appello non aveva considerato che si trattava di pistola mai usata per commettere delitti, con matricola visibile e rinvenuta su indicazione dello stesso imputato. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche. Il secondo giudice aveva ritenuto l'imputato poco collaborativo, al contrario del Tribunale che, per tale motivo, aveva riconosciuto le attenuanti generiche. Inoltre, l'imputato aveva reso una versione dei fatti maggiormente attendibile rispetto a quella fornita dalle persone offese. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante dei futili motivi, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; il difensore della parte civile ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, con contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. Quanto al diniego della ipotesi della desistenza volontaria, si deve rilevare che il primo motivo è articolato genericamente e, comunque, manifestamente infondato. In ordine al profilo motivazionale, il secondo giudice ha fondato il giudizio sul rilievo che l'azione del reo non aveva conseguito l'evento-morte perseguito "solo perché gli extracomunitari, soggetti giovani e dotati di particolare resistenza fisica, continuarono a correre senza sosta", assunto con il quale il motivo non si è confrontato. La difesa ha dedotto il travisamento di prova in ordine all'accertamento se nella pistola fossero stati, o meno, rinvenuti due proiettili inesplosi. Ora, il dato, che la sentenza di appello ha ritenuto accertato in senso negativo, è stato valutato in risposta al motivo di appello, ma considerato comunque marginale a fronte del dato costituito dall'azione di fuga dei giovani stranieri.Inoltre, la denuncia di travisamento della prova non è stata corredata della necessaria allegazione dell'atto processuale asseritamente travisato né della indicazione della relativa posizione nel fascicolo processuale. Si deve poi aggiungere, e ciò da conto della manifesta infondatezza della deduzione difensiva, che nel caso in esame è integrato il tentativo così detto compiuto - è stata realizzata la condotta, non si è verificato l'evento voluto -, mentre l'istituto della desistenza volontaria, nei reati a forma libera, presuppone la diversa fattispecie del tentativo così detto incompiuto, che ricorre quando nemmeno la condotta è stata compiutamente realizzata (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). 2. In relazione al giudizio sulla sussistenza della volontà omicidiaria il secondo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza di appello che, sul punto, ha evidenziato che la persona offesa era stata attinta da due colpi di arma da fuoco, uno dei quali al gluteo destro, e che i colpi erano stati sparati nel corso dell'inseguimento, e dunque con alta probabilità che potessero attingere a zone vitali assai prossime al distretto corporeo colpito, il motivo di ricorso, proponendo un diverso accertamento di fatto, ha evidenziato che i colpi di arma da fuoco non erano stati diretti contro i fuggitivi, bensì in aria e a terrà, e che l'imputato non aveva inseguito i giovani ed aveva interrotto l'azione di sparo senza esaurire il caricatore. Il motivo, dunque, non propone alcuna censura alla struttura della motivazione, nei limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, ma esprime dissenso rispetto alla decisione di merito motivandolo con riferimento a dati fattuali diversi da quelli accertati dalle sentenze di merito. 3. Anche il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi, ha contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza di appello che ha individuato il movente del delitto più grave nella reazione dell'imputato alla pretesa dei giovani lavoratori di ottenere l'integrale compenso pattuito il motivo sostiene che, invece, l'imputato aveva reagito al tentativo degli stranieri di bloccare il mezzo agricolo. Il ricorso, senza formalizzare una denuncia di travisamento di prove, esplicitamente sollecita "Una corretta lettura degli atti di causa", rimanendo quindi nell'ambito di una prospettiva che è consentita solo nei giudizi di merito.4. Il quarto motivo impugna il diniego dell'attenuante speciale prevista dalla legislazione sulle armi. Anche questo motivo ha contenuto di merito. La sentenza di appello, sul punto, ha evidenziato che l'arma era pienamente efficiente, munita di caricatore ed era stata utilizzata contro le persone, tutte circostanze incompatibili con un giudizio di particolare modestia del fatto. Il motivo, esprimendo dissenso rispetto al giudizio formulato, vi ha contrapposto la considerazione che non si trattava di arma clandestina, in passato non era mai stata utilizzata per commettere reati ed era stata rinvenuta su indicazione dell'imputato. Viene quindi compiuta una diversa valutazione dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di inammissibilità. 5. Anche in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti il quinto motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza di appello, che ha rilevato che l'imputato era stato solo parzialmente collaborativo risultando le sue dichiarazioni in parte non attendibili, che lo stesso era gravato da un precedente specifico e che il trattamento sanzionatorio era stato commisurato in termini prossimi al minimo edittale e dunque non risultava conforme a equità una ulteriore riduzione di pena, il motivo ha ribadito - assumendo posizione contraria al giudizio delle sentenze di merito - che l'imputato era stato pienamente attendibile e quindi la sua collaborazione era stata completa. Il giudizio di comparazione tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice, che è solo tenuto a darne motivazione con riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., come ha compiuto il giudice di appello evidenziando la ambiguità del comportamento processuale e la capacità a delinquere desumibile dal precedente specifico. 6. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. Inoltre, l'imputato è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli