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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49590/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come chiare fossero le immagini delle riprese da cui emergeva che il ricorrente, unitamente ai complici, avesse organizzato una "piazza di spaccio" presso la Stazione della "Circunvesuviana" di [OSCURATO:PERSONA] e che lo stupefacente rinvenuto in casa del ricorrente fosse di esclusiva proprietà, escludendo, con motivazione logica e completa non sindacabile in sede di legittimità, la inverosimile versione - sostenuta solo in sede di spontanee dichiarazioni - secondo cui i panetti di hashish fossero stati lasciati in casa da un suo amico ospitato il giorno prima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come chiare fossero le immagini delle riprese da cui emergeva che il ricorrente, unitamente ai complici, avesse organizzato una "piazza di spaccio" presso la Stazione della "Circunvesuviana" di [OSCURATO:PERSONA] e che lo stupefacente rinvenuto in casa del ricorrente fosse di esclusiva proprietà, escludendo, con motivazione logica e completa non sindacabile in sede di legittimità, la inverosimile versione - sostenuta solo in sede di spontanee dichiarazioni - secondo cui i panetti di hashish fossero stati lasciati in casa da un suo amico ospitato il giorno prima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 49590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris