CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 10264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &'2(. '3\40 R.G. ...1.102--ú 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela è formulato in termini non consentiti in questa sede: la Corte d'appello, infatti, ha puntualmente e congruamente motivato sulla omologa censura che era stata articolata con l'atto di appello laddove la difesa (cfr., pag. 5 del ricorso) si limita a contrapporre, alle considerazioni svolte dai giudici di merito, una diversa soluzione che, peraltro, tende a retrodatare il momento in cui la persona offesa avrebbe avuto contezza non già della intenzione del ricorrente di appropriarsi del veicolo ma, semplicemente, di non corrispondere il prezzo che era stato concordato per il suo acquisto; rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato poiché, anche a voler seguire la difesa sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del reato, è tuttavia assolutamente pacifico che, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (cfr., Sez. 2 - , n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 02 in cui la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza; conf., tra le altre, Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA],jiEiéFstersore il Pr