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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32097/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento alla corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla commissione del delitto nella forma tentata di cui all'art. 629 cod. pen. è generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicante chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume inoltre dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che ha affrontato il tema del trattamento sanzionatorio in assenza di illogicità manifesta o irragionevolezza; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ad egli contestata e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sono anch'essi generici, in quanto del tutto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento alla corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla commissione del delitto nella forma tentata di cui all'art. 629 cod. pen. è generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicante chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume inoltre dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che ha affrontato il tema del trattamento sanzionatorio in assenza di illogicità manifesta o irragionevolezza; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ad egli contestata e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sono anch'essi generici, in quanto del tutto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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