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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 39371/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4553-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 819/2016 delta CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Urbino, causa per sentir dichiarare nullo il testamento congiunto redatto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con conseguente apertura della successione legittima dei due de cujus.

Si costituì l'erede designato [OSCURATO:PERSONA], che non s'oppose alla chiesta declaratoria di nullità ma chiese che l'attore restituisse all'asse il prestito ricevuto dai de cujus pari a Lit 290 milioni con interessi.

Furono evocati in causa tutti gli altri eredi legittimi e legatari.

Il Tribunale urbinate adito ebbe a dichiarare nullo il testamento congiunto e dichiarare aperta la successione legittima del solo [OSCURATO:PERSONA], nonché a dichiarare l'obbligo del Magi di restituire la somma capitale di C 149.772,50 con interessi, ricevuta a mutuo dai de cujus, e procedette a dividere l'asse nelle quote di legge. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Ancona - attinta con impugnazione incidentale anche dal Filippini in punto quantificazione del tasso d'interesse sul mutuo - mentre gli altri soggetti evocati rimasero contumaci.

La Corte dorica dichiarò aperta anche la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo ad identificare la composizione dell'asse e determinò la somma che il Magi doveva versare agli eredi del Filippini.

Osservava, per quanto ancora rileva, il Collegio dorico che l'appellante non aveva proposto specifico motivo di gravame in ordine alla motivata statuizione del Tribunale di non ammettere la chiesta prova per testi, prova che, comunque anche ad opinione della Corte, appariva generica in dipendenza del tenore dei capitoli proposti, e che non concorreva prova alcuna che i de cujus avessero rimesso il debito al congiunto, debito per altro produttivo d'interessi con specifico patto scritto che ne stabiliva l'ammontare in difformità dal tasso legale. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio marchigiano articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s'è costituito ritualmente a resistere con controricorso. 1/4t•-c.. \i C_ Gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal Magi appare inammissibile a sensi dell'art 360 bis cod. proc. civ. siccome la norma è stata ricostruita ex Cass.

SU n° 7155/17 -.

In limine deve la Corte rilevare come la notificazione del ricorso agli altri soggetti partecipi della lite - rimasti intimati - appaia nulla posto che la notifica del ricorso fu effettuata presso il loro difensore di prime cure, nonostante gli stessi, in sede di procedimento di gravame, siano rimasti contumaci - Cass. sez. 5 n° 11485/18 -.

Tuttavia in ossequio all'esigenza costituzionale di ragionevole durata del procedimento, stante la soluzione adottata, non s'appalesa la necessità di disporre il rinnovo della notifica in quanto adempimento, nella specie, di mera natura formale - Cass. sez. 2 n° 12585/18 -.

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art 244 cod. proc. civ. poiché, erroneamente, la Corte dorica ha ritenuto generici i capitoli della prova orale, da lui formulata, e che non fu proposta specifica critica al riguardo in sede d'appello.

Il motivo in relazione ad ambedue i profili critici sollevati appare inammissibile, posto che l'argomento spiegato è apodittico e privo di confronto con la motivazione resa dai Giudici anconetani.

Difatti la Corte territoriale ha, anzitutto, rilevato come il Giudice urbinate respinse motivatamente la richiesta di prova testimoniale, ma che tuttavia in atto d'appello non risultava proposta alcuna censura specifica avverso detto provvedimento rejettivo.

Quindi il Collegio dorico ha anche rilevato che, pure alla sua valutazione puntuale, i proposti capitoli di prova apparivano, effettivamente, generici e non collocati in modo specifico nel tempo.A fronte di dette puntuali ed autonome motivazioni il ricorrente se, a confutazione della prima ragione di rigetto, richiama le contestazioni mosse nell'atto d'appello avverso il provvedimento rejettivo della richiesta probatoria adottato dal Tribunale; tuttavia a fronte della motivata valutazione di genericità elaborata dalla Corte dorica, si limita a ritenerla errata risultando i capitoli, a sua opinione, correttamente formulati, cosi meramente contrapponendo alla statuizione dei Giudici d'appello la sua diversa tesi.

Pertanto la mancata specifica contestazione di entrambe le ratio decidendi comporta che, se anche una fondata, tuttavia l'altra continuerebbe a reggere la motivazione fondante la statuizione sul punto.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta l'erronea applicazione delle norme ex artt. 3, 24, 111 Cost., art 6 CEDU, artt. 91 e 345 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cpc, posto che la Corte marchigiana non ha esposto motivazione circa la sua statuizione di compensare le spese della lite tra le parti con relazione specifica alla fase del procedimento avanti il Tribunale urbinate definita con la sentenza non definitiva in punto sua legittimazione attiva.

La censura appare sostanzialmente immotivata, posto che la Corte dorica ha puntualmente espresso la ragione - reciproca soccombenza - alla base della sua statuizione di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con la precisazione che detta statuizione superava anche la censura mossa dal Magi, circa le spese della prima fase del giudizio avanti il Tribunale, posto che la valutazione a tal fine deve aver riguardo all'esito complessivo della lite.

A fronte della puntuale motivazione resa dal Collegio anconetano, il ricorrente si limita ad osservare che era onere della Corte motivare la sua decisione sul punto.

Onere che risulta palesemente osservato con palese genericità della censura.

Con la terza ragione di impugnazione il Magi rileva violazione delle norme ex artt. 724 e 725 cod. civ., in quanto il suo debito doveva esser saldato per imputazione alla propria quota con diritto dei coeredi di prelevare beni di corrispondente importo.

La censura appare inammissibile posto che l'argomento critico svolto dal ricorrente si limita a ricordare la disposizione di legge in tema di imputazione dei debiti del coerede verso il de cujus senza anche indicare la statuizione contraria, a tale dettato normativo, adottata dalla Corte anconetana, la quale anzi, proprio sul punto, ha riformato la decisione del Tribunale urbinate in senso conforme al dettato delle norme evocate siccome violate.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del Magi alla rifusione delle spese di lite verso il Filippini, liquidate in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni di legge perché versi l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione verso il Filippini delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 5.800,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4553-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 819/2016 delta CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Urbino, causa per sentir dichiarare nullo il testamento congiunto redatto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con conseguente apertura della successione legittima dei due de cujus. Si costituì l'erede designato [OSCURATO:PERSONA], che non s'oppose alla chiesta declaratoria di nullità ma chiese che l'attore restituisse all'asse il prestito ricevuto dai de cujus pari a Lit 290 milioni con interessi. Furono evocati in causa tutti gli altri eredi legittimi e legatari. Il Tribunale urbinate adito ebbe a dichiarare nullo il testamento congiunto e dichiarare aperta la successione legittima del solo [OSCURATO:PERSONA], nonché a dichiarare l'obbligo del Magi di restituire la somma capitale di C 149.772,50 con interessi, ricevuta a mutuo dai de cujus, e procedette a dividere l'asse nelle quote di legge. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Ancona - attinta con impugnazione incidentale anche dal Filippini in punto quantificazione del tasso d'interesse sul mutuo - mentre gli altri soggetti evocati rimasero contumaci. La Corte dorica dichiarò aperta anche la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo ad identificare la composizione dell'asse e determinò la somma che il Magi doveva versare agli eredi del Filippini. Osservava, per quanto ancora rileva, il Collegio dorico che l'appellante non aveva proposto specifico motivo di gravame in ordine alla motivata statuizione del Tribunale di non ammettere la chiesta prova per testi, prova che, comunque anche ad opinione della Corte, appariva generica in dipendenza del tenore dei capitoli proposti, e che non concorreva prova alcuna che i de cujus avessero rimesso il debito al congiunto, debito per altro produttivo d'interessi con specifico patto scritto che ne stabiliva l'ammontare in difformità dal tasso legale. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio marchigiano articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s'è costituito ritualmente a resistere con controricorso. 1/4t•-c.. \i C_ Gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal Magi appare inammissibile a sensi dell'art 360 bis cod. proc. civ. siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n° 7155/17 -. In limine deve la Corte rilevare come la notificazione del ricorso agli altri soggetti partecipi della lite - rimasti intimati - appaia nulla posto che la notifica del ricorso fu effettuata presso il loro difensore di prime cure, nonostante gli stessi, in sede di procedimento di gravame, siano rimasti contumaci - Cass. sez. 5 n° 11485/18 -. Tuttavia in ossequio all'esigenza costituzionale di ragionevole durata del procedimento, stante la soluzione adottata, non s'appalesa la necessità di disporre il rinnovo della notifica in quanto adempimento, nella specie, di mera natura formale - Cass. sez. 2 n° 12585/18 -. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art 244 cod. proc. civ. poiché, erroneamente, la Corte dorica ha ritenuto generici i capitoli della prova orale, da lui formulata, e che non fu proposta specifica critica al riguardo in sede d'appello. Il motivo in relazione ad ambedue i profili critici sollevati appare inammissibile, posto che l'argomento spiegato è apodittico e privo di confronto con la motivazione resa dai Giudici anconetani. Difatti la Corte territoriale ha, anzitutto, rilevato come il Giudice urbinate respinse motivatamente la richiesta di prova testimoniale, ma che tuttavia in atto d'appello non risultava proposta alcuna censura specifica avverso detto provvedimento rejettivo. Quindi il Collegio dorico ha anche rilevato che, pure alla sua valutazione puntuale, i proposti capitoli di prova apparivano, effettivamente, generici e non collocati in modo specifico nel tempo.A fronte di dette puntuali ed autonome motivazioni il ricorrente se, a confutazione della prima ragione di rigetto, richiama le contestazioni mosse nell'atto d'appello avverso il provvedimento rejettivo della richiesta probatoria adottato dal Tribunale; tuttavia a fronte della motivata valutazione di genericità elaborata dalla Corte dorica, si limita a ritenerla errata risultando i capitoli, a sua opinione, correttamente formulati, cosi meramente contrapponendo alla statuizione dei Giudici d'appello la sua diversa tesi. Pertanto la mancata specifica contestazione di entrambe le ratio decidendi comporta che, se anche una fondata, tuttavia l'altra continuerebbe a reggere la motivazione fondante la statuizione sul punto. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta l'erronea applicazione delle norme ex artt. 3, 24, 111 Cost., art 6 CEDU, artt. 91 e 345 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cpc, posto che la Corte marchigiana non ha esposto motivazione circa la sua statuizione di compensare le spese della lite tra le parti con relazione specifica alla fase del procedimento avanti il Tribunale urbinate definita con la sentenza non definitiva in punto sua legittimazione attiva. La censura appare sostanzialmente immotivata, posto che la Corte dorica ha puntualmente espresso la ragione - reciproca soccombenza - alla base della sua statuizione di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con la precisazione che detta statuizione superava anche la censura mossa dal Magi, circa le spese della prima fase del giudizio avanti il Tribunale, posto che la valutazione a tal fine deve aver riguardo all'esito complessivo della lite. A fronte della puntuale motivazione resa dal Collegio anconetano, il ricorrente si limita ad osservare che era onere della Corte motivare la sua decisione sul punto. Onere che risulta palesemente osservato con palese genericità della censura. Con la terza ragione di impugnazione il Magi rileva violazione delle norme ex artt. 724 e 725 cod. civ., in quanto il suo debito doveva esser saldato per imputazione alla propria quota con diritto dei coeredi di prelevare beni di corrispondente importo. La censura appare inammissibile posto che l'argomento critico svolto dal ricorrente si limita a ricordare la disposizione di legge in tema di imputazione dei debiti del coerede verso il de cujus senza anche indicare la statuizione contraria, a tale dettato normativo, adottata dalla Corte anconetana, la quale anzi, proprio sul punto, ha riformato la decisione del Tribunale urbinate in senso conforme al dettato delle norme evocate siccome violate. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del Magi alla rifusione delle spese di lite verso il Filippini, liquidate in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario ex tariffa forense. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni di legge perché versi l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione verso il Filippini delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 5.800,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13
Sentenza Cassazione n. 39371/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris