CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13.11.2025 la Corte d’appello di Venezia ha confermatola pronuncia con cui il Tribunale di Treviso in data 3.7.2024 aveva ritenutoMagnan Francesco colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) ecomma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanzeEuro 1250,00 di ammenda, disponendo la sostituzione della pena con il lavoro dipubblica utilità per la durata di giorni 95, per complessive 190 ore da eseguirsipresso il Comune di Mansué, con le mansioni e modalità ritenute opportune,applicando altresì la sanzione della sospensione della patente di guida per mesisei e disponendo che l’esecuzione della sanzione accessoria rimanesse sospesafino alla decisione sulla verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.Con il primo deduce la mancata assunzione di prove ai sensi dell’art. 606, lett. d)cod.proc.pen., la carenza della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e)cod.proc.pen. e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. c)cod.proc.pen.).Si evidenzia come nella specie la Corte d’appello non si sia soffermata adesaminare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, rilevandoche il giudice di primo grado non aveva ammesso la perizia tecnica volta averificare la funzionalità dell’omologazione dell’etilometro non fornendo alcunamotivazione; non aveva acquisito la documentazione proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti; non aveva proceduto all’esame ex art. 507cod.proc.pen. del dirigente del CSRPAD sulle verifiche asseritamente svoltepresso i laboratori sugli etilometri e sull’acquisizione degli scontrini e di ogni altradocumentazione volta a dimostrare l’avvenuta esecuzione delle stesse.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 186, comma 1, lett. b), d.lgs.n. 285 del 1992, in relazione all’art. 606, lett. b), cod.proc.pen. e la carenza, lacontraddittorietà e comunque la manifesta illogicità della motivazione ai sensidell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.Si assume che il fatto accertato non può essere sussunto nella fattispecie direato contestata, in quando l’odierno ricorrente é stato fermato dai militarimentre stava camminando nei pressi dello sportello automatico dell’Ufficiopostale di Mansué in compagnia dell’amico [OSCURATO:PERSONA], molto tempo dopoaver lasciato parcheggiato il mezzo di talché difettano i presupposti perl’applicazione della disposizione di cui all’art. 186 C.d.S. in quanto nella specienon si ravvisa nella condotta dell’imputato né una sosta, né una fermata. Siassume altresì che la Corte d’appello non ha in alcun modo preso posizione inordine alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo deduce la violazione dei R.D. 23.8.1890 n. 7088 e R.D.12.6.1902 n. 226 e del d.lgs. 2.2.2007 n. 22, degli artt. 192 e 379 d.p.r. n. 495del 2002 e dei D.M. n. 196 del 1990 e DM. n. 93 del 2017, in relazione all’art.606, lett. b), cod.proc.pen.Si assume che, a fronte delle contestazioni avanzate in ordine al funzionamentodell’etilometro, la Corte distrettuale si é limitata a ritenere che le numeroseosservazioni effettuate dalla difesa non erano idonee a metterne in discussione ilfunzionamento, così manifestando un acritico recepimento della decisione diprimo grado.Si procede quindi ad enumerare le violazioni sussistenti che rendono inattendibiligli esiti delle misurazioni effettuate: 1) l’assenza del certificato di verifica primametrologia legale di cui l’apparecchio utilizzato é sprovvisto; 2) la mancanza diregolarità del certificato di omologazione dello strumento e della certificazioneCE; nella specie la certificazione risulta rilasciata dal CSRPAD senza alcunintervento nella formazione del provvedimento da parte della Direzione generaledella ex MCTC che é invece l’unico soggetto legittimato ad emetterlo sicché deveconcludersi che l’etilometro fosse sprovvisto di omologazione ed inoltremancante della certificazione CEE; 3) l’insufficienza del numero di prove daeseguire in laboratorio ai fini dell’omologazione ed ai fini del superamento dellaverifica primitiva; peraltro la riduzione delle prove non é solo numerica ma anchequalitativa; 4) l’assenza della verifica sulla corretta funzionalità dell’etilometroprima e dopo i test sulla persona e l’omesso risciacquo del boccale; nella speciemanca la prova di detto controllo; si sottolinea che l’accertamento etilometricodeve essere necessariamente preceduto dal risciacquo boccale; 5) l’alterazionedella costante k.Con il quarto motivo deduce la carenza, la contraddittorietà e comunque lamanifesta illogicità della motivazione in ordine al funzionamento dell’etilometro,laddove la Corte d’appello ha ritenuto che le osservazioni non fossero idonee ametterne in discussione il funzionamento, così manifestando un acriticorecepimento della decisione di primo grado.Si rileva che: 1) in ordine all’assenza del certificato di verifica prima metrologicalegale, la mancanza di regolarità del certificato di omologazione dello strumentoe della certificazione CE ed il difetto di validità della dichiarazione di conformitàdell’etilometro; nella specie sono state rilevate ben 8 irregolarità contestandosil’indirizzo secondo cui le presunte irregolarità non sono tali di per sé da inficiarela validità dell’accertamento; 2) con riguardo all’insufficienza della visitaprimitiva dell’etilometro e della mancata prova della stessa la sentenzaimpugnata afferma che l’attestazione di regolarità deriva dalla sottoscrizioneapposta dall’ingegnere responsabile del laboratorio; 3) con riguardoall’inattendibilità degli esiti degli scontrini la sentenza é carente laddove trascuradi considerare che la durata minima delle prove effettuate dall’imputato ed irisultati non risultano verosimili; 4) con riguardo all’assenza della provadell’avvenuta esecuzione delle verifiche sulla corretta funzionalità dell’etilometroprima e dopo i test sulla persona e l’omesso risciacquo del boccale, la sentenzaha affermato che non é previsto il risciacquo dalla normativa tecnica; 5) conriguardo alla manipolazione del software si censura la sentenza impugnataladdove ha affermato che il valore K non si ritrova in nessuna delle produzionidocumentali, mentre in realtà si ricava dallo pseudo libretto prodotto dallapubblica accusa; 6) con riguardo all’assenza di manutenzione e riparazioni, sicensura la sentenza laddove ha affermato che si tratta di argomento meramenteipotetico trascurando che dette verifiche devono avvenire ogni sei mesi.Con il quinto motivo deduce la carenza, la contraddittorietà e comunque lamanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.denunciando il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordineall’asserita regolarità dell’apparecchio utilizzato per la misurazione.In particolare i giudici dell’appello hanno attribuito rilevanza agli indicisintomatici per accertare la responsabilità dell’imputato; inoltre si contesta ilbreve lasso di tempo intercorso tra l’accertamento ed il momento in cui il veicolodell’imputato é stato notato dai militari. Dai dati acquisiti emerge che il test conetilometro é stato eseguito troppo tardi per poter costituire prova certa di unacondizione di ebbrezza alcolica dell’imputato mentre era alla guida.Inoltre la sentenza risulta illogica laddove afferma che l’accertamento effettuatosull’imputato dovrebbe ritenersi valido nonostante la presenza di un tasso diumidità al 100%, mentre la normativa stabilisce a priori l’ambito di operativitàdello strumento con la conseguenza che un valore di umidità pari al 100% neinfluenza il funzionamento con la conseguente tendenziale sovrastima del tassoalcolemico.Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.,379 d.p.r. n. 491 del 2002, 533 cod.proc.pen. e 27 Cost. in relazione all’art. 606,lett. b), cod.proc.pen. per aver fatto intendere che l’onere di provare ilmalfunzionamento dell’apparecchio sussiste in capo all’imputato e non alPubblico Ministero.Si rileva che nella specie l’imputato é riuscito a fornire la prova del fatto che lostrumento non fosse regolarmente funzionante.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamenteinfondati, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza giàproposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve riaffermareinfatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez.6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 2019, Rv. 277710).1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, va in via preliminare ribadito che intema di impugnazioni, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione diprove nuove in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., èsubordinata, onde superare la presunzione di completezza del compendioprobatorio, alla duplice condizione che gli elementi di prova raccolti inprecedenza siano incerti, e che la prova nuova rivesta carattere di decisività.(Fattispecie relativa a falso in atto pubblico, in cui è stata ritenuta inammissibilela richiesta di acquisizione della consulenza di parte in quanto richiedibile findall'inizio e, comunque, non decisiva)(Sez. 6 , n. 20341 del 29/01/2026, n.m.).Nella specie la Corte d’appello, a fronte della riproposizione in via integrale dellerichieste istruttorie già avanzate al giudice di primo grado, ha ritenuto checorrettamente il Tribunale le avesse ritenute irrilevanti e meramente esplorative.In particolare, con riguardo all’omologazione dell’etilometro, la Corte di meritoha posto in rilievo che la difesa dell’imputato aveva già prodotto agli atti illibretto metrologico completo dell’etilometro utilizzato in cui risulta documentatala verifica primitiva avvenuta il 7.10.2019, ovvero dieci giorni primadell’accertamento a carico dell’imputato non risultando altre verifiche atteso chenon era decorso il termine annuale richiesto. Da ciò ha ritenuto non necessariae,con motivazione non censurabile dal punto di vista logico, l’assunzione deldirigente del CSRPAD nonché la perizia sull’etilometro.2. Con riguardo al secondo motivo, con cui il ricorrente contesta che al momentodell’accertamento l’imputato si trovasse alla guida del veicolo, la Corte d’appello,rispondendo puntualmente ad una doglianza di analogo tenore, ha chiarito cheuna pattuglia dei Carabinieri di Conegliano aveva incrociato l’auto notando uncomportamento di guida scorretto e quindi l’aveva seguita nel parcheggio per poisottoporre a controllo l’imputato, da ciò inferendo, con iter logico che nonevidenzia contraddizioni, che non vi fosse alcun dubbio che il Magnan si trovassealla guida allorché l’autovettura era stata notata.3. Con riguardo al terzo ed al quarto motivo, aventi entrambi ad oggettonuovamente la contestazione del funzionamento dell’etilometro, la Corted’appello ha ritenuto che le dedotte mancanze integrino delle mere irregolaritàche come tali non possono essere ritenute da sole idonee ad inficiare la validitàdell’accertamento. Ed inoltre ha puntualmente chiarito che: il libretto metrologicodello specifico etilometro individuato univocamente con il numero di matricola éstato omologato con certificato del quale sono riportati gli estremi; il certificatodi verifica prima metrologica non è nemmeno richiesto per gli etilometri; che conriguardo al valore della curva K, non si coglie a quale documentazione facciariferimento l’appellante. Aggiungendo che la visita primitiva é stata effettuata dalcentro a ciò deputato a livello nazionale e l’attestazione della sua regolarità edell’esito positivo, sono state sottoscritte dall’ingegnere funzionario responsabiledel laboratorio.4. Con il quinto motivo, con cui il ricorrente contesta il funzionamentodell’etilometro ma anche la valutazione circa lo stato di ebbrezza dell’imputato, laCorte di merito ha nuovamente replicato alle argomentazioni difensive, ritenendoin primo luogo che il lasso di tempo trascorso tra il momento dell’accertamento ela condotta di guida essendo ( circa 15/20 minuti) non abbia in alcun modoinficiato la validità dell’accertamento. Inoltre ha posto in rilievo che gli elementisintomatici rappresentati dell’alito vinoso e dall’equilibrio precario sono coerenti esi saldano con i risultati dell’acoltest, atteso che gli scontrini mostrano risultatidecrescenti di talché al momento della guida il tasso era se mai superiore.In ordine all’incidenza del tasso di umidità al momento della misurazione la Cortedi merito ha fatto applicazione del principio secondo cui “nessuna norma ponelimitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezzaalcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche … (vedi Sez. 4, n. 7011 del22.11.2022, dep. 2023, n.m.); ponendo altresì in rilievo che il ricorrente si èlimitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umiditàpresenti al momento dell'accertamento potessero avere condizionato in eccessogli esiti dell'alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazionenelle modalità dell'accertamento.Quanto alle censure nuovamente sollevate in ordine a malfunzionamenti ocarenze nell’apparecchiature, la Corte di merito, dopo aver già dato risposta allequestioni proposte, ha concluso che le altre sono del tutto irrilevanti, trattandosidi meri rilievi standard privi di aderenza con il caso concreto.5. Con riguardo al sesto motivo di ricorso, la Corte di merito, nell’accertare laresponsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ha fatto correttaapplicazione del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ilpubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometroe della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg.esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei acontestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine,la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativiall'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione delprincipio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che,a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verificheannuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenzadell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalitàdell'etilometro).(Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Rv. 286500).6. Per quanto complessivamente detto, deve dichiararsi l'inammissibilità delricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]