CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 30681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9497/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi personalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Battipaglia, via Olevano, 267, quanto alla prima in virtù di procura in calce al controricoso –controricorrenti – e neiconfronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore - intimata - [OSCURATO:PERSONA]’ APPELLO ACCERTAMENTO Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, sez. staccata di SALERNO,n. 7672/18, depositata in data 11/09/2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/27 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi, accertava in capo ai contribuenti, maggior IRPEF, addizionali e sanzioni, quanto a [OSCURATO:PERSONA], per € 27.530,00; quanto ad [OSCURATO:PERSONA] per € 20.950,00, quale plusvalenza derivante da cessione di immobile. Venivano quindi emesse cartelle per la riscossione provvisoria della somma, in misura del 50 % per ciascun contribuente. 2. I contribuenti proponevano ricorso alla CTP, che accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR, adìta dai contribuenti, rimetteva gli atti al primo grado per mancata notifica dell’avviso di trattazione della causa. La CTP emetteva così nuova sentenza con cui - dop o aver riunito altro procedimento relativo all’intimazione di pagamento, conseguente al mancato pagamento della cartella 10020100054168239000, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riscossione delle somme iscritte in pendenza di giudizio, impugnata, e la rejezione del cui ricorso era passato in giudicato – accoglieva il ricorso relativo all’intimazione, respingendo nel resto le domande dei contribuenti. Gravata tale sentenza da questi ultimi, nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] depositava domanda di definizione agevolata, relativamente alla surriferita cartella 10020100054168239000. La CTR dichiarava estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata. 3. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione avverso tale ultima sentenza affidandosi a un unico motivo, poiché la decisione d’appello aveva dichiarato l’estinzione totale, a suo avviso erroneamente ritenendo che la domanda di definizione agevolata del debito di cui alla cartella di pagamento, riguardasse la totalità della pretesa fiscale di cui agli avvisi di accertamento impugnati. I contribuenti si sono costituiti per chiedere la conferma della sentenza d’appello. Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre depositato memoria con cui ha dichiarato e documentato di aver proposto domanda di definizione agevolata relativamente alla sua posizione. Entrambi i contribuenti hanno poi depositato memoria illustrativa in vista dell’udienza. Va poi dato atto che in data 27 settembre 2022 veniva depositata nuova memoria con allegata missiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella quale si dava atto dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sua domanda di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’unico motivo proposto dall’Agenzia, per violazione e falsa applicazione dell’art .6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 24 febbraio 2016, n. 225 e dell’art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., è basato sull’errore che avrebbe commesso la CTR nel ritenere estinto l’intero giudizio, laddove la cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata non poteva che riguardare il solo contribuente [OSCURATO:PERSONA], e anche in tal caso non si riferiva all’intero debito fiscale relativo all’avviso di accertamento impugnato, come sarebbe emerso dal confronto fra la somma determinata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e quanto indicato nell’avviso. 2. Sotto il primo profilo il processo è da ritenersi parzialmente estinto in quanto, come premesso, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] – destinataria dell’avviso di accertamento n.REMO1T200102 - ha presentato domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 184, della l. 30 dicembre 2018, n.145. La stessa contribuente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio da essa promosso in data 10 marzo 2022, notificato alla controparte alla medesima data come risulta dalla relativa relata allegata all’atto di rinuncia. Ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. il processo deve dunque dichiararsi estinto con riferimento alla contribuente medesima, prendendosi peraltro atto del fatto che la contribuente risulta aver versato quanto dovuto a seguito della domanda di definizione agevolata, come da missiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da ultimo depositata. 3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ricorda destinatario dell’avviso di accertamento REMO1T200101, come premesso l’Agenzia allega che la definizione agevolata, dallo stesso domandata ai sensi della l. n.225/2016, avrebbe riguardato sì (oltre a debiti diversi di cui a una cartella estranea al giudizio, la n. 10020070013569043, per € 2.649,94) l’intimazione di pagamento e dunque alla cartella n. 10020100054168239000, ma quest’ultima avrebbe compreso solo una parte del debito fiscale in capo al contribuente, conseguente alla plusvalenza oggetto di causa. In particolare, l’Agenzia della Riscossione, nell’indicata cartella, aveva indicato l’importo di € 7.751,07 (iscritti a ruolo € 7360,17) “per la riscossione del 50 % di imposte ed interessi contestati con l’accertamento REMO1T200101”, laddove dall’avviso di accertamento emergeva il maggior importo a tal titolo di € 13.351,00. Da ciò emerge la sussistenza di un residuo debito del Coralluzzo, pari alla differenza fra i due importi suesposti, non oggetto di definizione agevolata, e dunque l’erroneità della sentenza d’appello che invece, come evidente, ha ritenuto la definizione della cartella inerente all’intero debito fiscale gravante sul contribuente. 4. Per l’effetto il ricorso dev’essere accolto con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, che determinerà le relative spese, mentre dev’essere dichiarata l’estinzione del processo con riguardo alla controversia con [OSCURATO:PERSONA], con spese compensate per la relativa controversia. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la determinazione delle spese di giudizio, sempre relativamente alla controversia stessa. Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunzia relativamente