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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36277/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bologna, il 27 aprile 2022/ ha integralmente confermato la pronuncia, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Parma,, in data 17 dicembre 2020. ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 186;comma 2, lett. c), e commi e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver circolato in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver commesso il fatto in ora notturna e di avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 10 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena stimata di giustizia; con revoca della patente di guida. 2.11 ricorso è articolato in due profili di censura: con il primo lamenta violazione di legge processuale in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen; con il secondo denunzia erronea applicazione di legge in relazione alla disposta revoca della patente di guida. 3.E' pervenuta memoria con cui la Difesa insite nei motivi di impugnazione. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione non incongrua né illogica, dal Giudice di appello, oltre ad essere fondato su enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

4.1. Nello specifico, per quanto concerne il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, giova preliminarmente rammentare che le valutazioni del Giudice di merito in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha individuato degli elementi da cui poter desumere, con motivazione non incongrua, l'incompatibilità del fatto con l'ipotesi di particolare tenuftà: l'elevata alterazione alcolemica accertata, nonché la pericolosità concreta della guida tenuta, procedendo ad alta velocità e in orario notturno sono indici ritenuti dalla Corte territoriale (p. 2), in modo non contraddittorio, quali elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello si evince, dunque, una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridic:o degli stessi, avendo i decidenti preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti a determinate conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. 4.2.

Anche il secondo profilo di censura è manifestamente infondato.

La Corte di appello, infatti, ha richiamato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della revoca della patente di guida, l'aggravante di cui al comma 2- bis dell'art 186 C.d.S. produce i suoi effetti indipendentemente dal giudizio di bilanciamento.

Il giudizio operato è, pertanto, coerente con i principi dettati da questa Corte in materia di applicazione della sanzione della revoca della patente di guida nell'ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale: giova, a tal proposito, ricordare l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui «[...] la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante» (così, tra le tante, Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282794).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende di tremila euro, che appare conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bologna, il 27 aprile 2022/ ha integralmente confermato la pronuncia, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Parma,, in data 17 dicembre 2020. ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 186;comma 2, lett. c), e commi e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver circolato in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver commesso il fatto in ora notturna e di avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 10 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena stimata di giustizia; con revoca della patente di guida. 2.11 ricorso è articolato in due profili di censura: con il primo lamenta violazione di legge processuale in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen; con il secondo denunzia erronea applicazione di legge in relazione alla disposta revoca della patente di guida. 3.E' pervenuta memoria con cui la Difesa insite nei motivi di impugnazione. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione non incongrua né illogica, dal Giudice di appello, oltre ad essere fondato su enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4.1. Nello specifico, per quanto concerne il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, giova preliminarmente rammentare che le valutazioni del Giudice di merito in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso in esame la Corte territoriale ha individuato degli elementi da cui poter desumere, con motivazione non incongrua, l'incompatibilità del fatto con l'ipotesi di particolare tenuftà: l'elevata alterazione alcolemica accertata, nonché la pericolosità concreta della guida tenuta, procedendo ad alta velocità e in orario notturno sono indici ritenuti dalla Corte territoriale (p. 2), in modo non contraddittorio, quali elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello si evince, dunque, una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridic:o degli stessi, avendo i decidenti preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti a determinate conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. 4.2. Anche il secondo profilo di censura è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha richiamato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della revoca della patente di guida, l'aggravante di cui al comma 2- bis dell'art 186 C.d.S. produce i suoi effetti indipendentemente dal giudizio di bilanciamento. Il giudizio operato è, pertanto, coerente con i principi dettati da questa Corte in materia di applicazione della sanzione della revoca della patente di guida nell'ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale: giova, a tal proposito, ricordare l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui «[...] la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante» (così, tra le tante, Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282794). 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende di tremila euro, che appare conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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