CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41598/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 69-19773/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello dijiliWil con sentenza del 25 ottobre 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 18 dicembre 2017, anche nei confronti degli odierni ricorrenti, ha ridotto la pena calcolata erroneamente in primo grado, confermando la condanna in relazione ai reati di ricettazione di telefoni cellulari ascritti agli imputati oggi ricorrenti. Propongonmo ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., censurando la decisione di merito in tema di responsabilità per i fatti ascritti, difettando sia l'elemento materiale del reato di ricettazione, che quello psicologico circa la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate; violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen. per la mancata derubricazione del reato contestato in quello di incauto acquisto, difettando ancora il dolo di ricettazione; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo (oggi quarto), cod. pen., non avendo la Corte ritenuto lieve il fatto contestato. I ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità estrinseca e manifesta infondatezza delle censure formulate, reiterative dei rilievi compiutamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata e non credibile giustificazione del possesso degli apparecchi cellulari da parte degli imputati, che recano precisi segni di identificazione e registrazione, oltre alla certa provenienza da delitto degli stessi apparecchi, ritenendo correttamente ininfluente lo iato tra la data dei furti e quella della denunzia. Quanto al secondo ed al terzo motivo, la Corte territoriale ha efficacemente confutato i rilievi difensivi spesi in tema di dolo e relativi anche alla richiesta di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, sottolineando che il numero, la natura degli oggetti e l'assenza di indicazioni credibili da parte dei ricorrenti circa l'origine della res e le modalità di acquisto denotano piena consapevolezza della loro certa provenienza illecita. Il valore intrinseco dei beni oggetto di ricettazione esclude, per i giudici di merito ogni possibilità c)/ di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato; tale motivazione, fondata su dati di fatto non controversi non appare affatto illogica. 69-19773/2024 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.