CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21189/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il TRIBUNALE di BENEVENTO ha confermato la decisione del Giudice di pace in sede, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione Al reato di lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi, ai quali premette che la persona offesa ha rimesso la querela. 3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2. Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela, e che l'imputato ha accettato l'atto abdicativo, con conseguente estinzione del reato. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». 4. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il