Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:3
Testo integrale del provvedimento
62020TJ0630_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 gennaio 2022 – MW / Parlamento
(causa T‑630/20)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Molestie psicologiche – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Responsabilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso viziato da irregolarità formali – Regolarizzazione – Ricevibilità
(Art. 263, comma 6, TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)
(v. punto 46)
2.
Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni – Attribuzione ad un agente di mansioni al di là del suo gruppo di funzioni – Argomento sollevato da un altro agente contro una decisione di risoluzione motivata dal suo comportamento nei confronti del primo agente – Rigetto
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2)
(v. punti 56-58, 64)
3.
Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Mansioni svolte sotto il controllo di funzionari o di agenti temporanei – Diritto per qualsiasi agente temporaneo di controllare il lavoro di qualsiasi agente contrattuale – Insussistenza
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2)
(v. punto 66)
4.
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti assunti al fine di svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Pretesa esistenza di molestie psicologiche – Necessità di un nesso tra i comportamenti costitutivi di molestie psicologiche e il licenziamento
[Statuto dei funzionari, art. 12 bis; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punti 92, 93, 104, 119, 126)
5.
Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Note e valutazioni contenute in un rapporto informativo – Indizi non determinanti dell’esistenza di molestie
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)
(v. punto 115)
6.
Funzionari – Molestie psicologiche – Onere della prova – Produzione di certificati medici che attestano l’esistenza di disturbi psicologici – Indizio non determinante dell’esistenza di molestie
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)
(v. punto 120)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
MW è condannata alle spese.