Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0630_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 gennaio 2022 – MW / Parlamento (causa T‑630/20) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Molestie psicologiche – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Responsabilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso viziato da irregolarità formali – Regolarizzazione – Ricevibilità (Art. 263, comma 6, TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 46)

2. Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni – Attribuzione ad un agente di mansioni al di là del suo gruppo di funzioni – Argomento sollevato da un altro agente contro una decisione di risoluzione motivata dal suo comportamento nei confronti del primo agente – Rigetto (Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2) (v. punti 56-58, 64)

3. Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Mansioni svolte sotto il controllo di funzionari o di agenti temporanei – Diritto per qualsiasi agente temporaneo di controllare il lavoro di qualsiasi agente contrattuale – Insussistenza (Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2) (v. punto 66)

4. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti assunti al fine di svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Pretesa esistenza di molestie psicologiche – Necessità di un nesso tra i comportamenti costitutivi di molestie psicologiche e il licenziamento [Statuto dei funzionari, art. 12 bis; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punti 92, 93, 104, 119, 126)

5. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Note e valutazioni contenute in un rapporto informativo – Indizi non determinanti dell’esistenza di molestie (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 115)

6. Funzionari – Molestie psicologiche – Onere della prova – Produzione di certificati medici che attestano l’esistenza di disturbi psicologici – Indizio non determinante dell’esistenza di molestie (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 120) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) MW è condannata alle spese.

62020TJ0630_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 gennaio 2022 – MW / Parlamento (causa T‑630/20) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Molestie psicologiche – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Responsabilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso viziato da irregolarità formali – Regolarizzazione – Ricevibilità (Art. 263, comma 6, TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 46) 2. Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni – Attribuzione ad un agente di mansioni al di là del suo gruppo di funzioni – Argomento sollevato da un altro agente contro una decisione di risoluzione motivata dal suo comportamento nei confronti del primo agente – Rigetto (Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2) (v. punti 56-58, 64) 3. Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Mansioni svolte sotto il controllo di funzionari o di agenti temporanei – Diritto per qualsiasi agente temporaneo di controllare il lavoro di qualsiasi agente contrattuale – Insussistenza (Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2) (v. punto 66) 4. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti assunti al fine di svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Pretesa esistenza di molestie psicologiche – Necessità di un nesso tra i comportamenti costitutivi di molestie psicologiche e il licenziamento [Statuto dei funzionari, art. 12 bis; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punti 92, 93, 104, 119, 126) 5. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Note e valutazioni contenute in un rapporto informativo – Indizi non determinanti dell’esistenza di molestie (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 115) 6. Funzionari – Molestie psicologiche – Onere della prova – Produzione di certificati medici che attestano l’esistenza di disturbi psicologici – Indizio non determinante dell’esistenza di molestie (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 120) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) MW è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris