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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 07040/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 13445-2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore MELANIDE S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenzan. 164/2024della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 15/1/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] p er l ’ E dilizia [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria (di seguito ATERP) proponericorso, affidato a quattro motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessadalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro n. 1775/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2015 — 2016 emesso da Melanide S.p.A. per conto delComune di Cortale.

Il Comune e la Concessionaria sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibilesulla scorta del principio che , in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini dellaprova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché dellericevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato . eml o . msg , ai sensi dell'art. 9, commi 1 bise 1 ter, della l. n. 53 del 1994. 1.2.Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art.380 bisc.p.c. (cfr. Cass. nn. 19078 del 2018, 18758 del 2017) .

1.3. Invero, esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell’art. 3 bisdella suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.

1.4. L’art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. 1.5.Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

1.6. L’art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall’art. 16-quaterdella L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed i l comma 1- ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

1.7. La mancata produzione dellericevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina pertantol’inesistenza della notificazione ( cfr. in termini Cass.nn. 29670del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr.ex multis Cass.n. 20778del 2021, Sez.

U., n. 20604 del 2008).

1.8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, invero, più volte evidenziato la necessità di considerare «residuale» la categoria dell’inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il non atto e che è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto» (cfr. Cass.

S.U. n. 14916del 2016 ed altre conformi).

1.9. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa della ricorrente non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite P.E.C., e neppure è stata prodotta la ricevuta di accettazione, sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante.

1.10. Il procedimento di trasmissione degli atti non risulta in alcun modoconforme al diritto, posto che manca del tutto la prova dell’invio e della consegna dell’atto con relativa certificazione de l gestore del servizio, ed aciò consegue che si debba riscontrare la «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.

1.11. In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bisdella L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero –quando non sia possibile –in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass.n.20072 del 2015; conf.

Cass. n. 22803 del 2023 in motiv. ; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).1.12.Nel caso di specie, come si è detto, non è dunque applicabile l’art. 291 c.p.c., perché si è in presenza di attività notificatoria incompleta e quindi non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto questa Suprema Corte ha peraltro già avuto modo di affermare, seppure in riferimento alla notifica a mezzo posta, e cioè che « l a produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, pertanto, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982»(cfr. Cass. Sez.

Un.n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018 ; Cass. n. 25552 del 2017).1.13.

Quanto sin qui affermato non si pone peraltro in contrasto con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato -a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idoneaa consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (cfr. Cass. n. 16189 del 2023).

1.14. Nel caso preso in esame dalla Corte con la pronuncia dianzi citata, infatti, ricorreva una bendiversa ipotesi, in cui la violazione delle forme digitali concerneva la prova che l’atto fosse stato portato nella disponibilità del notificatario, essendo stati depositati i relativi files informatici delle ricevute di avvenuta accettazione e di consegna in diverso formato (.pdf)rispetto a quello prescritto ( . eml o . msg ) e che permette, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario nonché della certificazione dell’invio e della ricezione del messaggio PEC da parte del gestore di posta.

1.15. A differenza del caso in esame, non era dato dunque presumere la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale, invece,nella fattispecie esaminata nell’ordinanza n. 16189/2023 cit., rimaneva incerto solo l'esito, restando comunque possibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente idoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico. 1.16.Nella presente sede, al contrario, non è dato affermare né che consegna vi sia stata, perché occorrerebbe la prova concreta di ciò, né che non vi sia stata, perché anche ciò resta ignoto,con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il suoeffetto tipico (cfr. Cass. n. 15345 del 2023). 1.17.Dell'avvenuta notificazione con modalità telematica, come si è detto, manca del tutto la prova, perché la parte non ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005.

1.18. Stante lamancata produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, ilricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile , non essendo consentita la concessione di un termine per ildeposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.

2. Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 13445-2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore MELANIDE S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenzan. 164/2024della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 15/1/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] p er l ’ E dilizia [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria (di seguito ATERP) proponericorso, affidato a quattro motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessadalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro n. 1775/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2015 — 2016 emesso da Melanide S.p.A. per conto delComune di Cortale. Il Comune e la Concessionaria sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibilesulla scorta del principio che , in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini dellaprova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché dellericevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato . eml o . msg , ai sensi dell'art. 9, commi 1 bise 1 ter, della l. n. 53 del 1994. 1.2.Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art.380 bisc.p.c. (cfr. Cass. nn. 19078 del 2018, 18758 del 2017) . 1.3. Invero, esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell’art. 3 bisdella suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. 1.4. L’art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. 1.5.Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 1.6. L’art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall’art. 16-quaterdella L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed i l comma 1- ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 1.7. La mancata produzione dellericevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina pertantol’inesistenza della notificazione ( cfr. in termini Cass.nn. 29670del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr.ex multis Cass.n. 20778del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008). 1.8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, invero, più volte evidenziato la necessità di considerare «residuale» la categoria dell’inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il non atto e che è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto» (cfr. Cass. S.U. n. 14916del 2016 ed altre conformi). 1.9. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa della ricorrente non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite P.E.C., e neppure è stata prodotta la ricevuta di accettazione, sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante. 1.10. Il procedimento di trasmissione degli atti non risulta in alcun modoconforme al diritto, posto che manca del tutto la prova dell’invio e della consegna dell’atto con relativa certificazione de l gestore del servizio, ed aciò consegue che si debba riscontrare la «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione. 1.11. In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bisdella L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero –quando non sia possibile –in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass.n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv. ; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).1.12.Nel caso di specie, come si è detto, non è dunque applicabile l’art. 291 c.p.c., perché si è in presenza di attività notificatoria incompleta e quindi non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto questa Suprema Corte ha peraltro già avuto modo di affermare, seppure in riferimento alla notifica a mezzo posta, e cioè che « l a produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, pertanto, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982»(cfr. Cass. Sez. Un.n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018 ; Cass. n. 25552 del 2017).1.13. Quanto sin qui affermato non si pone peraltro in contrasto con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato -a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idoneaa consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (cfr. Cass. n. 16189 del 2023). 1.14. Nel caso preso in esame dalla Corte con la pronuncia dianzi citata, infatti, ricorreva una bendiversa ipotesi, in cui la violazione delle forme digitali concerneva la prova che l’atto fosse stato portato nella disponibilità del notificatario, essendo stati depositati i relativi files informatici delle ricevute di avvenuta accettazione e di consegna in diverso formato (.pdf)rispetto a quello prescritto ( . eml o . msg ) e che permette, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario nonché della certificazione dell’invio e della ricezione del messaggio PEC da parte del gestore di posta. 1.15. A differenza del caso in esame, non era dato dunque presumere la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale, invece,nella fattispecie esaminata nell’ordinanza n. 16189/2023 cit., rimaneva incerto solo l'esito, restando comunque possibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente idoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico. 1.16.Nella presente sede, al contrario, non è dato affermare né che consegna vi sia stata, perché occorrerebbe la prova concreta di ciò, né che non vi sia stata, perché anche ciò resta ignoto,con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il suoeffetto tipico (cfr. Cass. n. 15345 del 2023). 1.17.Dell'avvenuta notificazione con modalità telematica, come si è detto, manca del tutto la prova, perché la parte non ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005. 1.18. Stante lamancata produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, ilricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile , non essendo consentita la concessione di un termine per ildeposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. 2. Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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