CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 1994
Cassazione n. 19401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 17 ottobre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., oltre a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con entrambe le doglianze il ricorrente ha eccepito l'erroneità della decisione con cui i giudici di appello hanno ritenuto di escludere la configurazione della fattispecie ascrittagli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, stante la ritenuta ricorrenza degli indici sintomatici stabiliti ai fini dell'applicazione dell'indicata norma. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato - oltre che reiterativo delle medesime considerazioni critiche espresse nell'atto di appello - tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernent l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore