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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1972

Cassazione n. 40732/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1972 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 27 febbraio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando che, contrariamente alle deduzioni difensive, la Gimmillaro era certamente l'autrice dell'allacciamento abusivo, in quanto, sebbene la stessa fosse assente all'atto della verifica dei tecnici dell'Enel, l'abitazione servita dalla corrente era di proprietà della medesima.

Nella sentenza impugnata si è dato atto che, nel corso del giudizio, la Gimmillaro aveva risolto da tempo il contratto ed aveva fissato altrove la propria dimora, ma non forniva elementi a sostegno del proprio assunto.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si svi- luppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata va- lenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valu- tazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incom- patibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostru- zione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

La ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto e a prospettare una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezza- mento del materiale probatorio in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gra- vame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.2.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1972 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 27 febbraio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando che, contrariamente alle deduzioni difensive, la Gimmillaro era certamente l'autrice dell'allacciamento abusivo, in quanto, sebbene la stessa fosse assente all'atto della verifica dei tecnici dell'Enel, l'abitazione servita dalla corrente era di proprietà della medesima. Nella sentenza impugnata si è dato atto che, nel corso del giudizio, la Gimmillaro aveva risolto da tempo il contratto ed aveva fissato altrove la propria dimora, ma non forniva elementi a sostegno del proprio assunto. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si svi- luppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata va- lenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valu- tazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incom- patibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostru- zione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto e a prospettare una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezza- mento del materiale probatorio in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gra- vame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere este