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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03634/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 gennaio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 14 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal comportamento tenuto dal prevenuto al momento del fermo ordinato dagli operanti di P.S., e dall'assenza di alcuna plausibile giustificazione da questi fornita circa la disponibilità dell'auto provento di delitto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 gennaio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 14 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal comportamento tenuto dal prevenuto al momento del fermo ordinato dagli operanti di P.S., e dall'assenza di alcuna plausibile giustificazione da questi fornita circa la disponibilità dell'auto provento di delitto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 03634/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris