CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35453-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.35453/2018 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 542/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2018 R.G.N. 570/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 31.5.2018, la Corte d'appello di Firenze, in riforma, per quanto qui rileva, della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Onlus avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di talune collaboratrici notturne, ritenute prestatrici di lavoro subordinato; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Onlus ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute nella motivazione, nonché illogicità della motivazione stessa, per avere la Corte di merito ritenuto la natura subordinata della prestazione svolta dalle collaboratrici nonostante che fosse emerso che queste ultime lavoravano soltanto di notte, quando la legale rapp.te era assente, e che i turni venivano redatti sulla base della disponibilità di massima delle collaboratrici medesime, le quali peraltro avevano tutte altra occupazione; che, con il secondo motivo, le medesime censure sono ribadite per violazione degli artt. 2094, 2797 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché per omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697, 2222 c.c. e 409 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato che le anzidette circostanze non consentivano di sussumere le prestazioni di cui trattasi nell’ambito del lavoro subordinato; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che va anzitutto ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così da ult. Cass. n. 22846 del 2022, sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999); che, con riguardo alla sindacabilità per cassazione del ragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito della novella apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), il principio secondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con un apprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede di legittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014: così, tra le più recenti, Cass.nn. 10253 e 18611 del 2021); che, più in particolare, si è precisato (da ultimo da Cass.n. 22366 del 2021) che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine all'impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito e che la mancata valutazione di un elemento indiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, stante che il fatto da provare può considerarsi desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamente inconfutabile; che, alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che, nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (ripetesi, nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014), domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno presuntivamente ricondotto le collaborazioni precorse con le lavoratrici indicate in ricorso nell’alveo della prestazione di lavoro subordinato; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato