Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 25357/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati” (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), postoche “l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivinon oggetto di rinuncia” (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619)e, nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso propone argomenti sullamancata motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., inparticolare sul merito della contestazione a lui rivolta, in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quellaprevista dalla legge” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati” (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), postoche “l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivinon oggetto di rinuncia” (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619)e, nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso propone argomenti sullamancata motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., inparticolare sul merito della contestazione a lui rivolta, in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quellaprevista dalla legge” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris