CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; — u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha dedotto violazione di legge per essere stata la prova illegittimamente acquisita e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che, in data 02/02/23 è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dall'imputato e dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]