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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11373/2026

Testo disponibile della fonte

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sezione 9, in data 10/10/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

Il contribuente presentava istanza di rimborso all’Agenzia delleEntrate per ottenere la restituzione di euro 6.587,69, oltre interessi,versati a titolo di Irpef, per maggiori imposte indebitamente trattenuteNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo diprevidenza per il personale del M.E.F.In particolare, il contribuente assumeva che l’indennità supplementareerogata dal Fondo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro,avesse funzione esclusivamente previdenziale e fosse assimilabile alle“indennità equipollenti”, previste negli articoli 17, comma 1, e 19,comma 2 bis, del t.u.i.r.; pertanto, il relativo importo non andavaassoggettato a tassazione ordinaria, ma a tassazione separata, con gliabbattimenti previsti dalle norme richiamate.2.

A seguito del silenzio-rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA], ilcontribuente proponeva ricorso, affermando che, in ragione dellarichiamata normativa, l’imponibile liquidato dovesse esseredeterminato riducendo il suo ammontare netto di una somma pari adeuro 309,87 per ciascuno anno preso a base di commisurazione, previadetrazione di una somma pari alla percentuale dell’indennità̀corrispondente al rapporto tra l’aliquota del contributo previdenzialeposto a carico del lavoratore dipendente e assimilati e l’aliquotacomplessiva del contributo stesso versato, con un abbattimentoulteriore d’imponibile del 26,04%, percentuale quest’ultima derivantedal rapporto tra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore equella complessiva.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorsodel contribuente ritenendo che l’indennità supplementare corrispostaall’atto della cessazione dal servizio avesse funzione esclusivamenteprevidenziale, assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17,comma 1, del d.P.R. 917/1986, sicché rappresentava una forma diretribuzione differita alla quale era applicabile la tassazione separata.3.

Nel corso del giudizio di appello l’Ufficio, a seguito di interpellointerpretativo con risposta n. 425 del 2023, riconosceva come dovutoil rimborso determinato dall’applicazione di una riduzioneNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’imponibile calcolato moltiplicando euro 309.87 per ciascun anno diservizio; ribadiva, invece, la non spettanza dell’ulteriore detrazionerichiesta prevista nell’ultima parte del comma 2 bis dell’art. 19 deld.P.R. 917/1986, ciò in quanto non era prevista una contribuzione alda applicare, mentre la percentuale del 26,04% calcolata dallacontroparte era quella relativa alla c.d. buonauscita non assimilabileall’erogazione del Fondo in questione.L’adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con lasentenza qui impugnata, rigettava l’appello con condanna dell’Agenziadelle Entrate al pagamento delle spese di lite.4.

L’Agenzia ricorre per cassazione proponendo un solo motivo.

Ilcontribuente, al quale è stato notificato il ricorso in data 2/01/2025,non si è costituito.5.

Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deducel’erronea interpretazione dell’art. 17 del d.P.R. 917/1986, dell’art. 19,comma 2 bis, ultimo periodo, del medesimo d.P.R., in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’illegittimitàdella sentenza impugnata nella parte in cui riconosce come spettantel’ulteriore abbattimento percentuale dell’imponibile.Assume l’Amministrazione che il Fondo M.E.F. in questione, in baseall’art. 2 del d.P.R. n. 1034 del 1984, è alimentato:- dalle quote dei proventi derivati dall’applicazione degli articoli 5(“Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”) e 6(“proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavatedalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero deicrediti dello Stato”) della legge 15 novembre 1973, n. 734;Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026- dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità delfondo di riserva;- dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 70 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall’art. 3 del d.P.R.;- dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687;- dai proventi di cui all’art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545(rubricato: “Tariffa delle tasse ipotecarie.

Scritturazione di documenti”)e successive modificazioni;- dai proventi della trattenuta dell’1 per cento sulle vincite al giocodel lotto, ai sensi dell’art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528;- da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altriproventi vari ed eventuali (volontari e spontanei).L’Agenzia ricorrente deduce, quindi, che il Fondo non è alimentatoda contributi versati dal lavoratore nel corso della sua attivitàlavorativa, in quanto, per espresso disposto legislativo, le somme daesso corrisposte non provengono da contributi a carico del percipientefinale; pertanto, le somme erogate dal Fondo non sono pienamenteassimilabili alle “indennità equipollenti”, di cui all’ art. 17, comma 1,del t.u.i.r., quanto meno ai fini dell’applicazione della disciplina sulladeterminazione della base imponibile, di cui all’ultimo periodo dellostesso art. 19, comma 2 bis, del t.u.i.r. e, conseguentemente, sulleprestazioni erogate il contribuente non può invocare la riduzionedell’imponibile nella misura del 26,04% prevista da quest’ultima fonte.Le somme in contestazione, secondo la ricorrente, rientrano invece trale “altre indennità” e somme percepite una volta tanto, in dipendenzadella cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, come indicate allalettera a) del comma 1 dell’art. 17 del t.u.i.r.A sostegno di tale conclusione, l’Agenzia cita una recente pronunciadi questa Corte, nella cui motivazione si legge che «ad alimentare ilNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazioneall'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicate dall'articolo2, lettera c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di naturapalesemente pubblicistica.

Voci rappresentate da: proventi dallavendita di beni confiscati; proventi delle sanzioni pecuniarie; proventida tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco dellotto ed altre di identica natura.

Né contraddice tale affermazione lacircostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie,comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell’attività accertativa del suo personale.

Ed infatti, lo stesso personalebeneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attivitàaccertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraversol'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendoneuna sua entrata, e solo successivamente si traducono in una dellecomponenti dell’indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti,erogata dal Fondo medesimo.

Tal che non può dirsi che quel flusso dirisorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti equindi non può sostenersi che l’indennità poi da essi percetta siaautofinanziata» (Cass. n. 1006 del 2022, in motivazione).Se dunque difetta, tra le entrate che alimentano il Fondo, unacontribuzione diretta del lavoratore, non sarebbe neppure possibiledeterminare l’aliquota da applicare ai fini dell’ulteriore abbattimentodell’imponibile richiesto dalla controparte, ai sensi dell’art. 19, comma2 bis, ultimo periodo, del t.u.i.r. nella misura percentuale del 26,04%.Infatti, tale disposizione prevede che, ai fini della detrazione, lapercentuale da applicare deve essere determinata dal rapporto “fral'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratoriNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stessoversato all'ente, cassa o fondo di previdenza”.La percentuale indicata dal ricorrente (pari al 26,04%), ai finidell’ulteriore abbattimento dell’imponibile richiesto sarebbe stataquindi determinata in maniera impropria, in ragione del fatto che, inmancanza di un contributo posto a carico del lavoratore, non è possibiledeterminare l’aliquota “base”, richiesta dal legislatore ai fini del calcolo;peraltro, non essendo previsti neppure contributi a carico del datoredi lavoro, a favore del Fondo, non è possibile determinare in alcunmodo l’aliquota da applicare.2.

Il motivo è fondato.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermatointegralmente la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorsodel contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione37 e 38 del d.P.R. 602/1973- affinché l’imponibile fosse determinatoriducendo il suo ammontare netto di una somma pari ad euro 309.87per ciascun anno preso a base di commisurazione, come previstodall’art. 19 comma 2 bis, prima parte, con l’ulteriore abbattimento del26,04%, percentuale derivante dal rapporto tra l’aliquota dicontribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez.5,5.10.2016, n. 19859; Cass., sez. 6-5, 25.10.2017, n. 25396; Cass.sez.5, 22/05/2019, n. 13800, Cass., sez. 5, 14.01.2022, n. 1006), ecome confermato dalla stessa Agenzia a seguito di interpellointerpretativo n. 425 del 2023 e della risposta n. 91 del 2024, relativaad altro Fondo di analoga natura, la prestazione erogata dal Fondo inquestione non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta atassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 del t.u.i.r.Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato chel'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dalservizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero dellefinanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle"indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita conapplicazione di tassazione separata e non integrale, essendo lacomposizione del Fondo costituita in massima parte da premi diproduttività o da incentivi da parte dell’Istituto (Cass. sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.5330).Resta controverso se, in ragione dell’assimilazione dell’indennitàerogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17,comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l’art. 19, comma2 bis, del T.U.I.R. non solo per quanto riguarda la riduzione dell’importodi 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, conesclusione dei periodi di anzianità convenzionale, come è pacifico anchealla luce della risposta n. 425 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], lavoratori autonomi ed enti noncommerciali richiamata in ricorso, ma anche quella ulteriore dettatadall’ultimo periodo dello stesso comma 2 bis dell’art. 19 t.u.i.r.Secondo la disposizione normativa da ultimo citata «L'ammontarenetto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributiprevidenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, ècomputato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di taliindennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento ariposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fral'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratoridipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stessoversato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 5, 22/10/2024, n.27341 e n. 27348) il dato letterale di tale ultima previsione èinequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorronocontributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti eassimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori nonsolo come presupposto dell’ an della riduzione, ma anche qualeelemento che concorre alla quantificazione di quest’ultima, attraversoil rapporto, appunto, fra « l'aliquota del contributo previdenziale postoa carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessivadel contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».Nel caso di specie, tuttavia, nell’ambito dello stesso consolidatoorientamento posto a base della tassazione solo separata dell’indennitàerogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che adalimentare il Fondo, dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte inintegrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ diliquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicatedall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, dinatura palesemente pubblicistica.

Voci rappresentate da: proventi dallavendita di beni confiscati; proventi delle sanzioni pecuniarie; proventida tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco dellotto ed altre di identica natura.

Né contraddice tale affermazione lacircostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie,comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell’attività̀ accertativa del suo personale.

Ed infatti, lo stesso personalebeneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, per cui non può ̀sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (cosìla citata Cass. 14.01.2022, n. 1006).Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tanto premesso, richiamando le già menzionate pronunce dellaCorte sulla questione in esame (Cass. sez. 5, 22/10/2024, n. 27341 en. 27348) «se dunque deve ritenersi, in conformità all’orientamentogiurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato daun contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno ilpresupposto dell’applicazione (e della quantificazione) di cui al ridettoultimo periodo dell’art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero ilconcorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratoridipendenti».E’ stato, dunque, espresso il seguente condivisibile principio didiritto, al quale occorre uniformarsi: «Alla tassazione separata sullaliquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo diprevidenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da uncontributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratoridipendenti, non si applica la detrazione di cui all’ ultimo periodo dell’art.19, comma 2-bis, T.U.I.R.».3.

Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizioneaffinché, in accoglimento parziale del ricorso originario delcontribuente, ridetermini l’imponibile applicabile sull’indennità erogatadal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia edelle Finanze e provveda alla regolamentazione delle spese di lite.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovogiudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sezione 9, in data 10/10/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. Il contribuente presentava istanza di rimborso all’Agenzia delleEntrate per ottenere la restituzione di euro 6.587,69, oltre interessi,versati a titolo di Irpef, per maggiori imposte indebitamente trattenuteNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo diprevidenza per il personale del M.E.F.In particolare, il contribuente assumeva che l’indennità supplementareerogata dal Fondo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro,avesse funzione esclusivamente previdenziale e fosse assimilabile alle“indennità equipollenti”, previste negli articoli 17, comma 1, e 19,comma 2 bis, del t.u.i.r.; pertanto, il relativo importo non andavaassoggettato a tassazione ordinaria, ma a tassazione separata, con gliabbattimenti previsti dalle norme richiamate.2. A seguito del silenzio-rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA], ilcontribuente proponeva ricorso, affermando che, in ragione dellarichiamata normativa, l’imponibile liquidato dovesse esseredeterminato riducendo il suo ammontare netto di una somma pari adeuro 309,87 per ciascuno anno preso a base di commisurazione, previadetrazione di una somma pari alla percentuale dell’indennità̀corrispondente al rapporto tra l’aliquota del contributo previdenzialeposto a carico del lavoratore dipendente e assimilati e l’aliquotacomplessiva del contributo stesso versato, con un abbattimentoulteriore d’imponibile del 26,04%, percentuale quest’ultima derivantedal rapporto tra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore equella complessiva.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorsodel contribuente ritenendo che l’indennità supplementare corrispostaall’atto della cessazione dal servizio avesse funzione esclusivamenteprevidenziale, assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17,comma 1, del d.P.R. 917/1986, sicché rappresentava una forma diretribuzione differita alla quale era applicabile la tassazione separata.3. Nel corso del giudizio di appello l’Ufficio, a seguito di interpellointerpretativo con risposta n. 425 del 2023, riconosceva come dovutoil rimborso determinato dall’applicazione di una riduzioneNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’imponibile calcolato moltiplicando euro 309.87 per ciascun anno diservizio; ribadiva, invece, la non spettanza dell’ulteriore detrazionerichiesta prevista nell’ultima parte del comma 2 bis dell’art. 19 deld.P.R. 917/1986, ciò in quanto non era prevista una contribuzione alda applicare, mentre la percentuale del 26,04% calcolata dallacontroparte era quella relativa alla c.d. buonauscita non assimilabileall’erogazione del Fondo in questione.L’adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con lasentenza qui impugnata, rigettava l’appello con condanna dell’Agenziadelle Entrate al pagamento delle spese di lite.4. L’Agenzia ricorre per cassazione proponendo un solo motivo. Ilcontribuente, al quale è stato notificato il ricorso in data 2/01/2025,non si è costituito.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deducel’erronea interpretazione dell’art. 17 del d.P.R. 917/1986, dell’art. 19,comma 2 bis, ultimo periodo, del medesimo d.P.R., in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’illegittimitàdella sentenza impugnata nella parte in cui riconosce come spettantel’ulteriore abbattimento percentuale dell’imponibile.Assume l’Amministrazione che il Fondo M.E.F. in questione, in baseall’art. 2 del d.P.R. n. 1034 del 1984, è alimentato:- dalle quote dei proventi derivati dall’applicazione degli articoli 5(“Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”) e 6(“proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavatedalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero deicrediti dello Stato”) della legge 15 novembre 1973, n. 734;Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026- dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità delfondo di riserva;- dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 70 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall’art. 3 del d.P.R.;- dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687;- dai proventi di cui all’art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545(rubricato: “Tariffa delle tasse ipotecarie. Scritturazione di documenti”)e successive modificazioni;- dai proventi della trattenuta dell’1 per cento sulle vincite al giocodel lotto, ai sensi dell’art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528;- da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altriproventi vari ed eventuali (volontari e spontanei).L’Agenzia ricorrente deduce, quindi, che il Fondo non è alimentatoda contributi versati dal lavoratore nel corso della sua attivitàlavorativa, in quanto, per espresso disposto legislativo, le somme daesso corrisposte non provengono da contributi a carico del percipientefinale; pertanto, le somme erogate dal Fondo non sono pienamenteassimilabili alle “indennità equipollenti”, di cui all’ art. 17, comma 1,del t.u.i.r., quanto meno ai fini dell’applicazione della disciplina sulladeterminazione della base imponibile, di cui all’ultimo periodo dellostesso art. 19, comma 2 bis, del t.u.i.r. e, conseguentemente, sulleprestazioni erogate il contribuente non può invocare la riduzionedell’imponibile nella misura del 26,04% prevista da quest’ultima fonte.Le somme in contestazione, secondo la ricorrente, rientrano invece trale “altre indennità” e somme percepite una volta tanto, in dipendenzadella cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, come indicate allalettera a) del comma 1 dell’art. 17 del t.u.i.r.A sostegno di tale conclusione, l’Agenzia cita una recente pronunciadi questa Corte, nella cui motivazione si legge che «ad alimentare ilNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazioneall'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicate dall'articolo2, lettera c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di naturapalesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dallavendita di beni confiscati; proventi delle sanzioni pecuniarie; proventida tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco dellotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione lacircostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie,comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell’attività accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personalebeneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attivitàaccertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraversol'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendoneuna sua entrata, e solo successivamente si traducono in una dellecomponenti dell’indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti,erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può dirsi che quel flusso dirisorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti equindi non può sostenersi che l’indennità poi da essi percetta siaautofinanziata» (Cass. n. 1006 del 2022, in motivazione).Se dunque difetta, tra le entrate che alimentano il Fondo, unacontribuzione diretta del lavoratore, non sarebbe neppure possibiledeterminare l’aliquota da applicare ai fini dell’ulteriore abbattimentodell’imponibile richiesto dalla controparte, ai sensi dell’art. 19, comma2 bis, ultimo periodo, del t.u.i.r. nella misura percentuale del 26,04%.Infatti, tale disposizione prevede che, ai fini della detrazione, lapercentuale da applicare deve essere determinata dal rapporto “fral'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratoriNumero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stessoversato all'ente, cassa o fondo di previdenza”.La percentuale indicata dal ricorrente (pari al 26,04%), ai finidell’ulteriore abbattimento dell’imponibile richiesto sarebbe stataquindi determinata in maniera impropria, in ragione del fatto che, inmancanza di un contributo posto a carico del lavoratore, non è possibiledeterminare l’aliquota “base”, richiesta dal legislatore ai fini del calcolo;peraltro, non essendo previsti neppure contributi a carico del datoredi lavoro, a favore del Fondo, non è possibile determinare in alcunmodo l’aliquota da applicare.2. Il motivo è fondato.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermatointegralmente la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorsodel contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione37 e 38 del d.P.R. 602/1973- affinché l’imponibile fosse determinatoriducendo il suo ammontare netto di una somma pari ad euro 309.87per ciascun anno preso a base di commisurazione, come previstodall’art. 19 comma 2 bis, prima parte, con l’ulteriore abbattimento del26,04%, percentuale derivante dal rapporto tra l’aliquota dicontribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez.5,5.10.2016, n. 19859; Cass., sez. 6-5, 25.10.2017, n. 25396; Cass.sez.5, 22/05/2019, n. 13800, Cass., sez. 5, 14.01.2022, n. 1006), ecome confermato dalla stessa Agenzia a seguito di interpellointerpretativo n. 425 del 2023 e della risposta n. 91 del 2024, relativaad altro Fondo di analoga natura, la prestazione erogata dal Fondo inquestione non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta atassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 del t.u.i.r.Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato chel'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dalservizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero dellefinanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle"indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita conapplicazione di tassazione separata e non integrale, essendo lacomposizione del Fondo costituita in massima parte da premi diproduttività o da incentivi da parte dell’Istituto (Cass. sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.5330).Resta controverso se, in ragione dell’assimilazione dell’indennitàerogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17,comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l’art. 19, comma2 bis, del T.U.I.R. non solo per quanto riguarda la riduzione dell’importodi 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, conesclusione dei periodi di anzianità convenzionale, come è pacifico anchealla luce della risposta n. 425 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], lavoratori autonomi ed enti noncommerciali richiamata in ricorso, ma anche quella ulteriore dettatadall’ultimo periodo dello stesso comma 2 bis dell’art. 19 t.u.i.r.Secondo la disposizione normativa da ultimo citata «L'ammontarenetto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributiprevidenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, ècomputato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di taliindennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento ariposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fral'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratoridipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stessoversato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 5, 22/10/2024, n.27341 e n. 27348) il dato letterale di tale ultima previsione èinequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorronocontributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti eassimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori nonsolo come presupposto dell’ an della riduzione, ma anche qualeelemento che concorre alla quantificazione di quest’ultima, attraversoil rapporto, appunto, fra « l'aliquota del contributo previdenziale postoa carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessivadel contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».Nel caso di specie, tuttavia, nell’ambito dello stesso consolidatoorientamento posto a base della tassazione solo separata dell’indennitàerogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che adalimentare il Fondo, dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte inintegrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ diliquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicatedall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, dinatura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dallavendita di beni confiscati; proventi delle sanzioni pecuniarie; proventida tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco dellotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione lacircostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie,comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell’attività̀ accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personalebeneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, per cui non può ̀sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (cosìla citata Cass. 14.01.2022, n. 1006).Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tanto premesso, richiamando le già menzionate pronunce dellaCorte sulla questione in esame (Cass. sez. 5, 22/10/2024, n. 27341 en. 27348) «se dunque deve ritenersi, in conformità all’orientamentogiurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato daun contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno ilpresupposto dell’applicazione (e della quantificazione) di cui al ridettoultimo periodo dell’art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero ilconcorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratoridipendenti».E’ stato, dunque, espresso il seguente condivisibile principio didiritto, al quale occorre uniformarsi: «Alla tassazione separata sullaliquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo diprevidenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da uncontributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratoridipendenti, non si applica la detrazione di cui all’ ultimo periodo dell’art.19, comma 2-bis, T.U.I.R.».3. Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizioneaffinché, in accoglimento parziale del ricorso originario delcontribuente, ridetermini l’imponibile applicabile sull’indennità erogatadal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia edelle Finanze e provveda alla regolamentazione delle spese di lite.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovogiudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.Numero registro generale 151/2025Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 11373/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris