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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 10493/2024

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- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6807-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 7249/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] notificò alla LERONI S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per riprese I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2011 e 2013, conseguente alla decadenza dal beneficio della rateizzazione per omesso pagamento di alcune rate; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 3311/2019, rigettò il ricorso; che la LERONI S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 7249/2021, depositata il 12/08/2021 ha rigettato il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva –infondate le censure svolte dalla contribuente in relazione (a) alla nullità della notifica come (b) al difetto di motivazione (anche in punto di interessi) della cartella nonché (c) alla inesistenza del sottostante ruolo per difetto di sottoscrizione.

I giudici di appello ritennero, altresì, (d) ritualmente applicate le sanzioni; che avverso tale decisione la LERONI S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l' [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (nelle more succeduta ex lege alla [OSCURATO:PERSONA]); Rilevata, in via preliminare la ritualità (arg. da Cass., 23.2.2021, n. 4845, Rv. 660464-01e Cass., Sez.

U, 8.6.2021, n. 15911, Rv. 661509-02) della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di lite nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (succeduta ex lege alla [OSCURATO:PERSONA], ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 106 del 2021), presso il domicilio digitale della stessa (cfr. la relata della notifica telematica, munita delle relative attestazioni, eseguita presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ed allegata agli atti); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. 602/73 e dell’art.2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valido il ruolo sotteso alla cartella di pagamento impugnata, nonostante lo stesso non recasse alcuna sottoscrizione da parte del titolare dell’Ufficio ovvero di suo delegato; che il motivo è infondato; che questa Corte (cfr. Cass., Sez. Sez. 6-5, 5.3.2019, n. 6417, Rv. 653074-01) ha infatti precisato che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento”, o dell'intimazione ad adempiere, “da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli”, al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 5O, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, “deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)”; che la C.T.R., nel negare la sussistenza di cause di invalidità del ruolo connesse, ex se ed in difetto di prova specifica (gravante sulla parte contribuente) circa la inesistenza del potere di emissione ovvero circa la provenienza dell’atto, alla mancanza di sua sottoscrizione e si è, dunque, attenuta ai principi che precedono; che con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000” (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata benché la stessa, quale primo atto impositivo notificato al contribuente, fosse priva di motivazione in relazione alla modalità di calcolo degli interessi dovuti (cfr. ricorso, p. 26, cpv.); che il motivo è fondato; che questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce – come nella specie - il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez.

U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01); che, trattandosi, nella specie, di atto cd.

“impoesattivo” (cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato) e tenuto conto della generica dizione “interessi” contenuta in cartella (cfr., quanto alla specificità della censura, le pp. 8-10 del ricorso, ove la cartella impugnata è stata riprodotta integralmente), l’affermazione, contenuta in sentenza, per cui “il criterio di calcolo è fissato dalla legge” (cfr. p. 3, penultimo cpv. della motivazione) - donde dovrebbe evincersi la sufficienza della motivazione in parte qua - non risponde al minimo motivazionale richiesto da questa Corte, non consentendo di comprendere, neppure implicitamente, tipologia, natura e decorrenza degli interessi richiesti alla società contribuente; Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo, debba essere, al contrario accolto il secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata: non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito con l’accoglimento parziale dell’originario ricorso e l’annullamento della cartella di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi; che, in considerazione delle ragioni della decisione, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte con il secondo motivo di ricorso, risolto, peraltro, solo nelle more della pendenza del presente giudizio di legittimità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso.

Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’originario ricorso, annullando la cartella di pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6807-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 7249/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] notificò alla LERONI S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per riprese I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2011 e 2013, conseguente alla decadenza dal beneficio della rateizzazione per omesso pagamento di alcune rate; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 3311/2019, rigettò il ricorso; che la LERONI S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 7249/2021, depositata il 12/08/2021 ha rigettato il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva –infondate le censure svolte dalla contribuente in relazione (a) alla nullità della notifica come (b) al difetto di motivazione (anche in punto di interessi) della cartella nonché (c) alla inesistenza del sottostante ruolo per difetto di sottoscrizione. I giudici di appello ritennero, altresì, (d) ritualmente applicate le sanzioni; che avverso tale decisione la LERONI S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l' [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (nelle more succeduta ex lege alla [OSCURATO:PERSONA]); Rilevata, in via preliminare la ritualità (arg. da Cass., 23.2.2021, n. 4845, Rv. 660464-01e Cass., Sez. U, 8.6.2021, n. 15911, Rv. 661509-02) della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di lite nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (succeduta ex lege alla [OSCURATO:PERSONA], ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 106 del 2021), presso il domicilio digitale della stessa (cfr. la relata della notifica telematica, munita delle relative attestazioni, eseguita presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ed allegata agli atti); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. 602/73 e dell’art.2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valido il ruolo sotteso alla cartella di pagamento impugnata, nonostante lo stesso non recasse alcuna sottoscrizione da parte del titolare dell’Ufficio ovvero di suo delegato; che il motivo è infondato; che questa Corte (cfr. Cass., Sez. Sez. 6-5, 5.3.2019, n. 6417, Rv. 653074-01) ha infatti precisato che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento”, o dell'intimazione ad adempiere, “da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli”, al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 5O, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, “deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)”; che la C.T.R., nel negare la sussistenza di cause di invalidità del ruolo connesse, ex se ed in difetto di prova specifica (gravante sulla parte contribuente) circa la inesistenza del potere di emissione ovvero circa la provenienza dell’atto, alla mancanza di sua sottoscrizione e si è, dunque, attenuta ai principi che precedono; che con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000” (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata benché la stessa, quale primo atto impositivo notificato al contribuente, fosse priva di motivazione in relazione alla modalità di calcolo degli interessi dovuti (cfr. ricorso, p. 26, cpv.); che il motivo è fondato; che questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce – come nella specie - il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01); che, trattandosi, nella specie, di atto cd. “impoesattivo” (cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato) e tenuto conto della generica dizione “interessi” contenuta in cartella (cfr., quanto alla specificità della censura, le pp. 8-10 del ricorso, ove la cartella impugnata è stata riprodotta integralmente), l’affermazione, contenuta in sentenza, per cui “il criterio di calcolo è fissato dalla legge” (cfr. p. 3, penultimo cpv. della motivazione) - donde dovrebbe evincersi la sufficienza della motivazione in parte qua - non risponde al minimo motivazionale richiesto da questa Corte, non consentendo di comprendere, neppure implicitamente, tipologia, natura e decorrenza degli interessi richiesti alla società contribuente; Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo, debba essere, al contrario accolto il secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata: non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito con l’accoglimento parziale dell’originario ricorso e l’annullamento della cartella di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi; che, in considerazione delle ragioni della decisione, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte con il secondo motivo di ricorso, risolto, peraltro, solo nelle more della pendenza del presente giudizio di legittimità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’originario ricorso, annullando la cartella di pagamen
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