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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47572/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respinge'vu il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41bis, co. 2, O.P.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che nel decreto risultano compiutamente indicati sia gli elementi sintomatici della ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, sia quelli che testimoniano la consistente ed attuale pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato condannato quale capo promotore del proprio clan.

Inoltre, viene sottolineato che nel D.M. sono richiamate le recenti indagini ed operazioni di P.G. indicate dalla DIA con riferimento all'attuale assetto ed operatività dell'associazione, che costituisce parametro del perdurare del rischio di indebiti collegamenti con l'esterno.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Angelo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41bis, co. 2, 0.P., all'art.27 Cost., agli artt. 3 e 6 CEDU; insussistenza dei presupposti normativi per la proroga del regime detentivo di rigore; carenza assoluta della motivazione.

In data 3 giugno 2022 è stata depositata memoria con cui si chiede l'assegnazione alla Prima Sezione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (in riferimento al dedotto vizio di motivazione) e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respinge'vu il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41bis, co. 2, O.P. In motivazione, il Tribunale sottolinea che nel decreto risultano compiutamente indicati sia gli elementi sintomatici della ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, sia quelli che testimoniano la consistente ed attuale pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato condannato quale capo promotore del proprio clan. Inoltre, viene sottolineato che nel D.M. sono richiamate le recenti indagini ed operazioni di P.G. indicate dalla DIA con riferimento all'attuale assetto ed operatività dell'associazione, che costituisce parametro del perdurare del rischio di indebiti collegamenti con l'esterno. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Angelo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41bis, co. 2, 0.P., all'art.27 Cost., agli artt. 3 e 6 CEDU; insussistenza dei presupposti normativi per la proroga del regime detentivo di rigore; carenza assoluta della motivazione. In data 3 giugno 2022 è stata depositata memoria con cui si chiede l'assegnazione alla Prima Sezione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (in riferimento al dedotto vizio di motivazione) e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il C
Decreto Cassazione n. 47572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris