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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40917/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1975 Avverso la sentenza resa il 26 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione in ordine alla riduzione per la fattispecie del tentativo, e dell'avv.

D'Agosto in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma resa il 5 novembre 2019, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile cei reati di lesioni e tentata estorsione, ha rideterminato la pena inflitta.

Si addebita all'imputato di avere in concorso con altri soggetti tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di 10 per comprare qualcosa da bere e al rifiuto del predetto di avergli cagionato lesioni personali. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per la manifesta illogicità della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B come estorsione, nonostante la palese insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale fattispecie.

Nel caso in esame manca la volontà del ricorrente di procurare un ingiusto profitto di natura economica, nonché la predisposizione di atti diretti in modo non equivoco a cagionare un danno economico alla parte offesa ed è lo stesso giudice che nella sentenza di primo grado afferma che la violenta aggressione è stata determinata solo per affermare il proprio prestigio delinquenziale. il ricorrente osserva che a pag na 2 dell'impugnata sentenza la Corte ha sottolineato che il diniego della persona offesa a pagare la consumazione richiesta dagli imputati appare assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto che costituisce un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

Poiché lo scopo perseguito dall'imputato era diverso da quello di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale non ricorrono i presupposti della fattispecie contestata. 2.2 Violazione di legge in punto di corretta applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 61 numero 1 codice penale dei futili motivi poiché la corte ha valorizzato la negativa personalità del prevenuto, ma non ha formulato analoga valutazione, pur necessaria, in relazione alla sussistenza della contestata aggravante.

Di contro la Corte di Cassazione ha affermato che il giudizio sulla futilità che integra l'aggravante dei futili motivi non può essere astrattamente riferito al comportamento di una persona media ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie tenuto conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato. 2.3 Vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sollecitato in udienza anche dal procuratore generale, tenuto conto dell'intervenuto risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa.

Tale richiesta è stata respinta osservando che il reato estorsivo ha natura plurioffensiva e soltanto quando anche il danno morale sia di infima entità può essere riconosciuta la detta attenuante mentre il risarcimento del danno era stato liquidato in primo grado nella misura di 20.000 C. Nel negare l'attenuante però la Corte ha omesso di attribuire adeguata rilevanza all'integrale risarcimento del danno operato personalmente dall'odierno ricorrente che ha comportato la revoca della costituzione di parte civile e ha confermato il diniego anche delle attenuanti generiche, determinando nel complesso una pena particolarmente gravosa.

La Corte di appello a fronte di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento di una riduzione della pena è rimasta illegittimamente silente non spiegando le ragioni poste a fondamento del suo giudizio discrezionale. [OSCURATO:PERSONA] [DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1La Corte ha reso (rjadeguata e idonea motivazione affermando che L'imputato - aveva tentato di ottenere con minacce il pagamento da parte della persona offesa di una consumazione al bar o la consegna di 10 C e al suo rifiuto lo aveva percosso.

Tale condotta certamente integra il delitto di estorsione tentata e non quello di violenza privata poiché 1,aliquarta jazione è preordinata a procurare un ingiusto profitto con conseguente pregiudizio di carattere patrimoniale nei confronti della persona offesa.DotgeQuesta Corte ha avuto modo di affermare che è estorsiva anche la condotta posta in essere per perseguire un vantaggio morale purchè il pregiudizio ricada nella sfera patrimoniale della persona offesa.

E questo è il caso . 1.2 La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, che è stata contestata in relazione al reato di lesioni personali e non al reato di estorsione, è manifestamente infondata, poiché la Corte ha spiegato che nel caso in esame sussiste un'evidente sproporzione tra il rifiuto opposto dalla persona offesa alla richiesta di versare la somma di 10 C e la reazione violenta che ne è seguita e che ha cagionato le lesioni refertate.

Non ricorre alcuna contraddizione interna nella motivazione della sentenza poiché i futili motivi sono contestati in relazione alle percosse e non in relazione alla condotta estorsiva. 1.3 La Corte ha reso adeguata motivazione anche in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità,poiché ha osservato che il reato di estorsione ha natura di reato plurioffensivo e la valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla persona offesa non può certamente nel caso in esame ritenersi di infima entità.

Peraltro la Corte ha preso atto del risarcimento avvenuto, che ha dato luogo alla revoca della costituzione di parte civile e ha ritenuto di ridurre la pena inflitta, pur correttamente affermando che non ricorrono i presupposti per la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale, in quanto il risarcimento è intervenuto a distanza di oltre un anno dalla conclusione del primo grado di giudizio gmiltinia; e quindi tardivamente.

La Corte ha spiegato altresì che la negativa personalità dell'imputato gravato da diversi precedenti penali e ritenuto soggetto attualmente pericoloso non consente di concedere in suo favore le circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla riduzione per il tentativo la censura formulata dal ricorrente come peraltro quella formulata con i motivi di appello appare generica, poiché con l'atto di appello la difesa si è limitata ad affermare che la prevista riduzione della pena applicata nel minimo di 1/3 appare oltremodo vessatoria. si tratta di un motivo di appello del tutto aspecifico poiché non espone le ragioni poste a suo fondamento e pertanto la Corte ben poteva non rispondere in modo specifico al riguardo. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1975 Avverso la sentenza resa il 26 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione in ordine alla riduzione per la fattispecie del tentativo, e dell'avv. D'Agosto in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma resa il 5 novembre 2019, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile cei reati di lesioni e tentata estorsione, ha rideterminato la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere in concorso con altri soggetti tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di 10 per comprare qualcosa da bere e al rifiuto del predetto di avergli cagionato lesioni personali. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per la manifesta illogicità della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B come estorsione, nonostante la palese insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale fattispecie. Nel caso in esame manca la volontà del ricorrente di procurare un ingiusto profitto di natura economica, nonché la predisposizione di atti diretti in modo non equivoco a cagionare un danno economico alla parte offesa ed è lo stesso giudice che nella sentenza di primo grado afferma che la violenta aggressione è stata determinata solo per affermare il proprio prestigio delinquenziale. il ricorrente osserva che a pag na 2 dell'impugnata sentenza la Corte ha sottolineato che il diniego della persona offesa a pagare la consumazione richiesta dagli imputati appare assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto che costituisce un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Poiché lo scopo perseguito dall'imputato era diverso da quello di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale non ricorrono i presupposti della fattispecie contestata. 2.2 Violazione di legge in punto di corretta applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 61 numero 1 codice penale dei futili motivi poiché la corte ha valorizzato la negativa personalità del prevenuto, ma non ha formulato analoga valutazione, pur necessaria, in relazione alla sussistenza della contestata aggravante. Di contro la Corte di Cassazione ha affermato che il giudizio sulla futilità che integra l'aggravante dei futili motivi non può essere astrattamente riferito al comportamento di una persona media ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie tenuto conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato. 2.3 Vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sollecitato in udienza anche dal procuratore generale, tenuto conto dell'intervenuto risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa. Tale richiesta è stata respinta osservando che il reato estorsivo ha natura plurioffensiva e soltanto quando anche il danno morale sia di infima entità può essere riconosciuta la detta attenuante mentre il risarcimento del danno era stato liquidato in primo grado nella misura di 20.000 C. Nel negare l'attenuante però la Corte ha omesso di attribuire adeguata rilevanza all'integrale risarcimento del danno operato personalmente dall'odierno ricorrente che ha comportato la revoca della costituzione di parte civile e ha confermato il diniego anche delle attenuanti generiche, determinando nel complesso una pena particolarmente gravosa. La Corte di appello a fronte di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento di una riduzione della pena è rimasta illegittimamente silente non spiegando le ragioni poste a fondamento del suo giudizio discrezionale. [OSCURATO:PERSONA] [DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1La Corte ha reso (rjadeguata e idonea motivazione affermando che L'imputato - aveva tentato di ottenere con minacce il pagamento da parte della persona offesa di una consumazione al bar o la consegna di 10 C e al suo rifiuto lo aveva percosso. Tale condotta certamente integra il delitto di estorsione tentata e non quello di violenza privata poiché 1,aliquarta jazione è preordinata a procurare un ingiusto profitto con conseguente pregiudizio di carattere patrimoniale nei confronti della persona offesa.DotgeQuesta Corte ha avuto modo di affermare che è estorsiva anche la condotta posta in essere per perseguire un vantaggio morale purchè il pregiudizio ricada nella sfera patrimoniale della persona offesa. E questo è il caso . 1.2 La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, che è stata contestata in relazione al reato di lesioni personali e non al reato di estorsione, è manifestamente infondata, poiché la Corte ha spiegato che nel caso in esame sussiste un'evidente sproporzione tra il rifiuto opposto dalla persona offesa alla richiesta di versare la somma di 10 C e la reazione violenta che ne è seguita e che ha cagionato le lesioni refertate. Non ricorre alcuna contraddizione interna nella motivazione della sentenza poiché i futili motivi sono contestati in relazione alle percosse e non in relazione alla condotta estorsiva. 1.3 La Corte ha reso adeguata motivazione anche in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità,poiché ha osservato che il reato di estorsione ha natura di reato plurioffensivo e la valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla persona offesa non può certamente nel caso in esame ritenersi di infima entità. Peraltro la Corte ha preso atto del risarcimento avvenuto, che ha dato luogo alla revoca della costituzione di parte civile e ha ritenuto di ridurre la pena inflitta, pur correttamente affermando che non ricorrono i presupposti per la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale, in quanto il risarcimento è intervenuto a distanza di oltre un anno dalla conclusione del primo grado di giudizio gmiltinia; e quindi tardivamente. La Corte ha spiegato altresì che la negativa personalità dell'imputato gravato da diversi precedenti penali e ritenuto soggetto attualmente pericoloso non consente di concedere in suo favore le circostanze attenuanti generiche. Quanto alla riduzione per il tentativo la censura formulata dal ricorrente come peraltro quella formulata con i motivi di appello appare generica, poiché con l'atto di appello la difesa si è limitata ad affermare che la prevista riduzione della pena applicata nel minimo di 1/3 appare oltremodo vessatoria. si tratta di un motivo di appello del tutto aspecifico poiché non espone le ragioni poste a suo fondamento e pertanto la Corte ben poteva non rispondere in modo specifico al riguardo. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore Il P
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