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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 1963

Cassazione n. 12564/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25/11/2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Marsala emessa con rito abbreviato il 25/11/2021 di condanna alla pena di giustizia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 (attualmente art. 493-ter cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Bilardello, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, eccependo la violazione di legge (artt. 350 e 342, comma 1-bis cod. proc. pen.) per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, riportate in forma sintetica nell'annotazione di P.G. del 28/07/2017 e poste a base della decisione.

Sostiene il ricorrente che la scelta del rito non aveva efficacia sanante, trattandosi di un vizio (mancanza di verbalizzazione e sottoscrizione del dichiarante) che incideva sulla formazione della prova, acquisita senza le garanzie difensive, attraverso un'attività di rielaborazione (quella delle forze dell'ordine) che non assicurava la trasposizione della libera volontà dell'indagato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Premesso che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01), non esistono elementi che facciano ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso.

3.2. Dalla documentazione acquisita agli atti, a seguito delle indagini di p.g., risulta infatti che il Bilardello si servì, per acquistare servizi alberghieri per circa duemila euro, di una carta di credito Mastercard della quale non era titolare, intestata ad un cittadino australiano, che, accortosi dell'addebito, contestò l'operazione.

A fronte di tali elementi di fatto - non oggetto di impugnazione e, pertanto, da ritenersi pacifici, in sé idonei ad integrare gli estremi del reato contestato - l'imputato non ha provato circostanze di segno contrario che potessero giustificare l'uso della carta - reperibile, come sottolineato in sede di merito, solo attraverso circuiti bancari autorizzati - in mancanza di autorizzazione del titolare, i cui dati sono stati all'evidenza clonati.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25/11/2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Marsala emessa con rito abbreviato il 25/11/2021 di condanna alla pena di giustizia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 (attualmente art. 493-ter cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Bilardello, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, eccependo la violazione di legge (artt. 350 e 342, comma 1-bis cod. proc. pen.) per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, riportate in forma sintetica nell'annotazione di P.G. del 28/07/2017 e poste a base della decisione. Sostiene il ricorrente che la scelta del rito non aveva efficacia sanante, trattandosi di un vizio (mancanza di verbalizzazione e sottoscrizione del dichiarante) che incideva sulla formazione della prova, acquisita senza le garanzie difensive, attraverso un'attività di rielaborazione (quella delle forze dell'ordine) che non assicurava la trasposizione della libera volontà dell'indagato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Premesso che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01), non esistono elementi che facciano ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso. 3.2. Dalla documentazione acquisita agli atti, a seguito delle indagini di p.g., risulta infatti che il Bilardello si servì, per acquistare servizi alberghieri per circa duemila euro, di una carta di credito Mastercard della quale non era titolare, intestata ad un cittadino australiano, che, accortosi dell'addebito, contestò l'operazione. A fronte di tali elementi di fatto - non oggetto di impugnazione e, pertanto, da ritenersi pacifici, in sé idonei ad integrare gli estremi del reato contestato - l'imputato non ha provato circostanze di segno contrario che potessero giustificare l'uso della carta - reperibile, come sottolineato in sede di merito, solo attraverso circuiti bancari autorizzati - in mancanza di autorizzazione del titolare, i cui dati sono stati all'evidenza clonati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazi
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