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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20011/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn 201/RG. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di calunnia, esercizio arbitrario e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni difensive e l'istanza di astensione su cui si è provveduto come da verbale; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove esaminate, costituite anche da video, che avevano ricostruito l'intero sviluppo della vicenda criminale, dalla certificazione medica e dal mancato ritrovamento di qualsiasi coltello da parte dell'operante intervenuto, a riprova della correttezza della dinamica riferita dalla persona offesa e non di quella, ritenuta calunniosa, del ricorrente la cui denuncia era stata archiviata (si veda, in particolare, pagg. 11 e 12 sul delitto di calunnia; pag. 12 e 13 per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove motiva in ordine alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, alla luce dei precedenti dell'imputato; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn 201/RG. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di calunnia, esercizio arbitrario e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni difensive e l'istanza di astensione su cui si è provveduto come da verbale; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove esaminate, costituite anche da video, che avevano ricostruito l'intero sviluppo della vicenda criminale, dalla certificazione medica e dal mancato ritrovamento di qualsiasi coltello da parte dell'operante intervenuto, a riprova della correttezza della dinamica riferita dalla persona offesa e non di quella, ritenuta calunniosa, del ricorrente la cui denuncia era stata archiviata (si veda, in particolare, pagg. 11 e 12 sul delitto di calunnia; pag. 12 e 13 per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove motiva in ordine alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, alla luce dei precedenti dell'imputato; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 20011/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris