CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 21273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di incapacità processuale appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso che i disturbi documentati dalla difesa potessero incidere sulla capacità di partecipare coscientemente al processo, considerato che la documentazione riferita al trattamento penitenziario è palesemente eccentrica rispetto all'assunto difensivo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e che non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato ed alla condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente per opporsi alla contravvenzione stradale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ric:orso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]