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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 28204/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23661/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e UmbertoSanti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -intimato- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1484/2019 depositata il 27/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si apprende dagli atti, a seguito di una verifica fiscale , la Guardia di finanza di Bologna accertava che la società L ead [OSCURATO:SOCIETA] aveva emesso fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto prestazioni riconducibili ad un progetto di ricerca e sviluppo autorizzato e finanziato dal Ministero dell'Istruzione , università e ricerca (MIUR ) e ritenuto mai realizzato , per cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, era segnalato alla Procura della Repubblica unitamente al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] SRL .

2. I fatti venivano segnalati anche alla Guardia di F inanza di Lendinara che avviava una verifica nei confronti della GEBSRL.

3. Sulla base delle informazioni trasmesse dai verificatori, l'agenzia delle entrate ipotizzava quindi che tra le società L ead [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse intercorso un accordo fraudolento al fine di documentare a favore di quest'ultima costi fittizi relativi ad una attività di ricerca svolta con l'intento di ottenere riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti, grazie all'accreditamento del progetto presso il MIUR.

3.1. Conseguentemente, con separati atti di accertamento , emessi per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti della società i costi ritenuti oggettivamente inesistenti e l'iva relativa indebitamente detratta, mentre nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2006 e [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2005 e 2006, accertava i maggiori redditi di partecipazione, trattandosi di società di capitali che aveva optato per il regime la trasparenza.

4. Società e soci impugnavano i predetti atti impositivi e la CTP di Rovigo, previa riunione, accoglieva i ricorsi.

Nella specie, i giudici di prossimità, anche avvalendosi d ella relazione tecnica affidata a Consulente d’ufficio, accertavano che l’attività di ricerca era stata effettivamente svolta.

5. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello del l’Agenzia delle entrate, sull’assunto che, pur non essendovi dubbi in merito alla effettiva esecuzione della ricerca, dagli atti di causa emergevano elementi tali da far ritenere che ad essa non avrebbe partecipato la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, accoglieva in parte l’appello incidentale proposto dai soci, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall’art. 47 del Tuir.

6. Avverso la predetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci della [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio di merito fallita, i primi due anche quali destinatari di avvisi di accertamento personali.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato.

In prossimità dell’adunanza, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato al [OSCURATO:SOCIETA] SRLche, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello.

1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame,che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n.18364).

2. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23661/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e UmbertoSanti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -intimato- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1484/2019 depositata il 27/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si apprende dagli atti, a seguito di una verifica fiscale , la Guardia di finanza di Bologna accertava che la società L ead [OSCURATO:SOCIETA] aveva emesso fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto prestazioni riconducibili ad un progetto di ricerca e sviluppo autorizzato e finanziato dal Ministero dell'Istruzione , università e ricerca (MIUR ) e ritenuto mai realizzato , per cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, era segnalato alla Procura della Repubblica unitamente al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] SRL . 2. I fatti venivano segnalati anche alla Guardia di F inanza di Lendinara che avviava una verifica nei confronti della GEBSRL. 3. Sulla base delle informazioni trasmesse dai verificatori, l'agenzia delle entrate ipotizzava quindi che tra le società L ead [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse intercorso un accordo fraudolento al fine di documentare a favore di quest'ultima costi fittizi relativi ad una attività di ricerca svolta con l'intento di ottenere riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti, grazie all'accreditamento del progetto presso il MIUR. 3.1. Conseguentemente, con separati atti di accertamento , emessi per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti della società i costi ritenuti oggettivamente inesistenti e l'iva relativa indebitamente detratta, mentre nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2006 e [OSCURATO:PERSONA] gli anni 2005 e 2006, accertava i maggiori redditi di partecipazione, trattandosi di società di capitali che aveva optato per il regime la trasparenza. 4. Società e soci impugnavano i predetti atti impositivi e la CTP di Rovigo, previa riunione, accoglieva i ricorsi. Nella specie, i giudici di prossimità, anche avvalendosi d ella relazione tecnica affidata a Consulente d’ufficio, accertavano che l’attività di ricerca era stata effettivamente svolta. 5. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello del l’Agenzia delle entrate, sull’assunto che, pur non essendovi dubbi in merito alla effettiva esecuzione della ricerca, dagli atti di causa emergevano elementi tali da far ritenere che ad essa non avrebbe partecipato la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, accoglieva in parte l’appello incidentale proposto dai soci, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall’art. 47 del Tuir. 6. Avverso la predetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci della [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio di merito fallita, i primi due anche quali destinatari di avvisi di accertamento personali. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato al [OSCURATO:SOCIETA] SRLche, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello. 1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame,che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n.18364). 2. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta gi
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