CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 luglio 2021, il Tribunale di Lagonegro dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabiledel reato di ricettazione di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. e lo condannava alla pena di anni due direclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, perché, in concorso con altri eal fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva l’autovettura Fiat 500X targataEX975NE, provento del furto denunciato da [OSCURATO:PERSONA] presso la Stazione dei Carabinieri di RomaAlessandrina.2. Avverso tale decisione l’imputato proponeva appello, per il tramite del difensore, deducendol’erronea affermazione della propria responsabilità.Sosteneva, in particolare, di essersi limitato a svolgere un ruolo di intermediario nella trattativa per lavendita dell’autovettura nell’ambito delle mansioni svolte quale dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., senzaacquistare il veicolo per sé né acquisirne la disponibilità materiale.Assumeva, inoltre, di non avere potuto conoscere la provenienza illecita del mezzo, anche inconsiderazione del fatto che la denuncia di furto era stata presentata soltanto il giorno successivo allatrattativa.3. Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Potenza rigettava il gravame e confermavaintegralmente la pronuncia di primo grado.4. Avverso tale sentenza, l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sarannoesposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen.,sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato di ricettazione, inassenza della prova degli elementi costitutivi della fattispecie.4.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 598-ter cod.proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputatononostante la mancata regolare notifica del decreto di citazione e degli atti processuali.4.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., lamentando la mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine allaritenuta responsabilità dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento.2. Per ragioni di priorità logico-giuridica, deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo,concernente dedotte nullità processuali relative alla celebrazione del giudizio di appello.Il motivo è infondato.Con esso la difesa deduce inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 598-ter cod. proc.pen., assumendo l’irritualità della dichiarazione di assenza pronunciata nel giudizio di appello in ragione delladedotta invalidità della notificazione del decreto di citazione e degli ulteriori atti processuali.Trattandosi di censura con la quale viene dedotto un error in procedendo, questa Corte è giudiceanche del fatto processuale e può accedere direttamente all’esame degli atti al fine di verificare lafondatezza della doglianza (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01).Invero, dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado furitualmente notificato all’imputato personalmente, sicché correttamente ne venne dichiarata l’assenza nelrelativo giudizio.Poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 9 luglio 2021 e il giudizio di appello èstato introdotto con impugnazione proposta il 18 novembre 2021, dunque anteriormente all’entrata in vigoredel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trova applicazione, in relazione alla declaratoria di assenza già emessanel corso del giudizio di primo grado, la disciplina transitoria di cui all’art. 89 stesso d.lgs., che, in materia diassenza, fa salvi i provvedimenti già emessi nei procedimenti pendenti.Ne consegue che, non risultando revocata la declaratoria pronunciata nel giudizio di primo grado, lacondizione di assente permaneva anche nel successivo giudizio di appello celebrato nelle forme cartolari,secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136-01), sicchéla censura non coglie nel segno e va formalmente respinta.3. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, pur formalmenteprospettati sotto distinti profili, investono entrambi la tenuta logico-giuridica della motivazione in ordine allaritenuta configurabilità del delitto di ricettazione e alla riferibilità della relativa condotta all’imputato.Anche dette censure risultano infondate.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità deldelitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto né l’individuazionedel suo autore, potendo la provenienza delittuosa del bene essere desunta anche da elementi logici ecircostanze di fatto obiettivamente significative (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01).Ne consegue che la circostanza che la denuncia di furto sia stata formalmente presentata in epocasuccessiva alla trattativa non assume rilievo decisivo, non implicando essa necessariamente che il fattodelittuoso non fosse già stato consumato né che la provenienza illecita del bene non fosse altrimentipercepibile.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la consapevolezza della provenienzadelittuosa del veicolo valorizzando plurimi elementi convergenti, costituiti dalle modalità della compravendita,dall’assenza di regolare documentazione attestante il trasferimento della proprietà e dalle modalità dicustodia del mezzo, rinvenuto occultato all’interno di un cassone metallico collocato nel deposito dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e coperto da un telo.Le valutazioni espresse dalla Corte territoriale si collocano, peraltro, nel solco di una doppia conforme,poiché la sentenza di appello si salda con quella di primo grado mediante il richiamo ai medesimi elementiprobatori e l’adozione degli stessi criteri valutativi, così da costituire un unico complessivo corpoargomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).A fronte di tale apparato motivazionale, la prospettazione difensiva secondo cui l’imputato avrebbeagito quale mero intermediario nell’interesse della società datrice di lavoro si risolve nella prospettazione diuna ricostruzione alternativa della vicenda, non idonea a evidenziare vizi logici o giuridici della motivazioneimpugnata.Né assume rilievo decisivo la dedotta riferibilità ad altri dell’occultamento materiale del mezzo, attesoche la responsabilità dell’imputato è stata affermata non quale autore materiale di tale condotta, bensì sullabase del suo accertato coinvolgimento nell’acquisizione e nella gestione del bene di provenienza delittuosa.4. L’infondatezza dei motivi dedotti non impedisce, tuttavia, il rilievo della causa estintiva maturatasuccessivamente alla sentenza impugnata.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, soltanto l’inammissibilità delricorso per cassazione, impedendo la valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione,preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente allapronuncia impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 5, n. 40295 del 08/05/2024,Casarrubia, non mass.).Nel caso di specie, non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi l’estinzionedel reato per intervenuta prescrizione, maturata nelle more del presente giudizio di legittimità, esegnatamente il 6 marzo 2026, data a cui si perviene considerando l’epoca di commissione del fatto (7 luglio2015), la durata del termine prescrizionale comprensivo degli eventi interruttivi (dieci anni) e le sospensionidel giudizio computabili a vario titolo (duecentoquarantadue giorni). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.Così deciso, il 20/03/2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]