CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8534/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.TOMA, 45 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del MINISTRO p.t. -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE LECCE n.991/2023 nel proc. R.G.N. 2301/2023 deposita to i l 13/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Il Tribunale di Lecce, con decreto in data 13/4/2023, su richiesta della Questura di Brindisi, ha prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori sessanta giorni al fine dell’espletamento della procedura promossa per il riconoscimento della protezione internazionale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 6, del d.lgs. n.286/1998 e del d.lgs. n.142/2015. Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 20/4/2023 presso l’Avvocatura Generale dello Stato al Ministero dell’Interno che è rimasto intimato, ha chiesto, con due mezzi illustrati con memoria, la cassazione del decreto. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. artt. 14 d.lgs. n.286/98 e 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015, la motivazione inesistente circa le ragioni della proroga e la nullità della decisione e del procedimento. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 28 bis e ter d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 6, c. 6, d.lgs. n. 142/2015 e 13 Cost., il superamento dei termini massimi di trattenimento e omessa pronuncia. A parere del ricorrente, il Tribunale di Lecce ha concesso la proroga del trattenimento in CPR senza tenere conto del superamento dei termini massimi di trattenimento, sebbene la relativa questione fosse stata oggetto di specifica discussione. 4.1.-Il primo motivo è fondato e va accolto. Come si evince dal ricorso, redatto con la dovuta specificità, il Questore di Catanzaro, ritenendo che lo straniero si trovasse nella condizione di cui all’art. 6, co. 2, d.lg 142/29015, aveva disposto il suo trattenimento nel CPR di Brindisi con provvedimento del 17.3.2023 per giorni 30, ritualmente convalidato. In data 11.4.2023 il Questore di Brindisi aveva chiesto la proroga del trattenimento, sul presupposto che fossero ancora pendenti i termini per promuovere ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità emessa dalla competente [OSCURATO:PERSONA]. In merito, all’udienza di convalida della proroga del trattenimento, il difensore aveva rilevato che nessun provvedimento di inammissibilità era stato notificato allo straniero, con la conseguenza che lo stesso doveva essere immediatamente rimesso in libertà per decorrenza dei termini massimi per la decisione ed il Questore aveva reiterato la richiesta di proroga, specificando che “il provvedimento è stato emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e risulta in attesa di firma digitale da parte della Commissione”. Orbene, come è dato evincere, la difesa del ricorrente aveva posto una questione di carattere giuridico concernente la prospettata decorrenza dei termini massimi per la decisione, questione che il Tribunale non ha esaminato perché non ha proceduto all’accertamento dei fatti e non ha motivato affatto. Il motivo va, pertanto, accolto. 4.2.- La disamina del secondo motivo, in assenza dell’accertamento dei fatti da parte del Tribunale non può essere esaminato e resta assorbito. 5.1.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Tribunale qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. 5.2.-Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di Lecce. P.Q.M. -Acc