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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31059/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 13 novembre 2019 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente si duole unicamente della eccesiva onerosità della pena e, dunque, della violazione dell'art. 133, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente generico.

Il motivo proposto è del tutto manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione.

Manca la enunciazione di specifiche richieste, con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Nè considera il ricorrente che la pena individuata in concreto dal primo giudice ( quattro mesi di reclusione) è di gran lunga inferiore al minimo edittale, previsto al tempo del fatto, pari a tre anni di reclusione, cosicchè la doglianza difensiva risulta del tutto ingiustificata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C ì deciso il 11/07/2022. t, Il onsigliere estensore Il Presidente „M 4 l,It' '2)ite Steg,pirj505'31„, c , P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 13 novembre 2019 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva infraquinquennale, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente si duole unicamente della eccesiva onerosità della pena e, dunque, della violazione dell'art. 133, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente generico. Il motivo proposto è del tutto manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione. Manca la enunciazione di specifiche richieste, con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Nè considera il ricorrente che la pena individuata in concreto dal primo giudice ( quattro mesi di reclusione) è di gran lunga inferiore al minimo edittale, previsto al tempo del fatto, pari a tre anni di reclusione, cosicchè la doglianza difensiva risulta del tutto ingiustificata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C ì deciso il 11/07/2022. t, Il onsigliere estensore Il Presidente „M 4 l,It' '2)ite Steg,pirj505'31„, c , P
Sentenza Cassazione n. 31059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris