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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44510/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art 73, quinto comma T.U. stup. con l'aggravante della recidiva reiterata.

2. Ricorre in cassazione l'imputato con due motivi di ricorso: violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deriva dall'assenza di elementi utili per il riconoscimento e ritenendo congrua la pena secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. anche in considerazione dei numerosi precedenti penali; il ricorso, del resto, si limita genericamente a contestare l'assenza di motivazione, senza prospettare elementi concreti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art 73, quinto comma T.U. stup. con l'aggravante della recidiva reiterata. 2. Ricorre in cassazione l'imputato con due motivi di ricorso: violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deriva dall'assenza di elementi utili per il riconoscimento e ritenendo congrua la pena secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. anche in considerazione dei numerosi precedenti penali; il ricorso, del resto, si limita genericamente a contestare l'assenza di motivazione, senza prospettare elementi concreti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOC
Sentenza Cassazione n. 44510/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris