CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2020
Cassazione n. 28991/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5830-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 185, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3007/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05830 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- r.g. 5830/2021 Agenzia delle Entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: Come si evince dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA], L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione- in data 18.12.2020- avverso la sentenza della CTR Sicilia- depositata in data 8.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] deposita successiva memoria. Considerato che: Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.n. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. [OSCURATO:PERSONA].20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore intestatario. Roma, 25.05.2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]~A