CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha dichiarato rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA] in espiazione della pena irrogata per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale esclusivamente in quanto ha ritenuto inverosimile la spiegazione offerta circa la condotta oggetto della condanna, da ciò desumendo che tale atteggiamento non consenta di formulare una prognosi positiva e questo senza, invece, tenere in alcuna considerazione gli altri elementi emersi valorizzati dalla relazione in atti; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla mancato avvio di un percorso di riflessione sul reato che possa porsi alla base del percorso rieclucativo e al fatto che al condannato è stato già concesso analogo beneficio in due diverse occasioni e questo non gli ha impedito di commettere il reato la cui pena è ora in esecuzione- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha, allo stato, fondato le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del Z ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. ,e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ta 5 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle