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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 31453/2025

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lla CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025-controricorrente-Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 4753/2015 depositata il 20/05/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con lasentenza n. 4753/2015 depositata in data 20/05/2015, ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.1890/28/14 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoliaveva, a sua volta, accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso diaccertamento avente per oggetto le riprese a titolo di IVA per acquistiritenuti inesistenti, in quanto eseguiti da tre società cd. cartiere.2.

Secondo la CTR l’onere della prova della partecipazione alla frode è acarico del cessionario solo quando nell’avviso di accertamento siano rilevatielementi obiettivi o presunzioni gravi da cui poter desumere lapartecipazione consapevole e volontaria del contribuente alla frode stessa.In caso contrario spetta all’amministrazione fornire gli elementi di prova daiquali riscontrare, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, laconsapevolezza del cessionario di partecipare alla frode, salvo provacontraria del contribuente.2.1.

Nel caso in esame, secondo la CTR, non c’erano elementi probatori talida far presumere che il cessionario avesse scientemente partecipato allafrode fiscale o tali da far ritenere che avrebbe potuto avvedersene, secondol’ordinaria diligenza.

Tale conclusione è stata tratta dall’esame delladocumentazione, da cui emergeva la corrispondenza dei prezzi di acquistoe di rivendita di alcuni articoli di merce acquistata dalle ditte [OSCURATO:SOCIETA] e2 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025acquisti eseguiti dalle società incriminate e la tenuta regolare dellacontabilità, oltre che il regolare pagamento delle fatture tramite bonificibancari.2.2.

La CTR ha, poi, evidenziato che le indagini nei confronti dei legalirappresentanti si erano concluse con l’assoluzione degli imputati.2.3.

Non c’erano, quindi, elementi probatori muniti dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, per dimostrare la consapevolezza e la volontàdella ricorrente di partecipare a un accordo con le società fornitrici,preordinato alla frode fiscale.3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4.

La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositatomemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 19 e 21 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell’art. 2700 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.1.1.

La ricorrente rileva di aver richiamato, nell’avviso la segnalazionen. 246/12 e il PVC del giorno 11/07/2011, dove risultava che le società cheavevano emesso le fatture si inserivano in un sistema articolato di frode chefaceva capo a tale [OSCURATO:PERSONA], con la costituzione di società chesvolgevano il ruolo di missing traders.1.2.

In merito alla consapevolezza della contribuente di partecipare allafrode la ricorrente sottolinea che una cartiera, per definizione, è una societàpriva di strutture, personale e mezzi, proprio perché intesa a un’attivitàillecita e destinata a esaurirsi in breve tempo.

Nessun commerciante, dimedia diligenza, non avrebbe potuto rendersi conto di trattare con unasocietà priva degli strumenti di normale operatività.1.3.

Passando all’esame del motivo di ricorso occorre dare atto, in viapreliminare, dell’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 21 bis d.lgs. n. 743 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025del 2000 (introdotto recentemente dal d.lgs. n. 87 del 2024), dal momentoche nel caso di specie la sentenza di assoluzione prodotta dalla partecontroricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., è motivata dallacircostanza che il fatto non costituisce reato.

Diversamente, l’art. 21 bisd.lgs. n. 74 del 2000 prevede che: «La sentenza irrevocabile di assoluzioneperché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciatain seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessifatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo,efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.»La mancata corrispondenza della formula assolutoria indicata nell’art. 21 bisd.lgs. n. 74 del 2000 con quella della sentenza allegata alla memoria ex art.378 c.p.c. preclude, quindi, la sussunzione della fattispecie nella normaappena richiamata.1.4.

Ciò premesso, il motivo di ricorso è infondato.

L’Ufficio si è limitatoa fornire la prova che le società fornitrici erano cartiere, ma – comeevidenziato dalla CTR – non ha fornito la prova indiziaria dellaconsapevolezza, per la quale non è sufficiente la prova della sempliceinesistenza del fornitore.

Come rilevato da questa Corte (Cass. n. 11873 del15/05/2018) l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite omeno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche soloin via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche laconsapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasionedell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede chel'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi especifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuentesapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto allaqualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasionefiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunqueimprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del4 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito inassenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezzae di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (nello stesso senso, ex multis, v.

Cass. n. 17619 del 05/07/2018;Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n.27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del20/07/2020).2.

Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto didiscussione.2.1.

La ricorrente evidenzia come la CTR non abbia dovutamentevalutato i fatti addotti dall’ufficio, sia nel pvc (richiamato nell’avviso), sianell’avviso stesso, relativi all’inesistenza di due dei fornitori.

In particolare,viene indicato come l’attuazione del sistema funzionale all’evasione diimposta ruotasse attorno a [OSCURATO:PERSONA] e che due delle società coinvolte([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) avessero, quali legalirappresentanti, due prestanome dello stesso sig. [OSCURATO:PERSONA].

Anche per ilterzo fornitore vi erano fatti indizianti di inesistenza espressamente addottidall’ufficio nell’avviso, con particolare riferimento ad acquisti milionari daparte della [OSCURATO:SOCIETA] l’assenza di versamenti e dichiarazioni da parte diquest’ultima, oltre che la corrispondenza della sede legale all’abitazione dellegale rappresentante.2.2.

Il motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame del fatto decisivoex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile, dal momento cheentrambe le sentenze di merito (sia in primo che in secondo grado) sonostate favorevoli al contribuente.5 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/20253.

Con il terzo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 19 e 21d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.3.1.

Ad avviso della ricorrente sono stati valutati non correttamente,quali elementi favorevoli al contribuente, il pagamento, i prezzi di mercatoe il limitato numero di operazioni, oltre all’assoluzione penale perché il fattonon costituisce reato.

Mentre quest’ultimo costituisce un elementoinsufficiente (dato che il fatto non costituente reato potrebbe integrare,comunque, un illecito fiscale), negli altri casi si tratta di elementi ritenutidalla giurisprudenza inidonei a giustificare l’esistenza delle operazioni e,quindi, anche la buona fede dell’acquirente (come nel caso dei pagamenti,solitamente regolari, in caso di frode) o inconferenti (come il numerolimitato delle operazioni).3.2.

Il motivo di ricorso è assorbito in conseguenza del rigetto del primomotivo di ricorso.4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso èinfondato, con conseguente assorbimento del terzo motivo, mentre ilsecondo motivo è inammissibile.

Il ricorso è, pertanto, infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15%e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/02/2025.Il PresidenteGIACOMO MARIA NONNO6 di 6Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTania [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25520/2025 R.G. nel procedimento tra:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCarmine Paudice (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);- intimata -avente ad oggetto la correzione di errore materiale che si assumecontenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 31453/2025depositata il 2/12/2025 a definizione del ricorso iscritto al n. 129/2016r.g., proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Sve GroupS.r.l..Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con ricorso depositato il 18/12/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 31453/2025,con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società ed ha condannato l’Amministrazione alpagamento delle spese di lite, senza disporre la distrazione delle stesse infavore del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbenequest’ultimo l’avesse espressamente richiesta nel controricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’istanza va accolta – essendo pacifico che quello lamentato costituisceerrore materiale (Cass. Sez.

U. 16037/2010) - in quanto effettivamentenel controricorso, a pagina 17, nell’ultimo rigo delle conclusioni, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva chiesto lacondanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite «conNon occorre provvedere sulle spese, in quanto il presente procedimentoha natura sostanzialmente amministrativa e, dunque, non è ravvisabile lasoccombenza (Cass. Sez.

U. 29432/2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 31453/2025, nel senso che all’ultimo rigo del dispositivo,dopo le parole «e agli accessori di legge» deve aggiungersi: «conDispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui agli artt. 288,comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025-controricorrente-Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 4753/2015 depositata il 20/05/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con lasentenza n. 4753/2015 depositata in data 20/05/2015, ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.1890/28/14 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoliaveva, a sua volta, accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso diaccertamento avente per oggetto le riprese a titolo di IVA per acquistiritenuti inesistenti, in quanto eseguiti da tre società cd. cartiere.2. Secondo la CTR l’onere della prova della partecipazione alla frode è acarico del cessionario solo quando nell’avviso di accertamento siano rilevatielementi obiettivi o presunzioni gravi da cui poter desumere lapartecipazione consapevole e volontaria del contribuente alla frode stessa.In caso contrario spetta all’amministrazione fornire gli elementi di prova daiquali riscontrare, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, laconsapevolezza del cessionario di partecipare alla frode, salvo provacontraria del contribuente.2.1. Nel caso in esame, secondo la CTR, non c’erano elementi probatori talida far presumere che il cessionario avesse scientemente partecipato allafrode fiscale o tali da far ritenere che avrebbe potuto avvedersene, secondol’ordinaria diligenza. Tale conclusione è stata tratta dall’esame delladocumentazione, da cui emergeva la corrispondenza dei prezzi di acquistoe di rivendita di alcuni articoli di merce acquistata dalle ditte [OSCURATO:SOCIETA] e2 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025acquisti eseguiti dalle società incriminate e la tenuta regolare dellacontabilità, oltre che il regolare pagamento delle fatture tramite bonificibancari.2.2. La CTR ha, poi, evidenziato che le indagini nei confronti dei legalirappresentanti si erano concluse con l’assoluzione degli imputati.2.3. Non c’erano, quindi, elementi probatori muniti dei requisiti di gravità,precisione e concordanza, per dimostrare la consapevolezza e la volontàdella ricorrente di partecipare a un accordo con le società fornitrici,preordinato alla frode fiscale.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositatomemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 19 e 21 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell’art. 2700 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.1.1. La ricorrente rileva di aver richiamato, nell’avviso la segnalazionen. 246/12 e il PVC del giorno 11/07/2011, dove risultava che le società cheavevano emesso le fatture si inserivano in un sistema articolato di frode chefaceva capo a tale [OSCURATO:PERSONA], con la costituzione di società chesvolgevano il ruolo di missing traders.1.2. In merito alla consapevolezza della contribuente di partecipare allafrode la ricorrente sottolinea che una cartiera, per definizione, è una societàpriva di strutture, personale e mezzi, proprio perché intesa a un’attivitàillecita e destinata a esaurirsi in breve tempo. Nessun commerciante, dimedia diligenza, non avrebbe potuto rendersi conto di trattare con unasocietà priva degli strumenti di normale operatività.1.3. Passando all’esame del motivo di ricorso occorre dare atto, in viapreliminare, dell’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 21 bis d.lgs. n. 743 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025del 2000 (introdotto recentemente dal d.lgs. n. 87 del 2024), dal momentoche nel caso di specie la sentenza di assoluzione prodotta dalla partecontroricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., è motivata dallacircostanza che il fatto non costituisce reato. Diversamente, l’art. 21 bisd.lgs. n. 74 del 2000 prevede che: «La sentenza irrevocabile di assoluzioneperché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciatain seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessifatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo,efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.»La mancata corrispondenza della formula assolutoria indicata nell’art. 21 bisd.lgs. n. 74 del 2000 con quella della sentenza allegata alla memoria ex art.378 c.p.c. preclude, quindi, la sussunzione della fattispecie nella normaappena richiamata.1.4. Ciò premesso, il motivo di ricorso è infondato. L’Ufficio si è limitatoa fornire la prova che le società fornitrici erano cartiere, ma – comeevidenziato dalla CTR – non ha fornito la prova indiziaria dellaconsapevolezza, per la quale non è sufficiente la prova della sempliceinesistenza del fornitore. Come rilevato da questa Corte (Cass. n. 11873 del15/05/2018) l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite omeno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche soloin via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche laconsapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasionedell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede chel'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi especifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuentesapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto allaqualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasionefiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunqueimprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del4 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/2025contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito inassenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezzae di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (nello stesso senso, ex multis, v. Cass. n. 17619 del 05/07/2018;Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n.27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del20/07/2020).2. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto didiscussione.2.1. La ricorrente evidenzia come la CTR non abbia dovutamentevalutato i fatti addotti dall’ufficio, sia nel pvc (richiamato nell’avviso), sianell’avviso stesso, relativi all’inesistenza di due dei fornitori. In particolare,viene indicato come l’attuazione del sistema funzionale all’evasione diimposta ruotasse attorno a [OSCURATO:PERSONA] e che due delle società coinvolte([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) avessero, quali legalirappresentanti, due prestanome dello stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]. Anche per ilterzo fornitore vi erano fatti indizianti di inesistenza espressamente addottidall’ufficio nell’avviso, con particolare riferimento ad acquisti milionari daparte della [OSCURATO:SOCIETA] l’assenza di versamenti e dichiarazioni da parte diquest’ultima, oltre che la corrispondenza della sede legale all’abitazione dellegale rappresentante.2.2. Il motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame del fatto decisivoex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile, dal momento cheentrambe le sentenze di merito (sia in primo che in secondo grado) sonostate favorevoli al contribuente.5 di 6Numero registro generale 129/2016Numero sezionale 1153/2025Numero di raccolta generale 31453/2025Data pubblicazione 02/12/20253. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 19 e 21d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.3.1. Ad avviso della ricorrente sono stati valutati non correttamente,quali elementi favorevoli al contribuente, il pagamento, i prezzi di mercatoe il limitato numero di operazioni, oltre all’assoluzione penale perché il fattonon costituisce reato. Mentre quest’ultimo costituisce un elementoinsufficiente (dato che il fatto non costituente reato potrebbe integrare,comunque, un illecito fiscale), negli altri casi si tratta di elementi ritenutidalla giurisprudenza inidonei a giustificare l’esistenza delle operazioni e,quindi, anche la buona fede dell’acquirente (come nel caso dei pagamenti,solitamente regolari, in caso di frode) o inconferenti (come il numerolimitato delle operazioni).3.2. Il motivo di ricorso è assorbito in conseguenza del rigetto del primomotivo di ricorso.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso èinfondato, con conseguente assorbimento del terzo motivo, mentre ilsecondo motivo è inammissibile. Il ricorso è, pertanto, infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15%e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/02/2025.Il PresidenteGIACOMO MARIA NONNO6 di 6Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTania [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25520/2025 R.G. nel procedimento tra:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCarmine Paudice (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);- intimata -avente ad oggetto la correzione di errore materiale che si assumecontenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 31453/2025depositata il 2/12/2025 a definizione del ricorso iscritto al n. 129/2016r.g., proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Sve GroupS.r.l..Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25520/2025Numero sezionale 3129/2026Numero di raccolta generale 10548/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con ricorso depositato il 18/12/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 31453/2025,con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società ed ha condannato l’Amministrazione alpagamento delle spese di lite, senza disporre la distrazione delle stesse infavore del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbenequest’ultimo l’avesse espressamente richiesta nel controricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’istanza va accolta – essendo pacifico che quello lamentato costituisceerrore materiale (Cass. Sez. U. 16037/2010) - in quanto effettivamentenel controricorso, a pagina 17, nell’ultimo rigo delle conclusioni, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva chiesto lacondanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite «conNon occorre provvedere sulle spese, in quanto il presente procedimentoha natura sostanzialmente amministrativa e, dunque, non è ravvisabile lasoccombenza (Cass. Sez. U. 29432/2024).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 31453/2025, nel senso che all’ultimo rigo del dispositivo,dopo le parole «e agli accessori di legge» deve aggiungersi: «conDispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui agli artt. 288,comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 31453/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris