CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 39078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati. In particolare, la Corte di appello ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado evidenziando come, a fronte della corretta notifica del decreto che dispone il giudizio per la prima udienza di trattazione (eseguita presso il domicilio eletto), non Fosse stata allegata all'udienza di trattazione il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato. Sarebbe stato onere a suo carico quello di comunicare tale evenienza al giudice che procede, anche a cura del difensore che aveva assistito l'imputato nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo, in punto di responsabilità, è formulato in termini puramente assertivi della esistenza di un vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma, invece, essere puntuale ed articolata, in relazione all'elemento materiale e a quello soggettivo del reato. Irrilevante la mancata presenza nella sentenza allegata al fascicolo processuale di una pagina della motivazione poiché, invece, la parte presente è esaustiva ai fini dell'esame dei motivi di ricorso. Stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, non è rilevabile la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il