CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 1980
Cassazione n. 09476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione, in ordine a reati per i quali costui era stato giudicato con sentenze divenute irrevocabili. 2. Con ordinanza del 26 gennaio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando gli artt. 178, 179, 666 cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Sebbene fosse stata accolta dal Presidente della Corte di appello di Genova, giudice dell'esecuzione, la richiesta del difensore di fiducia dell'istante, di autorizzazione a collegarsi a distanza all'ufficio giudiziario mediante la piattaforma telematica TEAMS in relazione all'udienza del 26 gennaio 2021 fissata per la trattazione della istanza, e sebbene fosse stato reiteratamente comunicato dal difensore a mezzo pec l'indirizzo di posta elettronica necessario a tal fine, all'udienza citata il caso fu trattato in assenza di detto difensore, con le nullità conseguenti. 3.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione. Il giudice dell'esecuzione ha omesso la valutazione degli elementi indicatori di essa. [OSCURATO:PERSONA] 1. È rimasto fermo, è pienamente condivisibile ed è declinato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a varie ipotesi, il principio generale in base al quale, in materia di procedimento di esecuzione regolato dall'art. 666 cod. proc. pen., l'inosservanza dei commi 3 e 4, concernenti l'avviso al difensore dell'interessato e la sua partecipazione all'udienza, deve intendersi sanzionata, in mancanza di una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista dall'art. 179, comma 1, per l'ipotesi dell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, l'omessa o irregolare notificazione dell'avviso con la data fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia dell'interessato e la sua conseguente assenza dall'udienza comportano, anche nel caso in cui sia presente un difensore di ufficio, la nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento di tutti gli atti e della deliberazione adottata (Sez. 5, n. 4899 del 24/10/1990, Rv. 185692 - 01). 2. Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che il Presidente della Corte di appello di Genova, in accoglimento di apposita richiesta, autorizzò la partecipazione del difensore in via telematica, per mezzo della suddetta piattaforma, all'udienza fissata di trattazione della citata istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa comunicazione dell'indirizzo e-mail in relazione al quale effettuare il collegamento, e che il difensore comunicò detto indirizzo. Non risulta, però, che l'ufficio giudiziario abbia attuato il collegamento, ed emerge che il difensore di fiducia era assente e venne sostituito in detta udienza da un difensore di ufficio. Ciò posto, deve ritenersi che la mancanza dell'autorizzato collegamento telematico, sul quale giustamente il difensore di fiducia poteva fare affidamento, renda giustificabile la sua assenza ed equivalga a mancata comunicazione, determinando l'invalidità dell'udienza stessa. Si è verificata, quindi, la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza qui impugnata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 3. Per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso - assorbito il secondo - l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, che deciderà in diversa composizione. Dovrà applicarsi, infatti, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova.