CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 18567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inordine all’affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all’art. 640 cod. pen.,oltre che formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo riproduttivo di doglianzevolte a prospettare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzatedai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e nonillogica motivazione con cui la Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 4 dellaimpugnata sentenza);che, infatti, a fronte di un’omessa spiegazione alternativa da parte della ricorrente,accertato come questa avesse posto la propria utenza telefonica a disposizione dell’altrocorreo, con lei convivente, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente un suosignificativo apporto alla realizzazione della truffa on-line;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]